Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:33
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
1º marzo 2007
[OSCURATO:PERSONA]84/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] — Agente temporaneo — Ricevibilità — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto — Principio della tutela del legittimo affidamento — Asserita promessa di assunzione»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione
implicita di rigetto della domanda di risarcimento danni e, nella misura del necessario, della decisione esplicita di rigetto
del suo reclamo, nonché il risarcimento del danno morale e materiale da lei subìto a seguito della violazione da parte della
[OSCURATO:PERSONA] dell’asserita promessa di assumerla in seno all’ufficio di investigazione e di disciplina (IDOC).
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] — Principi — Tutela del legittimo affidamento
Il fatto che il responsabile di un servizio abbia avuto contatti con un candidato ad un impiego di agente temporaneo per vagliare
la possibilità d’integrarlo nel proprio servizio e che gli abbia manifestato il proprio desiderio di tale integrazione non
fa nascere, in capo al candidato, un legittimo affidamento riguardo alla propria assunzione, qualora nessun documento emanato
dall’amministrazione costituisca una vera promessa di assunzione, mentre, al contrario, l’interessato è stato informato da
altri funzionari competenti in materia di assunzioni dei dubbi relativi ad una tale possibilità.
(v. punti 81-85)