CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 13179/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze e all'art. 133 cod. pen. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. In ordine al primo motivo si osserva che la doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale evidenziato la particolare pervicacia dell'imputato nella violazione della legge, tale da giustificare il riconoscimento della recidiva, peraltro già bilanciata in senso favorevole mediante la concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza. La Corte ha, in particolare, sottolineato che l'imputato è stato sorpreso a detenere illecitamente la sostanza stupefacente pochi mesi dopo il passaggio in giudicato di una precedente condanna, circostanza che dimostra una accresciuta pericolosità e una maggiore riprovevolezza della condotta. In ordine al secondo motivo di ricorso la Corte ha ritenuto non irrisorio il profitto, trattandosi di dieci palline termosaldate di cocaina, di qualità particolarmente pura, idonea a ricavare 17 dosi medie singole, considerata la detenzione di una somma in contanti, provento di pregresse cessioni, non minimale. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13/02/2026 or Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]'iPOSIT IN C.A. $3 OR 2026 ;;9 2