CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 25724/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1891-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 32, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3574-7-19 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento per riprese I.R.P.E.F ed I.V.A. relative all'anno 2003, impugnata dal contribuente innanzi alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 473/2013, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3574-7-19, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come "l'iter notificatorio dell'avviso di accertamento [sottostante alla cartella impugnata] risulta carente ed incompleto", difettando la prova dell'adempimento, da parte dell'ufficiale giudiziario incaricato di detta notifica, degli incombenti imposti dall'art. 140 cod. proc. civ. successivamente al deposito dell'avviso di accertamento presso la casa comunale; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per essere la sentenza impugnata nulla, siccome affetta da motivazione mancante o del tutto apparente in Ric. 2021 n. 1891 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -2- quanto (a) riproduttiva, rispetto all'evidenziato vizio di notifica, della motivazione della sentenza di primo grado e, in ogni caso, (b) non contenente alcun riferimento al motivo di gravame, pure sollevato dalla difesa dell'AGENzIA, relativo alla ricorrenza, nella specie, di una ipotesi di irreperibilità assoluta, con conseguente applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e, del d.P.R. n. 600 del 1973 e non dell'art. 140 cod. proc. civ.; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi su uno specifico motivo di gravame e, in specie, circa la ricorrenza, nella specie, di una ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente, con conseguente applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e, del d.P.R. n. 600 del 1973 e non dell'art. 140 cod. proc. civ.; che i due motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese - sono manifestamente infondati; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere Ric. 2021 n. 1891 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -3- dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088- 01 ), che, sotto diversi - ma concorrenti, ai fini che in questa sede interessano - profili: a) la sentenza d'appello può essere motivata per relationem a quella di prime cure, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., Sez. 1, 5.8.2019, n. 20883, Rv. 654951-01); b) non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, sub specie di domanda (incluso in essa il motivo di gravame), eccezione ovvero argomentazione difensiva, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito (Cass., Sez. 5, 2.4.2020, n. 7662, Rv. 657462-01; Cass., Sez. 2, 13.8.2018, n. 20718, Ric. 2021 n. 1891 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -4- Rv. 650016-01; Cass., Sez. 3, 6.11.2020, n. 24953, Rv. 659772-01); che, alla luce dei principi che precedono, appare evidente che alcuno dei vizi prospettati dalla ricorrente sussistono nella specie: la C.T.R., infatti, "dopo attenta visione degli atti", ha ritenuto versarsi in una ipotesi di irreperibilità cd. relativa (con conseguente implicita reiezione - confermata, peraltro, dalla stessa modalità di formulazione del terzo motivo di ricorso. Cfr. in fra - delle difese dell'AGENziA, volte ad adombrare la ricorrenza, nella specie, di un'ipotesi di irreperibilità assoluta), traendone il convincimento - conforme a quello dei giudici di prime cure - della nullità della notifica dell'avviso di accertamento sottostante alla cartella impugnata, per difetto di prova degli adempimenti imposti all'ufficiale giudiziario (ovvero al messo notificatore) dall'art. 140 cod. proc. civ. (norma non espressamente richiamata ma, all'evidenza, applicata dai giudici di appello); che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto ricorrente, nella specie, un'ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta, con conseguente erronea statuizione di nullità della notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata; che il motivo è manifestamente inammissibile; che è noto che, in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art.140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che Ric. 2021 n. 1891 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -5- quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6- 5, 8.3.2019, n. 6765, Rv. 653075-01). In particolare, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 650145-01); che è dunque necessario, per tale tipologia di notifica in forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell'assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per mera assenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell'indirizzo, l'abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile; che sotto tale aspetto, dunque, rileva il Collegio come il motivo pecchi di specificità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), non risultando trascritta la relata di notifica dell'avviso di accertamento in questione, nella sua parte essenziale, donde Ric. 2021 n. 1891 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -6- dovrebbe per l'appunto trarsi conferma delle ricerche (in specie, quali) compiute dal notificatore, non essendo certamente sufficiente all'uopo la mera dizione "risultate vane le ricerche per individuare l'abitazione, l'ufficio, l'azienda" (cfr. ricorso, p. 4, cpv.), la quale rappresenta, al più, la conclusione finale di una ricerca, senza, tuttavia, dar conto delle operazioni compiute; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna 'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 4.100,00 (quattromilacento/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo