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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 06286/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20674/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA TOSCANA n. 42/02/21depositata il 15/01/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 42/02/21 del 15/01/2021 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 121/04/18 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso un’intimazione di pagamento concernente numerose cartelle di pagamento relative a crediti tributari e non tributari. 1.1.La CTR accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] dichiarando la prescrizione dei «crediti tributari azionati, ad eccezione di quei crediti che sono indicati nella memoria di parte appellata come soggetti a sospensione». 2.Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso AER deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato prescritti anche crediti erariali recati dalle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso e afferenti ad IRES, IRPEF, IRAP e IVA, sebbene il termine di prescrizione applicabile sia decennale e sebbene sia stato notificato un preavviso di fermo come specifico atto interruttivo della prescrizione. 1.1.Il motivo è fondato con le precisazioni che seguono . 1.2.[OSCURATO:PERSONA].

S.U. n. 23397 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito della notifica di un atto riscossivo (avviso di accertamento esecutivo, cartella di pagamento, avviso di intimazione ecc.), il termine applicabile ai fini della prescrizione resta quello ordinario relativo al singolo credito posto in riscossione, applicandosi il termine ordinario decennale solo nel caso di credito recato da sentenza passata in giudicato. 1.3.Ciò significa che, con riferimento ai tributi aventi una prescrizione più breve di quella decennale, si applicherà, anche a seguito della notifica dell’atto riscossivo, il termine ordinario previsto per il singolo tributo, che può essere anche inferiore a dieci anni. 1.4.Nel caso di specie, la CTR non ha correttamente applicato il superiore principio di diritto, dichiarando prescritti crediti tributari erariali il cui termine di prescrizione era ab origine decennale (trattandosi di crediti erariali) ed era stato interrotto a seguito della previa notifica di un preavviso di fermo. 1.5.Peraltro, il giudice del rinvio – al quale la causa va rimessa –dovrà tenere conto della circostanza che il termine di prescrizione per sanzioni e interessi relativi ai crediti erariali, diversamente dai tributi (che si prescrivono in dieci anni), è di cinque anni (Cass. n. 2095 del 24/01/2023). 2.In conclusione, il ricorso va accolto nei termini più sopra specificati e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20674/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 42/02/21depositata il 15/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 42/02/21 del 15/01/2021 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 121/04/18 della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso un’intimazione di pagamento concernente numerose cartelle di pagamento relative a crediti tributari e non tributari. 1.1.La CTR accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] dichiarando la prescrizione dei «crediti tributari azionati, ad eccezione di quei crediti che sono indicati nella memoria di parte appellata come soggetti a sospensione». 2.Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso AER deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato prescritti anche crediti erariali recati dalle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso e afferenti ad IRES, IRPEF, IRAP e IVA, sebbene il termine di prescrizione applicabile sia decennale e sebbene sia stato notificato un preavviso di fermo come specifico atto interruttivo della prescrizione. 1.1.Il motivo è fondato con le precisazioni che seguono . 1.2.[OSCURATO:PERSONA]. S.U. n. 23397 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito della notifica di un atto riscossivo (avviso di accertamento esecutivo, cartella di pagamento, avviso di intimazione ecc.), il termine applicabile ai fini della prescrizione resta quello ordinario relativo al singolo credito posto in riscossione, applicandosi il termine ordinario decennale solo nel caso di credito recato da sentenza passata in giudicato. 1.3.Ciò significa che, con riferimento ai tributi aventi una prescrizione più breve di quella decennale, si applicherà, anche a seguito della notifica dell’atto riscossivo, il termine ordinario previsto per il singolo tributo, che può essere anche inferiore a dieci anni. 1.4.Nel caso di specie, la CTR non ha correttamente applicato il superiore principio di diritto, dichiarando prescritti crediti tributari erariali il cui termine di prescrizione era ab origine decennale (trattandosi di crediti erariali) ed era stato interrotto a seguito della previa notifica di un preavviso di fermo. 1.5.Peraltro, il giudice del rinvio – al quale la causa va rimessa –dovrà tenere conto della circostanza che il termine di prescrizione per sanzioni e interessi relativi ai crediti erariali, diversamente dai tributi (che si prescrivono in dieci anni), è di cinque anni (Cass. n. 2095 del 24/01/2023). 2.In conclusione, il ricorso va accolto nei termini più sopra specificati e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa
Sentenza Cassazione n. 06286/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris