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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 12869/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO 1.Con sentenza n. 257/2017 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione del locale Tribunale, che in parziale accoglimento della domanda proposta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di A.R.P.A.C.A.L., aveva condannato la parte convenuta al pagamento delle differenze retributive per le voci “maggiorazione retribuzione posizione capo dipartimento” ed “indennità di esclusività” dovute in relazione allo svolgimento di funzioni di direttore del dipartimento provinciale di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2010 oltre accessori di legge, nonché a ricalcolare la buonuscita, rigettava l’azionata domanda.

2. La Corte territoriale, premesso che per l’incarico espletato di direttore del dipartimento il Fatta doveva reputarsi dirigente di livello generale apicale, riteneva applicabile la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 24, comma 2, del d. lgs. 165 del 2001, da cui emerge che per i dirigenti apicali il trattamento economico fondamentale deve parametrarsi al contenuto dei contratti collettivi, mentre nessun vincolo sussiste per quanto attiene alle componenti accessorie della retribuzione, in relazione alle quali è lasciato ampio spazio al contratto individuale.

3. Riteneva inoltre il carattere accessorio delle voci retributive “maggiorazione retribuzione posizione capo dipartimento” ed “indennità di esclusività”, in quanto non annoverate tra le componenti del trattamento fondamentale indicate dall’art. 35 del CCNL di categoria quadriennio 1998- 2001 dirigenza SSN (rientrandovi la sola retribuzione di posizione minima di parte fissa e variabile, con esclusione di qualsiasi maggiorazione).

4. Rilevava altresì che il contratto individuale di assunzione, dopo un generico richiamo all’applicabilità dei contratti collettivi nazionali e decentrati, elencava specificamente le voci retributive inerenti al trattamento economico fondamentale e accessorio, aggiungendo che restava escluso qualsiasi altro emolumento.5.

Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il Fatta sulla base di un unico motivo.

6. A.R.P.A.C.A.L.ha resistito con controricorso, assistito da memoria.

DIRITTO

1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.5 del CCNL 2000/2001, dell’art. 40, comma 9, del CCNL 198/1999, dell’art.15 quater della l. n.229/1999, dell’art. 26 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché degli artt. 19, comma 2, e 24, comma 2, del d. lgs n.165 del 2001 e dell’art.41, comma 2, del Regolamento A.R.P.A.C.A.L. approvato con decreto commissariale n.75 del 9.4.2002 e con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.75 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.

1.1. Addebita alla Corte territoriale di avere qualificato come accessorie le voci retributive denominate “maggiorazione retribuzione posizione capo dipartimento” prevista dall’art. 40 comma 9, del CCNL 1998/1999 e “indennità di esclusività” prevista dall’art.5, comma 3, del CCNL 2000/2001, nonché di avere statuito, in violazione dell’art.15 quater, comma 5, della l. n.229 del 1999 e dell’art.26 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che rispetto a tali voci è lasciato ampio spazio al contratto individuale.

1.2. Deduce l’insussistenza dei presupposti di tale statuizione e la loro erronea applicazione, stante il disposto dell’art. 24, comma 2, del d. lgs n.165 del 2001 e dell’art.41, comma 2, del Regolamento A.R.P.A.C.A.L. approvato con decreto commissariale n.75 del 9.4.2002 e con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.75 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.3 Aggiunge che alla luce di tali disposizioni, A.R.P.A.C.A.L. ha ritenuto di non corrispondere l’indennità di esclusività e di corrispondere in misura ridotta la maggiorazione della retribuzione di posizione.

2. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione.

3. Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata da A.R.P.A.C.A.L. in relazione alla violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per difetto del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa.Secondo l’orientamento di questa Corte, il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 8117/2022).

Il requisito di cui all’art.366, primo comma, n.3, cod. proc. civ. consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione non solo del fatto sostanziale che ha originato la controversia, ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la sentenza impugnata (Cass., Sez.

U.28 novembre 2018, n.30754, che richiama Cass. n. 21396/2018) Questa Corte ha inoltre chiarito che il principio di autosufficienza prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, n.3 cod. proc. civ., è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione; ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una sintesi funzionale alla piena valutazione dei motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti suiquali il ricorso si fonda, la testuale riproduzione dei quali in tutto o in parte è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass.n.24340/2018).Rileva il Collegio che il ricorso è stato redatto nel rispetto di ta li principi, in quanto ha chiarito l’oggetto della pretesa ed ha svolto la narrativa della vicenda processuale senza riprodurre il testo integrale degli atti del giudizio di merito; l’inserimento di alcuni stralci dei medesimi è stato effettuato nell’ambito di una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.

3. Va parimenti disattesa l’eccezione di improcedibilità per mancata produzione e difetto di specifica indicazione dei contratti o accordi collettivi delle cui disposizioni il ricorrente ha lamentato la violazione.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'omessa produzione da parte del ricorrente del contratto collettivo di diritto pubblico richiamato nel ricorso non determina l'improcedibilità del ricorso medesimo a norma dell'art.369 cod. proc. civ., posto che la suddetta disposizione è applicabile soltanto ai contratti collettivi di diritto comune e non invece ai contratti di diritto pubblico, che presentano una peculiare specialità in ragione della dettagliata regolamentazione della legittimazione contrattuale e del loro procedimento formativo, della verifica da parte della Corte dei Conti in ordine alla compatibilità economica e finanziaria dei relativi costi, nonché della prescritta pubblicazione dei medesimi sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.47, comma 8, del d. lgs. n.165 del 2001 (Sez.

U, Ordinanza n. 21558 del 12/10/2009).

4. Deve altresì ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata censura al capo della sentenza di appello secondo cui il trattamento economico del dirigente titolare di un incarico di responsabilità di livello generale è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 19, comma 2, e 24, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001.

Il ricorrente deduce infatti che le voci retributive riconosciute dal giudice di primo grado non hanno carattere accessorio, e lamenta l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle suddette norme nelle parti relative agli istituti del trattamento economico accessorio; tale censura addebita dunque alla Corte territoriale la falsa applicazione delle suddette norme.

5. Il ricorso è fondato.6.

La statuizione della sentenza impugnata, secondo cui nessun vincolo sussiste per quanto inerisce alle componenti accessorie della retribuzione, in relazione alle quali ampio spazio è lasciato al contratto individuale, si pone in contrasto con l’art. 45, comma 1,d. lgs. n. 165/2001, che ha demandato alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico ed ha posto il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti.

Ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, il trattamento fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi ( salvo quanto stabilito dall’art. 40 comma 3 - ter, e dall’art. 47 - bis, comma 1 , i quali prevedono rispettivamente la possibilità di adottare provvedimenti provvisori nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per la stipula del contratto collettivo integrativo e l’erogazione provvisoria degli incrementi previsti per il trattamento stipendial e decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi); ai sensi del successivo comma 2 , le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

Ciò premesso, è da tempo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cuil’adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettivain capo al lavoratore medesimo, atteso che la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l’atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (Cass. n.15902/18).

Questa Corte ha inoltre precisato che il principio di pari trattamento di cui all’art.45 del d.lgs. n.165/2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (si vedano per tutte Cass. n.6090/2021, Cass. n. 2718/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).7.

La sentenza impugnata non si è attenuta a i principi di diritto richiamat i sub 6, e sotto tale profilo deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi a quanto enunciato nei punti che precedono, e provvederàanche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

8. Non risultandochiaro se le voci relative alla “[OSCURATO:PERSONA] posizione [OSCURATO:PERSONA]” e all’ “indennità di esclusività” sono state corrisposte al ricorrente in misura inferiore al dovuto ( come prospettato alle pagg. 14, 15, 16 e 19 del ricorso), o s e al medesimo non è stata per nulla corrisposta la voce relativa all’ “indennità di esclusività” mentre gli è stata erogata in misura inferiore al dovuto la voce relativa alla “[OSCURATO:PERSONA] posizione [OSCURATO:PERSONA]” (come prospettato a pag.2 9 del ricorso), ilgiudice di rinvio dovrà altresì accertare se ed in quale misura sono state corrisposte le suddette voci, tenendo presente che esse devono essere pagate nelle misure pari a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.Con sentenza n. 257/2017 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione del locale Tribunale, che in parziale accoglimento della domanda proposta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di A.R.P.A.C.A.L., aveva condannato la parte convenuta al pagamento delle differenze retributive per le voci “maggiorazione retribuzione posizione capo dipartimento” ed “indennità di esclusività” dovute in relazione allo svolgimento di funzioni di direttore del dipartimento provinciale di [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2010 oltre accessori di legge, nonché a ricalcolare la buonuscita, rigettava l’azionata domanda. 2. La Corte territoriale, premesso che per l’incarico espletato di direttore del dipartimento il Fatta doveva reputarsi dirigente di livello generale apicale, riteneva applicabile la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 19, comma 2, e 24, comma 2, del d. lgs. 165 del 2001, da cui emerge che per i dirigenti apicali il trattamento economico fondamentale deve parametrarsi al contenuto dei contratti collettivi, mentre nessun vincolo sussiste per quanto attiene alle componenti accessorie della retribuzione, in relazione alle quali è lasciato ampio spazio al contratto individuale. 3. Riteneva inoltre il carattere accessorio delle voci retributive “maggiorazione retribuzione posizione capo dipartimento” ed “indennità di esclusività”, in quanto non annoverate tra le componenti del trattamento fondamentale indicate dall’art. 35 del CCNL di categoria quadriennio 1998- 2001 dirigenza SSN (rientrandovi la sola retribuzione di posizione minima di parte fissa e variabile, con esclusione di qualsiasi maggiorazione). 4. Rilevava altresì che il contratto individuale di assunzione, dopo un generico richiamo all’applicabilità dei contratti collettivi nazionali e decentrati, elencava specificamente le voci retributive inerenti al trattamento economico fondamentale e accessorio, aggiungendo che restava escluso qualsiasi altro emolumento.5. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il Fatta sulla base di un unico motivo. 6. A.R.P.A.C.A.L.ha resistito con controricorso, assistito da memoria. DIRITTO 1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.5 del CCNL 2000/2001, dell’art. 40, comma 9, del CCNL 198/1999, dell’art.15 quater della l. n.229/1999, dell’art. 26 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché degli artt. 19, comma 2, e 24, comma 2, del d. lgs n.165 del 2001 e dell’art.41, comma 2, del Regolamento A.R.P.A.C.A.L. approvato con decreto commissariale n.75 del 9.4.2002 e con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.75 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. 1.1. Addebita alla Corte territoriale di avere qualificato come accessorie le voci retributive denominate “maggiorazione retribuzione posizione capo dipartimento” prevista dall’art. 40 comma 9, del CCNL 1998/1999 e “indennità di esclusività” prevista dall’art.5, comma 3, del CCNL 2000/2001, nonché di avere statuito, in violazione dell’art.15 quater, comma 5, della l. n.229 del 1999 e dell’art.26 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che rispetto a tali voci è lasciato ampio spazio al contratto individuale. 1.2. Deduce l’insussistenza dei presupposti di tale statuizione e la loro erronea applicazione, stante il disposto dell’art. 24, comma 2, del d. lgs n.165 del 2001 e dell’art.41, comma 2, del Regolamento A.R.P.A.C.A.L. approvato con decreto commissariale n.75 del 9.4.2002 e con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.75 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.3 Aggiunge che alla luce di tali disposizioni, A.R.P.A.C.A.L. ha ritenuto di non corrispondere l’indennità di esclusività e di corrispondere in misura ridotta la maggiorazione della retribuzione di posizione. 2. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. 3. Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata da A.R.P.A.C.A.L. in relazione alla violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per difetto del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa.Secondo l’orientamento di questa Corte, il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 8117/2022). Il requisito di cui all’art.366, primo comma, n.3, cod. proc. civ. consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione non solo del fatto sostanziale che ha originato la controversia, ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la sentenza impugnata (Cass., Sez. U.28 novembre 2018, n.30754, che richiama Cass. n. 21396/2018) Questa Corte ha inoltre chiarito che il principio di autosufficienza prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, n.3 cod. proc. civ., è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione; ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una sintesi funzionale alla piena valutazione dei motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti suiquali il ricorso si fonda, la testuale riproduzione dei quali in tutto o in parte è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass.n.24340/2018).Rileva il Collegio che il ricorso è stato redatto nel rispetto di ta li principi, in quanto ha chiarito l’oggetto della pretesa ed ha svolto la narrativa della vicenda processuale senza riprodurre il testo integrale degli atti del giudizio di merito; l’inserimento di alcuni stralci dei medesimi è stato effettuato nell’ambito di una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata. 3. Va parimenti disattesa l’eccezione di improcedibilità per mancata produzione e difetto di specifica indicazione dei contratti o accordi collettivi delle cui disposizioni il ricorrente ha lamentato la violazione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'omessa produzione da parte del ricorrente del contratto collettivo di diritto pubblico richiamato nel ricorso non determina l'improcedibilità del ricorso medesimo a norma dell'art.369 cod. proc. civ., posto che la suddetta disposizione è applicabile soltanto ai contratti collettivi di diritto comune e non invece ai contratti di diritto pubblico, che presentano una peculiare specialità in ragione della dettagliata regolamentazione della legittimazione contrattuale e del loro procedimento formativo, della verifica da parte della Corte dei Conti in ordine alla compatibilità economica e finanziaria dei relativi costi, nonché della prescritta pubblicazione dei medesimi sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.47, comma 8, del d. lgs. n.165 del 2001 (Sez. U, Ordinanza n. 21558 del 12/10/2009). 4. Deve altresì ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata censura al capo della sentenza di appello secondo cui il trattamento economico del dirigente titolare di un incarico di responsabilità di livello generale è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 19, comma 2, e 24, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001. Il ricorrente deduce infatti che le voci retributive riconosciute dal giudice di primo grado non hanno carattere accessorio, e lamenta l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle suddette norme nelle parti relative agli istituti del trattamento economico accessorio; tale censura addebita dunque alla Corte territoriale la falsa applicazione delle suddette norme. 5. Il ricorso è fondato.6. La statuizione della sentenza impugnata, secondo cui nessun vincolo sussiste per quanto inerisce alle componenti accessorie della retribuzione, in relazione alle quali ampio spazio è lasciato al contratto individuale, si pone in contrasto con l’art. 45, comma 1,d. lgs. n. 165/2001, che ha demandato alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico ed ha posto il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti. Ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, il trattamento fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi ( salvo quanto stabilito dall’art. 40 comma 3 - ter, e dall’art. 47 - bis, comma 1 , i quali prevedono rispettivamente la possibilità di adottare provvedimenti provvisori nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo per la stipula del contratto collettivo integrativo e l’erogazione provvisoria degli incrementi previsti per il trattamento stipendial e decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi); ai sensi del successivo comma 2 , le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. Ciò premesso, è da tempo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cuil’adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettivain capo al lavoratore medesimo, atteso che la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l’atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (Cass. n.15902/18). Questa Corte ha inoltre precisato che il principio di pari trattamento di cui all’art.45 del d.lgs. n.165/2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (si vedano per tutte Cass. n.6090/2021, Cass. n. 2718/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).7. La sentenza impugnata non si è attenuta a i principi di diritto richiamat i sub 6, e sotto tale profilo deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi a quanto enunciato nei punti che precedono, e provvederàanche a regolare le spese del giudizio di legittimità. 8. Non risultandochiaro se le voci relative alla “[OSCURATO:PERSONA] posizione [OSCURATO:PERSONA]” e all’ “indennità di esclusività” sono state corrisposte al ricorrente in misura inferiore al dovuto ( come prospettato alle pagg. 14, 15, 16 e 19 del ricorso), o s e al medesimo non è stata per nulla corrisposta la voce relativa all’ “indennità di esclusività” mentre gli è stata erogata in misura inferiore al dovuto la voce relativa alla “[OSCURATO:PERSONA] posizione [OSCURATO:PERSONA]” (come prospettato a pag.2 9 del ricorso), ilgiudice di rinvio dovrà altresì accertare se ed in quale misura sono state corrisposte le suddette voci, tenendo presente che esse devono essere pagate nelle misure pari a quelle previste dalla contrattazione collettiva. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata
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