CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24092/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4196/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., in persona degli amministratori p.t. Eli- sabetta Perri e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, viale B. Buozzi, n.82; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. SO- CIETA' [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catanzaro n. 2437/19, depositata il 19 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 dicembre 2019, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto dalla PM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. avverso la sentenza emessa il 26 giugno 2019, con cui il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato il fallimento della reclamante, su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. A fondamento della decisione,la Corte ha innanzitutto riconosciuto la va- lidità della notificazione dell'istanza di fallimento, effettuata all'indirizzo di po- sta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese, ritenendo irri- levante, a tal fine, il mancato accesso della società debitrice alla propria ca- sella di posta elettronica, in quanto contrastante con l'onere, posto a carico del titolare, di verificare periodicamente le comunicazioni inviategli. Ha escluso poi il difetto di legittimazione della creditrice istante, rilevando che la stessa aveva fatto valere un credito ragionevolmente esistente, in quanto fondato sul mancato pagamento di un assegno bancario dell'importo di Euro 102.500,00 emesso in suo favore dalla società debitrice; ha reputato irrilevante, al riguardo, l'affermazione di quest'ultima, secondo cui l'assegno non era stato emesso a titolo di restituzione della caparrae dell'anticipo ver- sati dalla creditrice per l'acquisto di un immobile promesso in vendita e non consegnato, ma a titolo di garanzia, affermando la nullità del patto di garanzia e la conseguente configurabilità dell'assegno come promessa di pagamento, idonea a far presumere l'esistenza del rapporto fondamentale. La Corte ha ritenuto altresì sussistente la condizione di procedibilità pre- vista dall'art. 15, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, alla luce dell'importo del credito azionato, rilevando comunque che dallo stato passivo emergeva l'esistenza di ulteriori debiti, per un importo complessivo di Euro 256.747,81, ritenuto considerevole, anche a voler escludere un credito di Euro 100.000,00 fatto valere dall'[OSCURATO:PERSONA], in quanto non com- preso nella cessione del ramo di azienda stipulato tra la società debitrice e la MG Costruzioni. Quanto infine allo stato d'insolvenza, ha ritenuto che la situazione debi- toria accertata ed i protesti risultanti a carico della debitrice ne denotassero l'incapacità non transitoria di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni, confermata anche dai dati emergenti dal bilancio aggiornato al 26 giugno 2019, attestante un elevato indebitamento, una liquidità sostanzialmente pari a zero, crediti verso terzi pari a circa Euro 45.000,00 ed immobilizzazioni materiali per Euro 524.861,00, di non facile ed immediato smobilizzo. Ha ri- levato inoltre che la reclamante non aveva neppure allegato l'esistenza di segnali di ripresa economica o di concrete possibilità di accesso al credito bancario, aggiungendo che la dilazione di pagamento concessa da due credi- tori costituiva ulteriore dimostrazione della mancanza di liquidità. 2. Avverso la predetta sentenza la PM [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ri- corso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Gl'intimatinon hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 6 della legge fall. e degli artt. 1372, 1375, 1385, secondo comma, 1453, 1988 e 1993 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio, censurando la sen- tenza impugnata per aver escluso il difetto di legittimazione della creditrice istante, in virtù della ritenuta nullità del patto di garanzia sottostante all'e- missione dell'assegno, senza considerare che tale nullità escludeva l'esistenza e l'esigibilità del credito. Premesso che l'assegno bancario costituisce un titolo causale, la cui emissione non esclude l'opponibilità delle eccezioni fondate sul rapporto sottostante, osserva che la stessa creditrice aveva riconosciuto che il titolo era stato emesso per la restituzione del prezzo e/o della caparra ver- sati in relazione a un preliminare di vendita, la cui esigibilità non è stata ve- rificata, nonostante la produzione di documentazione attestante l'inadempi- mento da parte della Padodell'obbligo di stipulare il contratto definitivo. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 15, ultimo comma, della legge fall. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che l'inesigibilità del credito fatto valere a sostegno dell'istanza di fallimento comportava l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 cit., ai fini dei quali non poteva tenersi conto dei crediti ammessi al pas- sivo. Aggiunge che, tenuto conto dell'insussistenza del credito insinuato al passivo dell'[OSCURATO:PERSONA], rilevata dalla stessa sentenza impugnata, i predetti crediti ammontavano soltanto ad Euro 21.990,00, assumendo co- munque di aver fornito la prova dell'avvenuta estinzione di tutti i crediti, in considerazione dei pagamenti eseguiti e degli accordi raggiunti. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 5 e 6 della legge fall., osservando che, nel ritenere sussistente lo stato d'insolvenza, la Corte terri- toriale non ha considerato che a)ai fini della prova del credito fatto valere dalla Pado, avrebbe dovuto essere dimostrato l'intervenuto scioglimento del contratto preliminare, b)i protesti accertati si riferivano a cambiali di cui era stato provato il pagamento, c)l'ipoteca iscritta sugli immobili di proprietà di essa ricorrente era stata estinta mediante la vendita di un solo appartamento, d)l'attivo non era costituito soltanto dai crediti e dalle immobilizzazioni ma- teriali, ma anche dalle rimanenze di magazzino, quantificate in Euro 850.960,69, e) i debiti riguardavano caparre confirmatorie e finanziamenti infruttiferi dei soci. 4. Il primo motivo, riguardante l'accertamento del credito allegato a so- stegno dell'istanza di fallimento, è infondato. E' pur vero, infatti che, come sostiene la ricorrente, nel procedimento prefallimentareil tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e com- patibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tal fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappre- sentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbliga- zione addotta o la sua intervenuta estinzione, potendo la stessa incidere sulla legittimazione del ricorrente(cfr. Cass., Sez. I, 25/05/2022, n. 16853; Cass., Sez. VI, 27/10/2020, n. 23494; 19/03/2014, n. 6306). A tale compito, tuttavia, la sentenza impugnata non si è in alcun modo sottratta, avendo preso puntualmente in esame le eccezioni sollevate dalla ricorrente in ordine all'esistenza ed all'esigibilità del credito fatto valere dalla società istante, ed avendone escluso la fondatezza, sia pure nei limiti della cognizione sommaria consentita in quella sede: rilevato infatti che, a soste- gno della domanda, era stato prodotto un assegno bancario non pagato per difetto di provvista, la Corte territoriale ha posto in rilievo l'efficacia propria del titolo, richiamando il principio, costantemente ribadito dalla giurispru- denza di legittimità, secondo cui, nei rapporti tra traente e prenditore, esso, anche se privo di valore cartolare, dev'essere considerato una promessa di pagamento, e comporta pertanto, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., una pre- sunzione juris tantumdell'esistenza del rapporto sottostante, che pone a ca- rico dell'emittente l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto (cfr. Cass., Sez. I, 8/02/2006, n. 2816; Cass., Sez. III, 25/10/ 2010, n. 21826; 2/09/1998, n. 8712). Tale efficacia è stata correttamente ritenuta sussistente non solo per il caso in cui l'assegno fosse stato emesso a titolo di restituzione della caparra e dell'anticipo versati a fronte di un con- tratto preliminare di compravendita rimasto inadempiuto, come sostenuto dalla creditrice, ma anche per il caso in cui esso fosse stato emesso a titolo di garanzia per il medesimo contratto, come affermato dalla ricorrente: nella prima ipotesi, infatti, l'inversione dell'onere della prova derivante dall'emis- sione dell'assegno dispensava la creditrice dalla dimostrazione della risolu- zione per inadempimento o dello scioglimento per mutuo consenso del con- tratto preliminare, ponendo a carico della ricorrente l'onere di fornire la prova della regolare esecuzione del contratto; nella seconda ipotesi, la nullità del patto di garanzia per contrarietà agli artt. 1 e 2 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, affermata dalla Corte territoriale in conformità con il consolidato orien- tamento di questa Corte, non escludeva la possibilità di far valere l'assegno come promessa di pagamento (cfr. Cass., Sez. I, 24/05/2016, n. 10710; Cass., Sez. III, 3/03/2010, n. 5069; Cass., Sez. II, 19/04/1995, n. 4368). Il predetto apprezzamento resiste alle censure sollevate dalla ricorrente, la quale, nell'insistere sulla nullità del patto di garanzia e sulla natura causale dell'assegno, osserva correttamente che l'emissione o la girata del titolo non esclude, nei rapporti diretti tra il traente ed il prenditore o tra il girante e il giratario, l'opponibilità delle eccezioni derivanti dal rapporto sottostante, ma non è in grado d'indicare elementi di fatto emersi dal dibattito processuale e indebitamente trascurati dalla sentenza impugnata, idonei a dimostrare l'ine- sistenza o l'estinzione del credito fatto valere dall'istante. Nel lamentare l'o- messo esame del contratto preliminare e dell'invito a stipulare il contratto definitivo da essa rivolto alla promissaria acquirente, essa si limita infatti a richiamare la documentazione prodotta, omettendo d'indicare lafase e l'atto del giudizio di merito in cui la relativa questione, non trattata nella sentenza impugnata, è stata sollevata, con la conseguenza che il motivo risulta, sotto tale profilo, carente di specificità. 5. E' invece inammissibile il secondo motivo, riguardante l'accertamento della misura dell'indebitamento della ricorrente, ai fini del superamento dei limiti previsti dall'art. 15, ultimo comma, della legge fall. Le censure proposte dalla ricorrente non attingono infatti la ratio deci- dendidella sen tenza impugnata, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini del superamento dei predetti limiti, l'importo del credito fatto valere dall'istante, richiamando soltanto ad abundantiamle risultanze dello stato passivo, la cui sottolineatura, in quanto concretamente ininfluente sulla decisione adottata, e quindi improduttiva di effetti giuridici, non può costituire oggetto d'impu- gnazione, per difetto d'interesse (cfr. Cass., Sez. I, 8/06/2022, n. 18429; 10/ 04/2018, n. 8755; Cass., Sez. lav., 22/10/2014, n. 22380). Per analoghe ragioni, non possono trovare ingresso, in questa sede, le censure riflettenti l'avvenuta estinzione di gran parte dei crediti ammessi al passivo, il cui acco- glimento, indipendentemente dalla mancata precisazione della fase e dell'atto delgiudizio di merito in cui la questione è stata sollevata, non potrebbe in alcun caso condurre alla cassazione della sentenza impugnata, risultando pa- cifico che il credito allegato a sostegno dell'istanza di fallimento non è stato estinto. 6. E' altresì inammissibile il terzo motivo, riguardante l'accertamento dello stato d'insolvenza. Com'è noto, infatti, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. ricorre esclu- sivamente nel caso in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui la legge gli riconosce poteri officiosi, mentre quella dell'art. 116 cod. proc. civ. soltanto quando si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato, in assenza di una specifica indicazione normativa, secondo il suo prudente apprezzamento, ma le abbia attribuito un valore diverso da quello previsto dalla legge, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una spe- cifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. VI, 23/10/2018, n. 26769; 31/08/2020, n. 18092). Nessuno di tali vizi è stato concretamente dedotto nel caso in esame, essendosi la ricor- rente limitata a riproporre le questioni già esaminate in sede di reclamo, senza neppure indicare elementi di fatto, eventualmente emersi dal dibattito processuale ed idonei ad orientare in senso diverso la decisione, indebita- mente trascurati dalla sentenza impugnata, in tal modo dimostrando di voler sollecitare un riesame dell'accertamento dalla stessa compiuto in ordine alla sussistenza degl'indici rivelatori dello stato d'insolvenza, la cui valutazione costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 27/03/2014, n. 7252; 28/03/2001, n. 4455). 7. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento dellespese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione de- gl'intimati. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della s