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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:F:2007:33
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]

(Seconda Sezione) 1º marzo 2007

[OSCURATO:PERSONA]84/05

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] — Agente temporaneo — Ricevibilità — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto — Principio della tutela del legittimo affidamento — Asserita promessa di assunzione» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento danni e, nella misura del necessario, della decisione esplicita di rigetto del suo reclamo, nonché il risarcimento del danno morale e materiale da lei subìto a seguito della violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’asserita promessa di assumerla in seno all’ufficio di investigazione e di disciplina (IDOC).

Decisione: Il ricorso è respinto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] — Principi — Tutela del legittimo affidamento Il fatto che il responsabile di un servizio abbia avuto contatti con un candidato ad un impiego di agente temporaneo per vagliare la possibilità d’integrarlo nel proprio servizio e che gli abbia manifestato il proprio desiderio di tale integrazione non fa nascere, in capo al candidato, un legittimo affidamento riguardo alla propria assunzione, qualora nessun documento emanato dall’amministrazione costituisca una vera promessa di assunzione, mentre, al contrario, l’interessato è stato informato da altri funzionari competenti in materia di assunzioni dei dubbi relativi ad una tale possibilità. (v. punti 81-85)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione) 1º marzo 2007 [OSCURATO:PERSONA]84/05 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] — Agente temporaneo — Ricevibilità — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto — Principio della tutela del legittimo affidamento — Asserita promessa di assunzione» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di risarcimento danni e, nella misura del necessario, della decisione esplicita di rigetto del suo reclamo, nonché il risarcimento del danno morale e materiale da lei subìto a seguito della violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’asserita promessa di assumerla in seno all’ufficio di investigazione e di disciplina (IDOC). Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] — Principi — Tutela del legittimo affidamento Il fatto che il responsabile di un servizio abbia avuto contatti con un candidato ad un impiego di agente temporaneo per vagliare la possibilità d’integrarlo nel proprio servizio e che gli abbia manifestato il proprio desiderio di tale integrazione non fa nascere, in capo al candidato, un legittimo affidamento riguardo alla propria assunzione, qualora nessun documento emanato dall’amministrazione costituisca una vera promessa di assunzione, mentre, al contrario, l’interessato è stato informato da altri funzionari competenti in materia di assunzioni dei dubbi relativi ad una tale possibilità. (v. punti 81-85)
Sentenza Corte di giustizia UE/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris