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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36218/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto con vittoria di spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, pronunciando in sede rescissoria, ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 21/05/2012 al 01/07/2015 in conseguenza dell'esecuzione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (partecipazione all'associazione per delinquere denominata 'ndrangheta), reato dal quale è stato assolto con sentenza del 01/07/2015 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], irr. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 125, 546 e 547 cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione o comunque di motivazione apparente in ordine ai numerosi punti indicati in sede rescindente ai quali la Corte di appello, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto adeguarsi.

Deduce, altresì, il travisamento (per omissione) di fatti non presenti nel testo del provvedimento impugnato o comunque richiamati con inesistenti interposizioni verbali.

In particolare, per un primo profilo, lamenta che la Corte di appello non solo non ha speso una sola parola sull'elemento portante del proprio arresto ma ha basato la decisione sulla introduzione di un dato inesistente: il termine "locale" (riferito all'articolazione territoriale del sodalizio) che costituiva l'unico dato utilizzato in sede cautelare per ritenere l'appartenenza del Romanello alla ‘ndrangheta.

Questo punto, segnalato dalla Corte di cassazione, è stato totalmente negletto, non avendo la Corte di appello nemmeno verificato se questo dato avesse contribuito a falsare il giudizio cautelare.

Per un secondo profilo, deduce la totale mancanza di motivazione circa il fatto che egli non conosceva affatto [OSCURATO:PERSONA] e che dal tenore della conversazione con il "Mastro" ([OSCURATO:PERSONA]) non solo non era chiaro nemmeno a che genere di persone quest'ultimo si riferisse, ma il Commisso non si era meravigliato del fatto che il suo interlocutore (i.e., il Romanello) non le conoscesse.

Tale punto avrebbe dovuto essere sviluppato o comunque affrontato visto che ogni 'ndranghetista conosce quanto meno il capo assoluto delle tre province.

Ed invece il ricorrente non capisce a chi si riferisse il "Mastro", cjuest'ultimo cambia discorso, né il Romanello lo riprende e/o amplia, non avendo egli mai parlato con alcuno di 'ndrangheta.

Per un terzo profilo deduce la mancanza di motivazione sull'ulteriore tema di indagine, segnalato dalla Corte di cassazione e ribadito nella propria memoria difensiva, circa il fatto di non essere mai stato attenzionato come persona affiliata alla 'ndrangheta e di non avere mai intrattenuto frequentazioni dubbie o comunque con soggetti gravitanti negli ambienti criminali, come del resto affermato in sede di interrogatorio di garanzia allorquando aveva sostenuto di non essere mai stato controllato dalla polizia giudiziaria, di non essere mai stato visto con compagnie equivoche o in odore di appartenenza a gruppi criminali.

Aggiunge che, benché il "locale" di Donisi e la città di Siderno fossero stati oggetto di accertamenti per nove anni (tra indagini di polizia giudiziaria, indagini preliminari e dibattimento), il suo nome non era mai emerso.

Inoltre, benché la lavanderia fosse stata sottoposta per anni a intercettazioni audio e video, la sua presenza si era limitata ad una sola occasione.

Per un quarto profilo deduce la mancanza di motivazione sul punto relativo al mantenimento della misura custodiale anche successivamente all'interrogatorio di garanzia.

Per un ulteriore profilo deduce la manifesta illogicità della motivazione, la sua incongruità e il travisamento dei quattro temi di indagine indicati in sede rescindente.

Il luogo della conversazione con il Commisso (la lavanderia di questi) era un locale aperto al pubblico nel quale accedevano decine e decine di persone al giorno, per la maggior parte parenti e amici, non un "tempio del crimine", né luogo di riunioni di 'ndrangheta.

Siderno, inoltre, non è un piccolo centro, tutt'altro; lo è Caulonia che egli frequentava da un ventennio perché la moglie aveva rilevato il bar del di lei cugino Barranca, ed è per questo che egli conosceva i soggetti che lo frequentavano pur non conoscendone le vicende personali ed i loro contrasti.

La Corte di appello non conosce le dinamiche di un piccolo centro traendone pertanto conclusioni illogiche.

Quando egli incontra Commisso in lavanderia quegli non era ancora capo di nessuno ed era incensurato, se la polizia giudiziaria non lo sapeva, non poteva saperlo lui.

La diversa conclusione della Corte di appello poggia su presunzioni severamente censurate dalla Corte di cassazione in sede rescindente.

L'esame rigoroso del colloquio con il predetto Commisso avrebbe dovuto indurre a ritenerlo estraneo, piuttosto che intraneo al sodalizio.

Il ricorrente non comprende dove il Mastro volesse portare il discorso; il giudice della riparazione non ha semplicemente letto gli atti dai quali emergeva che la mangiata di Ardore era stata realizzata tra vecchi proprietari della casa ed i parenti.

Su tale argomento, indicato in sede rescindente, v'è totale mancanza di motivazione.

La Corte di appello, inoltre, travisa il senso del termine "talebani" da lui utilizzato nella conversazione con il Mastro per indicare alcuni manovali di diversa etnia intenti a consumare nel bar del quale si parla; i giudici della riparazione ne traggono argomento di prova della consapevolezza della natura illecita del contenuto del dialogo e proiettano questo errore su un corredo investigativo assolutamente inadeguato ad una carcerazione preventiva.2.11 20/04/202 il Romanello ha proposto motivi nuovi. 2.1.Con il primo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione e il travisamento della prova in ordine al termine "locale" e conseguente violazione degli artt. 125 e 314, cod. proc. pen. 2.2.Con il secondo deduce il vizio di motivazione apparente conseguente all'omessa valutazione relativa al tema dei "talebani". 2.3.Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 125 e 314, cod. proc. pen., sotto il profilo della errata reinterpretazione da parte del giudice del rinvio del 'dictum' del giudice rescindente relativamente al luogo ove si era svolto il colloquio, un locale aperto al pubblico e non votato a collegamenti con esponenti della 'ndrangheta come invece affermato dalla Corte di appello che travisa il valore della prova acquisita sul punto. 2.4.Con il quarto motivo deduce il travisamento della prova in ordine all'apporto elettorale da lui fornito al Commisso, frutto di evidenti errori nella lettura delle prove, della conversazione intercorsa e della sentenza che l'aveva assolto nel merito. 2.5.Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione apparente sulla efficacia risolutiva dell'interrogatorio che avrebbe dovuto costituite lo "spartiacque" con il protrarsi della misura. 2.6.Con l'ultimo motivo deduce la mancata rivalutazione del grado della colpa su cui la Corte di appello di esprime con formule di stile. 3.L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto con vittoria di spese. 4.11 Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Con precedente ordinanza del 26 settembre 2018, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva ricostruito la vicenda nei seguenti termini: «[...] il quadro indiziario a carico del Romane/Io si fondava su una conversazione ambientale intercettata presso la lavanderia [OSCURATO:PERSONA] il 15 febbraio 2010, tra il "Mastro" [OSCURATO:PERSONA] e Romane/lo Pasquale.

Nel corso del colloquio il Romanello invita il Commisso a recarsi ad Ardore per partecipare ad un banchetto ("maialata") organizzato da tale Tallarita; il Commisso discute con lui di dinamiche associative relative al locale di Caulonia, facendo riferimento a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Vici) e [OSCURATO:PERSONA] (capo locale e contabile del locale ai Caulonia) (tutti conosciuti dal Romanello) e ad un intervento del Commisso, assieme a [OSCURATO:PERSONA], in favore di tali soggetti.

Si parla di tale "figlio di zio Peppe", che è "capo giovane" ed avrebbe partecipato alla mangiata.

Lo stesso Romane/lo informa il mastro Commisso di avere incontrato in Caulonia "[OSCURATO:PERSONA]" per ragioni di propaganda elettorale, di avere assicurato quest'ultimo sul proprio appoggio elettorale, ricevendo l'avallo dello stesso Commisso, che gli riferisce di essersi mosso egli stesso per sostenere la candidatura del Cherubino. [OSCURATO:PERSONA] chiude il discorso affermando che, in caso di vittoria elettorale del Cherubino "è sempre uno dei nostri che dirige il fatto, avete capito...".

Ritiene il giudice del merito che, se anche il Romane/lo discorreva apertamente con il Commisso di cariche di ndrangheta e di soggetti intranei, ciò non implica l'adesione al sodalizio, ma una mera contiguità. [OSCURATO:PERSONA]/lo fosse al corrente del programma politico del mastro (l'appoggio al Cherubino in danno del [OSCURATO:PERSONA], alle elezioni regionali del 2010), tale elemento, prosegue il giudice dell'assoluzione, non è sufficiente, provando unicamente un rapporto di confidenza e familiarità con il capo della cosca, circostanza, tuttavia, che in assenza di ulteriori elementi oggettivi, non appare dirimente ai fini del giudizio». 2.1.La Corte di appello ne aveva tratto argomento per rigettare la domanda del ricorrente in base alla seguente motivazione: «[..J l'istante ha concorso a dare causa alla detenzione subita con una condotta colposa che ha certamente esplicato efficacia sinergica nell'adozione della misura cautelare.

Invero, dalla disamina degli elementi addotti a carico del Romane/lo, nonché dalla stessa• motivazione della sentenza assolutoria, si evince l'indubbia sussistenza di dati fattuali idonei a delineare la sussistenza di un quadro coerente con l'ipotesi accusatoria elevata a carico dell'istante, posto che costui è diretto conversante in dialoghi, intrattenuti peraltro con l'esponente apicale della cosca, nei quali certamente si discute di dinamiche indranghetistiche e laddove si configura con chiarezza un coinvolgimento dell'indagato, che certamente, data la struttura dell'associazione 'ndranghetistica, non sarebbe stato messo a conoscenza di questioni di particolare delicatezza per la stessa vita del sodalizio, ove non si trattasse di soggetto quantomeno contiguo al gruppo, per come affermato espressamente dal giudice del merito.

Appare del tutto evidente quindi che un simile comportamento, unito ai rapporti di confidenza e familiarità intrattenuti con il capo cosca, costituisce un sostrato fattuale che configura una condotta gravemente colposa a carico dell'istante, che ha, con tali dati, determinato l'adozione della misura cautelare nei suoi confronti, atteso che ha posto in essere una condotta che ha giustificato all'epoca l'applicazione della detenzione carceraria, rendendo plausibile l'accusa ai suoi danni, quindi traendo in errore l'A.G.

La condotta posta in essere dai Commisso si appalesa quindi ostativa all'insorgenza del diritto invocato, alle luce delle considerazioni sin qui esposte e la domanda proposta deve essere pertanto rigettata [...]». 2.2.Avverso l'ordinanza il Romanelli aveva proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi: 2.2.1.mancanza assoluta di motivazione in ordine ai necessari paradigmi decisori ed esplicativi dei rigetto della domanda di equa riparazione e motivazione meramente apparente, essendo la giustificazione stereotipata e non aderente alla concreta vicenda in esame; 2.2.2.violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. sotto il profilo della ritenuta sussistenza della colpa grave in quanto dalle emergenze probatorie non poteva in alcun modo essere tratta l'inferenza della partecipazione di Romanello al sodalizio criminale; 2.2.3.omessa considerazione del fatto che egli era stato assolto proprio sulla base dei medesimi fatti che aveva rappresentato nell'interrogatorio di garanzia; 2.2.4.1a distorsione dei fatti da parte della polizia giudiziaria che, nell'informativa finale, aveva aggiunto una parola ("locale") successivamente risultata mai pronunziata dall'imputato. 2.3.Con sentenza Sez. 4, n. 7571 del 30/01/2020, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Romanello annullando l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.Richiamati i principi informatori dell'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione, la sentenza rescindente ne ha stigmatizzato il malgoverno da parte della Corte territoriale.

«La motivazione dell'ordinanza - spiega la Corte di cassazione - risulta, in primo luogo, illogica ed inadeguatamente motivata, limitandosi a considerare rilevante, in chiave ostativa alla invocata riparazione per ingiusta detenzione, il contenuto di un unico colloquio, avvenuto in un locale aperto al pubblico, tra [OSCURATO:PERSONA] e Romane/lo Pasquale, per trarne, ma piuttosto tautologicamente (v. p. 3, parte finale), la conclusione della necessità di reiezione della domanda (...) la motivazione del provvedimento impugnato - prosegue la Corte - non si misura con la circostanza, reiteratamente dedotta dalla difesa, dell'inserimento da parte della polizia giudiziaria di un termine mai pronunciato dal ricorrente nel corso del dialogo intercettato e tale, almeno ad avviso del ricorrente, da indurre in significativo errore l'Autorità giudiziaria.

Non si confronta inoltre - e soprattutto - con le discolpe offerte nell'interrogatorio del 23 maggio 2012 da parte dell'indagato (interrogatorio di cui pure la Corte di merito dà atto, alla p. 1), avendo Romanello scelto di rispondere ed avendo affermato: essere l'incontro con Commisso avvenuto per caso nella lavanderia (pp. 7-8 della trascrizione integrale); che la conoscenza con Commisso, detto "mastro" cioè "maestro", perché era sarto, era risalente nel tempo; di non avere capito l'espressione pronunziata dall'interlocutore "capo giovane" (p. 9); che l'invito era per mangiare insieme (pp. 10, 17-18); di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] (pp. 13 e 20); di conoscere, invece, altre persone, essendo gestore di un bar (passim); di avere sempre votato il candidato Cherubino (pp. 13-14); di avere usato l'espressione "nostri" per intendere "compaesani", non già altro (p. 16); di essere estraneo a circuiti criminali (pp. 17-19).

Né i giudici della riparazione danno conto di essersi confrontati con le considerazioni svolte dalla Corte di appello nella sentenza assolutoria del 10 luglio 2015, nella parte dedicata, appunto, a [OSCURATO:PERSONA]/lo (pp. 103-105).

La motivazione del provvedimento impugnato, in ogni caso, pur partendo dalla premessa corretta, in linea di principio (v. n. 1.7. del "considerato in diritto"), che la contiguità con contesti criminali può essere comportamento potenzialmente idoneo a costituire condotta colposamente concausativa della carcerazione preventiva, tuttavia non cala il canone astratto nella concreta vicenda, omettendo i seguenti, necessari, approfondimenti: a) in primo luogo, non si dà conto se e, nell'affermativa, perché il ricorrente sapesse della appartenenza alla 'ndrangheta di Commisso; b) ove tale dato emerga, il giudice della riparazione è chiamato a spiegare perché il dialogo effettuato e/o l'atteggiamento concretamente tenuto da Romane//o nell'unica occasione valorizzata dai giudici di merito abbiano indotto il giudice della cautela a ritenere sussistenti indizi di colpevolezza a suo carico al momento dell'adozione della misura, il 21 maggio 2012; infatti, come più volte affermato dalla S.C., «[...] la Corte di appello deve fondare la propria delibazione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale [...] Ciò al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri gli estremi del reato contestato, ma solo che abbia ingenerato — ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente — la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto [...] la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Cass. Sez.

IV n. 39199/2014 Rv. 250397)» (così in motivazione, alle ultime due pagine, di, Sez. 4, n. 4723 del 13/1272016, dep. 2017, Cal/ari, non mass.); c) proseguendo in ordine logico, il giudice della riparazione, tenuto conto del concreto esito dell'interrogatorio di garanzia, cui l'indagato non si è sottratto, dovrà poi spiegare quali elementi addebitabili al ricorrente abbiano indotto il giudice della cautela, a far data dai 23 maggio 2012, a mantenere la misura cautelare, per più di tre anni; infatti, l'evenienza che offrire il proprio patrimonio conoscitivo circa le circostanze fattuali che sarebbero poi state, in buona sostanza, richiamate nella sentenza liberatoria avrebbe potuto, almeno in linea ipotetica, condurre a determinazioni diverse in tema di libertà personale non è stata presa in considerazione, nemmeno per escluderne la significatività, dal giudice della riparazione; d) infine, ove la Corte di merito ravvisi motivatamente, nella propria autonomia valutativa, una colpa del ricorrente conca usativa della originaria privazione della libertà e/o del protrarsi della stessa, dovrà passare a qualificare il grado della stessa, se cioè essa sia grave o meno, poiché, come noto, «Nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità». 3.Nel ribadire la decisione già presa, la Corte di appello ha osservato quanto segue: 3.1.il fatto gravemente indiziante della partecipazione del Romanello alla cosca del Commisso è costituito dalla conversazione intrattenuta nella lavanderia "[OSCURATO:PERSONA]" di proprietà quest'ultimo il giorno 15/02/2020; 3.2.tale fatto si inseriva in un contesto «storico-giudiziario» caratterizzato da una sequela di procedimenti penali ("Crimine", "Recupero bene comune", "Locri è unita") che avevano preceduto quello nell'ambito del quale il Romanello era stato arrestato ("Falsa politica") ed avevano disvelato l'esistenza «di una pericolosa e vasta organizzazione criminale di tipo mafioso con sede in Calabria, varie regioni d'Italia e all'estero»; 3.3.era emerso che il Commisso era sempre più orientato ad approfondire gli interessi della cosca nel campo politico onde trarne un tornaconto economico e che a tal fine aveva sviluppato una particolare attenzione alle vicende politiche locali e, da ultimo, ai preparativi per il rinnovo dei consigli comunali del 2011, tra i quali quello di Siderno; 3.4.1a sua lavanderia era divenuta «il centro nevralgico di strategie elettorali dirette al reperimento di voti, pianificate e dirette proprio dal pericoloso esponente della ndrina Commisso», il quale veniva costantemente ragguagliato senza mai deflettere dall'obiettivo di ottenere candidature utili alla cosca e di suo personale gradimento; 3.5.i colloqui intercettati avevano mostrato un inatteso rovesciamento dei ruoli: non era più la cosca che tentava di condizionare la politica locale, bensì erano i politici a chiederne con insistenza l'appoggio elettorale ipotecando «la futura attività pubblica a favore della ndrangheta (...) gli specifici servizi di osservazione, corroborati dall'attività di intercettazione ambientale, [avevano] documentato incontri di esponenti della politica di Sidemo che si recavano in quella lavanderia del Commisso, prima per chiedergli "il permesso di candidarsi", poi per "racimolare i consensi del clan necessari per la sua elezione", il che dimostra come il Comune di Sidemo fosse appannaggio della cosca e solo con il consenso del Mastro fosse possibile candidarsi, con le ovvie conseguenze in termini di libertà di scelta degli amministratori pubblici»; 3.6.1a conversazione tra il Romanello ed il Mastro non era dunque avvenuta in un qualsiasi "locale aperto al pubblico" ma nel "centro nevralgico" degli incontri degli esponenti della 'ndrangheta locale al cui vertice vi era proprio l'interlocutore del Romanello; 3.7.1a caratura criminale ed il ruolo di vertice del Commissio all'interno dell'omonima cosca erano plausibilmente note al ricorrente in considerazione: a) della comune conoscenza di diversi soggetti (citati nella conversazione) "vicini" agli interessi del Commisso; b) della residenza nello stesso comune, Siderno, di non grandi dimensioni; c) del tono confidenziale della conversazione; d) dell'esplicito riferimento al "capo giovane", dovendosi intendere per tale - afferma la Corte di appello - colui che ricopre un ruolo all'interno dell'associazione ‘ndranghetista; e) del richiamo a problematiche di 'ndrangheta in quel territorio di Caulonia tra gruppi contrapposti (Romanello: "Ci sono tutti quei talebanig; f) del riferimento a circostanze, come l'aiuto prestato dal Mastro a [OSCURATO:PERSONA] quando questi non veniva rispetto dalla "fazione" opposta, che apparivano già note al Romanello e che non avevano nulla a che vedere con un puro e semplice invito a un convivio; g) del fatto che nel corso della conversazione il Romanello aveva affermato di aver incontrato tal [OSCURATO:PERSONA], dedito a raccogliere voti dai Barranca, di avergli confermato il proprio appoggio e la propria adesione alla linea adottata dal Commisso, aggiungendo che si sarebbe impegnato presso il cognato per sostenere il Cherubino ricevendo da quest'ultimo l'invito a parlare solo con persone sicure aggiungendo che in caso di vittoria avrebbero avuto un uomo di fiducia; h) del continuo uso del plurale da parte del Commisso (che denota - afferma la Corte territoriale - appartenenza di propositi e contiguità; il comportamento confidenziale del Romanello denota condivisione e consapevolezza);

3.8. questi elementi hanno indotto il giudice della cautela a ritenere il Romanello intraneo all'associazione capeggiata dal Commisso; 3.9.1e risposte fornire in sede di interrogatorio di garanzia non avevano scalfito il giudizio di contiguità del Romanello alla cosca posto che: a) la riferita casualità dell'incontro era smentita dal palesato intento di recarsi alla lavanderia («passo e gli dico al Mastro se vuole venire»), centro nevralgico - ribadisce la Corte di appello - degli incontri degli esponenti locali della ‘ndrangheta; b) non è vero che il Romanello non aveva compreso l'espressione "capo giovane" perché dopo l'affermazione del Mastro egli non aveva palesato incomprensione ma aveva proseguito nell'indicazione delle persone da invitare al convivio; c) l'argomento relativo alla candidatura del Cherubino è sempre stato affrontato con il ricorso al plurale "nostro/nostri" a significare una comunanza di interessi o comunque una evidente connivenza indice di colpa grave; 3.10.1a contiguità del ricorrente agli ambienti della 'ndrangheta era stata stigmatizzata anche dalla sentenza di appello che lo aveva assolto dal reato associativo e aveva rilevato come lo stesso fosse destinatario delle confidenze del Commisso su episodi afferenti la vita del sodalizio criminoso, fosse al corrente del programma politico del Mastro (l'appoggio elettorale al Cherubino), avesse assicurato la propria disponibilità nel farsi portavoce circa la raccolta di voti. 4.Prima di esaminare il ricorso devono essere ribaditi i principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali: 4.1.1'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; 4.2.1'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); 4.3.1a mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 4.4.è possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo» quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 4.5.il travisamento, come detto, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede.

In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti.

Il travisamento della prova rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo.

Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile.

Come autorevolmente ribadito da Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.

F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302); 4.6.non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.); 4.7.è necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 4.8.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli. 4.9.Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento/ significante della prova.

Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 5.Tanto premesso, osserva il Collegio: 5.1.1e linee portanti del ragionamento del giudice del rinvio sono chiare, è perciò del tutto infondata l'eccepita nullità dell'ordinanza impugnata sul rilievo dell'omessa risposta alle questioni poste in sede rescindente; non vi è, sotto questo profilo, alcun "vuoto madornale" (così, testualmente, il ricorso) né altro vizio perché la Corte di appello ha specificamente fornito riposta ai quesiti posti in sede rescindente; 5.2.sotto altro profilo, nell'ordinanza impugnata non si fa alcun riferimento alla parola "locale", a dire del ricorrente surrettiziamente aggiunta alla locuzione "avete aperto" a riprova della sua conoscenza del (e appartenenza al) sodalizio; la 'ratio decidendi' è ben altra e poggia su basi fattuali che escludono qualsiasi riferimento al termine "locale" sì da rendere a dir poco estravagante (e perciò generica) la deduzione dell'utilizzo, a fini decisionali, di un dato strutturale inveritiero; 5.3.allo stesso modo, la mancanza di qualsiasi riferimento alla figura del [OSCURATO:PERSONA] non si traduce nel dedotto vizio motivazione posto che, come detto, altri sono i riferimenti fattuali privilegiati dall'ordinanza impugnata nel delineare la responsabilità colposa del Romanello; 5.4.nel resto, le deduzioni difensive propongono un'inammissibile rilettura del contenuto dei dialoghi intercorsi con il Mastro, rilettura che si fonda su dati estranei al testo trascritto nell'ordinanza impugnata (presupponendone la conoscenza da parte di questa Corte) dai quali il ricorrente prescinde del tutto; quali fossero le vicende relative al bar di Caulonia, chi lo gestisse, chi lo frequentasse, che ruolo avesse il Commisso al momento del colloquio, chi fossero realmente i "talebani", costituiscono altrettante deduzioni di fatto a supporto dell'interpretazione del colloquio con il Mastro che partono dal presupposto che la Corte di cassazione sia a conoscenza di tale vicenda, laddove oggetto della cognizione, in fase di legittimità, è esclusivamente il testo della motivazione (nel caso di specie del colloquio in questione) del provvedimento impugnato, unico argomento oggetto di discussione, sempre che (ma non è questo il caso) non sia dedotto il travisamento della prova, nel caso di specie non dedotto (o comunque non correttamente dedotto); 5.5.né ha rilevanza, nell'economia della decisione qui contestata, il fatto che il Romanello non fosse mai stato incrociato nelle pluriennali investigazioni che avevano interessato Siderno: l'ordinanza spiega perché egli ragionevolmente "appariva" come persona "intranea" agli affari e agli interessi del Commisso traendo spunto, al riguardo, dal contenuto del colloquio più volte citato; 5.6.il punto, del resto, non è il fatto che il ricorrente fosse sostanzialmente sconosciuto agli inquirenti, quanto, piuttosto, l'atteggiamento che egli aveva tenuto nell'occasione del colloquio con il Mastro e la attitudine di tale colloquio ad essere valutato, con giudizio 'ex ante', quale grave indizio di appartenenza del ricorrente al sodalizio; 5.7.il ricorrente lamenta che il giudice della riparazione non ha letto l'incarto processuale; sennonché - come ampiamente detto - nemmeno la Corte di cassazione può "rileggere" gli atti per cui, delle due l'una: a) o si deduce correttamente il travisamento delle prove utilizzate ai fini della decisione (ciò che non è avvenuto nel caso si specie); b) oppure ci si attiene al testo della motivazione senza inammissibili divagazioni; 5.8.di qui, l'inammissibilità del ricorso che osta all'esame dei motivi nuovi. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue altresì la condanna alle spese sostenute nel grado d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto con vittoria di spese.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, pronunciando in sede rescissoria, ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 21/05/2012 al 01/07/2015 in conseguenza dell'esecuzione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (partecipazione all'associazione per delinquere denominata 'ndrangheta), reato dal quale è stato assolto con sentenza del 01/07/2015 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], irr. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 125, 546 e 547 cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione o comunque di motivazione apparente in ordine ai numerosi punti indicati in sede rescindente ai quali la Corte di appello, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto adeguarsi. Deduce, altresì, il travisamento (per omissione) di fatti non presenti nel testo del provvedimento impugnato o comunque richiamati con inesistenti interposizioni verbali. In particolare, per un primo profilo, lamenta che la Corte di appello non solo non ha speso una sola parola sull'elemento portante del proprio arresto ma ha basato la decisione sulla introduzione di un dato inesistente: il termine "locale" (riferito all'articolazione territoriale del sodalizio) che costituiva l'unico dato utilizzato in sede cautelare per ritenere l'appartenenza del Romanello alla ‘ndrangheta. Questo punto, segnalato dalla Corte di cassazione, è stato totalmente negletto, non avendo la Corte di appello nemmeno verificato se questo dato avesse contribuito a falsare il giudizio cautelare. Per un secondo profilo, deduce la totale mancanza di motivazione circa il fatto che egli non conosceva affatto [OSCURATO:PERSONA] e che dal tenore della conversazione con il "Mastro" ([OSCURATO:PERSONA]) non solo non era chiaro nemmeno a che genere di persone quest'ultimo si riferisse, ma il Commisso non si era meravigliato del fatto che il suo interlocutore (i.e., il Romanello) non le conoscesse. Tale punto avrebbe dovuto essere sviluppato o comunque affrontato visto che ogni 'ndranghetista conosce quanto meno il capo assoluto delle tre province. Ed invece il ricorrente non capisce a chi si riferisse il "Mastro", cjuest'ultimo cambia discorso, né il Romanello lo riprende e/o amplia, non avendo egli mai parlato con alcuno di 'ndrangheta. Per un terzo profilo deduce la mancanza di motivazione sull'ulteriore tema di indagine, segnalato dalla Corte di cassazione e ribadito nella propria memoria difensiva, circa il fatto di non essere mai stato attenzionato come persona affiliata alla 'ndrangheta e di non avere mai intrattenuto frequentazioni dubbie o comunque con soggetti gravitanti negli ambienti criminali, come del resto affermato in sede di interrogatorio di garanzia allorquando aveva sostenuto di non essere mai stato controllato dalla polizia giudiziaria, di non essere mai stato visto con compagnie equivoche o in odore di appartenenza a gruppi criminali. Aggiunge che, benché il "locale" di Donisi e la città di Siderno fossero stati oggetto di accertamenti per nove anni (tra indagini di polizia giudiziaria, indagini preliminari e dibattimento), il suo nome non era mai emerso. Inoltre, benché la lavanderia fosse stata sottoposta per anni a intercettazioni audio e video, la sua presenza si era limitata ad una sola occasione. Per un quarto profilo deduce la mancanza di motivazione sul punto relativo al mantenimento della misura custodiale anche successivamente all'interrogatorio di garanzia. Per un ulteriore profilo deduce la manifesta illogicità della motivazione, la sua incongruità e il travisamento dei quattro temi di indagine indicati in sede rescindente. Il luogo della conversazione con il Commisso (la lavanderia di questi) era un locale aperto al pubblico nel quale accedevano decine e decine di persone al giorno, per la maggior parte parenti e amici, non un "tempio del crimine", né luogo di riunioni di 'ndrangheta. Siderno, inoltre, non è un piccolo centro, tutt'altro; lo è Caulonia che egli frequentava da un ventennio perché la moglie aveva rilevato il bar del di lei cugino Barranca, ed è per questo che egli conosceva i soggetti che lo frequentavano pur non conoscendone le vicende personali ed i loro contrasti. La Corte di appello non conosce le dinamiche di un piccolo centro traendone pertanto conclusioni illogiche. Quando egli incontra Commisso in lavanderia quegli non era ancora capo di nessuno ed era incensurato, se la polizia giudiziaria non lo sapeva, non poteva saperlo lui. La diversa conclusione della Corte di appello poggia su presunzioni severamente censurate dalla Corte di cassazione in sede rescindente. L'esame rigoroso del colloquio con il predetto Commisso avrebbe dovuto indurre a ritenerlo estraneo, piuttosto che intraneo al sodalizio. Il ricorrente non comprende dove il Mastro volesse portare il discorso; il giudice della riparazione non ha semplicemente letto gli atti dai quali emergeva che la mangiata di Ardore era stata realizzata tra vecchi proprietari della casa ed i parenti. Su tale argomento, indicato in sede rescindente, v'è totale mancanza di motivazione. La Corte di appello, inoltre, travisa il senso del termine "talebani" da lui utilizzato nella conversazione con il Mastro per indicare alcuni manovali di diversa etnia intenti a consumare nel bar del quale si parla; i giudici della riparazione ne traggono argomento di prova della consapevolezza della natura illecita del contenuto del dialogo e proiettano questo errore su un corredo investigativo assolutamente inadeguato ad una carcerazione preventiva.2.11 20/04/202 il Romanello ha proposto motivi nuovi. 2.1.Con il primo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione e il travisamento della prova in ordine al termine "locale" e conseguente violazione degli artt. 125 e 314, cod. proc. pen. 2.2.Con il secondo deduce il vizio di motivazione apparente conseguente all'omessa valutazione relativa al tema dei "talebani". 2.3.Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 125 e 314, cod. proc. pen., sotto il profilo della errata reinterpretazione da parte del giudice del rinvio del 'dictum' del giudice rescindente relativamente al luogo ove si era svolto il colloquio, un locale aperto al pubblico e non votato a collegamenti con esponenti della 'ndrangheta come invece affermato dalla Corte di appello che travisa il valore della prova acquisita sul punto. 2.4.Con il quarto motivo deduce il travisamento della prova in ordine all'apporto elettorale da lui fornito al Commisso, frutto di evidenti errori nella lettura delle prove, della conversazione intercorsa e della sentenza che l'aveva assolto nel merito. 2.5.Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione apparente sulla efficacia risolutiva dell'interrogatorio che avrebbe dovuto costituite lo "spartiacque" con il protrarsi della misura. 2.6.Con l'ultimo motivo deduce la mancata rivalutazione del grado della colpa su cui la Corte di appello di esprime con formule di stile. 3.L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto con vittoria di spese. 4.11 Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Con precedente ordinanza del 26 settembre 2018, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva ricostruito la vicenda nei seguenti termini: «[...] il quadro indiziario a carico del Romane/Io si fondava su una conversazione ambientale intercettata presso la lavanderia [OSCURATO:PERSONA] il 15 febbraio 2010, tra il "Mastro" [OSCURATO:PERSONA] e Romane/lo Pasquale. Nel corso del colloquio il Romanello invita il Commisso a recarsi ad Ardore per partecipare ad un banchetto ("maialata") organizzato da tale Tallarita; il Commisso discute con lui di dinamiche associative relative al locale di Caulonia, facendo riferimento a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Vici) e [OSCURATO:PERSONA] (capo locale e contabile del locale ai Caulonia) (tutti conosciuti dal Romanello) e ad un intervento del Commisso, assieme a [OSCURATO:PERSONA], in favore di tali soggetti. Si parla di tale "figlio di zio Peppe", che è "capo giovane" ed avrebbe partecipato alla mangiata. Lo stesso Romane/lo informa il mastro Commisso di avere incontrato in Caulonia "[OSCURATO:PERSONA]" per ragioni di propaganda elettorale, di avere assicurato quest'ultimo sul proprio appoggio elettorale, ricevendo l'avallo dello stesso Commisso, che gli riferisce di essersi mosso egli stesso per sostenere la candidatura del Cherubino. [OSCURATO:PERSONA] chiude il discorso affermando che, in caso di vittoria elettorale del Cherubino "è sempre uno dei nostri che dirige il fatto, avete capito...". Ritiene il giudice del merito che, se anche il Romane/lo discorreva apertamente con il Commisso di cariche di ndrangheta e di soggetti intranei, ciò non implica l'adesione al sodalizio, ma una mera contiguità. [OSCURATO:PERSONA]/lo fosse al corrente del programma politico del mastro (l'appoggio al Cherubino in danno del [OSCURATO:PERSONA], alle elezioni regionali del 2010), tale elemento, prosegue il giudice dell'assoluzione, non è sufficiente, provando unicamente un rapporto di confidenza e familiarità con il capo della cosca, circostanza, tuttavia, che in assenza di ulteriori elementi oggettivi, non appare dirimente ai fini del giudizio». 2.1.La Corte di appello ne aveva tratto argomento per rigettare la domanda del ricorrente in base alla seguente motivazione: «[..J l'istante ha concorso a dare causa alla detenzione subita con una condotta colposa che ha certamente esplicato efficacia sinergica nell'adozione della misura cautelare. Invero, dalla disamina degli elementi addotti a carico del Romane/lo, nonché dalla stessa• motivazione della sentenza assolutoria, si evince l'indubbia sussistenza di dati fattuali idonei a delineare la sussistenza di un quadro coerente con l'ipotesi accusatoria elevata a carico dell'istante, posto che costui è diretto conversante in dialoghi, intrattenuti peraltro con l'esponente apicale della cosca, nei quali certamente si discute di dinamiche indranghetistiche e laddove si configura con chiarezza un coinvolgimento dell'indagato, che certamente, data la struttura dell'associazione 'ndranghetistica, non sarebbe stato messo a conoscenza di questioni di particolare delicatezza per la stessa vita del sodalizio, ove non si trattasse di soggetto quantomeno contiguo al gruppo, per come affermato espressamente dal giudice del merito. Appare del tutto evidente quindi che un simile comportamento, unito ai rapporti di confidenza e familiarità intrattenuti con il capo cosca, costituisce un sostrato fattuale che configura una condotta gravemente colposa a carico dell'istante, che ha, con tali dati, determinato l'adozione della misura cautelare nei suoi confronti, atteso che ha posto in essere una condotta che ha giustificato all'epoca l'applicazione della detenzione carceraria, rendendo plausibile l'accusa ai suoi danni, quindi traendo in errore l'A.G. La condotta posta in essere dai Commisso si appalesa quindi ostativa all'insorgenza del diritto invocato, alle luce delle considerazioni sin qui esposte e la domanda proposta deve essere pertanto rigettata [...]». 2.2.Avverso l'ordinanza il Romanelli aveva proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi: 2.2.1.mancanza assoluta di motivazione in ordine ai necessari paradigmi decisori ed esplicativi dei rigetto della domanda di equa riparazione e motivazione meramente apparente, essendo la giustificazione stereotipata e non aderente alla concreta vicenda in esame; 2.2.2.violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. sotto il profilo della ritenuta sussistenza della colpa grave in quanto dalle emergenze probatorie non poteva in alcun modo essere tratta l'inferenza della partecipazione di Romanello al sodalizio criminale; 2.2.3.omessa considerazione del fatto che egli era stato assolto proprio sulla base dei medesimi fatti che aveva rappresentato nell'interrogatorio di garanzia; 2.2.4.1a distorsione dei fatti da parte della polizia giudiziaria che, nell'informativa finale, aveva aggiunto una parola ("locale") successivamente risultata mai pronunziata dall'imputato. 2.3.Con sentenza Sez. 4, n. 7571 del 30/01/2020, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Romanello annullando l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.Richiamati i principi informatori dell'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione, la sentenza rescindente ne ha stigmatizzato il malgoverno da parte della Corte territoriale. «La motivazione dell'ordinanza - spiega la Corte di cassazione - risulta, in primo luogo, illogica ed inadeguatamente motivata, limitandosi a considerare rilevante, in chiave ostativa alla invocata riparazione per ingiusta detenzione, il contenuto di un unico colloquio, avvenuto in un locale aperto al pubblico, tra [OSCURATO:PERSONA] e Romane/lo Pasquale, per trarne, ma piuttosto tautologicamente (v. p. 3, parte finale), la conclusione della necessità di reiezione della domanda (...) la motivazione del provvedimento impugnato - prosegue la Corte - non si misura con la circostanza, reiteratamente dedotta dalla difesa, dell'inserimento da parte della polizia giudiziaria di un termine mai pronunciato dal ricorrente nel corso del dialogo intercettato e tale, almeno ad avviso del ricorrente, da indurre in significativo errore l'Autorità giudiziaria. Non si confronta inoltre - e soprattutto - con le discolpe offerte nell'interrogatorio del 23 maggio 2012 da parte dell'indagato (interrogatorio di cui pure la Corte di merito dà atto, alla p. 1), avendo Romanello scelto di rispondere ed avendo affermato: essere l'incontro con Commisso avvenuto per caso nella lavanderia (pp. 7-8 della trascrizione integrale); che la conoscenza con Commisso, detto "mastro" cioè "maestro", perché era sarto, era risalente nel tempo; di non avere capito l'espressione pronunziata dall'interlocutore "capo giovane" (p. 9); che l'invito era per mangiare insieme (pp. 10, 17-18); di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] (pp. 13 e 20); di conoscere, invece, altre persone, essendo gestore di un bar (passim); di avere sempre votato il candidato Cherubino (pp. 13-14); di avere usato l'espressione "nostri" per intendere "compaesani", non già altro (p. 16); di essere estraneo a circuiti criminali (pp. 17-19). Né i giudici della riparazione danno conto di essersi confrontati con le considerazioni svolte dalla Corte di appello nella sentenza assolutoria del 10 luglio 2015, nella parte dedicata, appunto, a [OSCURATO:PERSONA]/lo (pp. 103-105). La motivazione del provvedimento impugnato, in ogni caso, pur partendo dalla premessa corretta, in linea di principio (v. n. 1.7. del "considerato in diritto"), che la contiguità con contesti criminali può essere comportamento potenzialmente idoneo a costituire condotta colposamente concausativa della carcerazione preventiva, tuttavia non cala il canone astratto nella concreta vicenda, omettendo i seguenti, necessari, approfondimenti: a) in primo luogo, non si dà conto se e, nell'affermativa, perché il ricorrente sapesse della appartenenza alla 'ndrangheta di Commisso; b) ove tale dato emerga, il giudice della riparazione è chiamato a spiegare perché il dialogo effettuato e/o l'atteggiamento concretamente tenuto da Romane//o nell'unica occasione valorizzata dai giudici di merito abbiano indotto il giudice della cautela a ritenere sussistenti indizi di colpevolezza a suo carico al momento dell'adozione della misura, il 21 maggio 2012; infatti, come più volte affermato dalla S.C., «[...] la Corte di appello deve fondare la propria delibazione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale [...] Ciò al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri gli estremi del reato contestato, ma solo che abbia ingenerato — ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente — la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto [...] la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Cass. Sez. IV n. 39199/2014 Rv. 250397)» (così in motivazione, alle ultime due pagine, di, Sez. 4, n. 4723 del 13/1272016, dep. 2017, Cal/ari, non mass.); c) proseguendo in ordine logico, il giudice della riparazione, tenuto conto del concreto esito dell'interrogatorio di garanzia, cui l'indagato non si è sottratto, dovrà poi spiegare quali elementi addebitabili al ricorrente abbiano indotto il giudice della cautela, a far data dai 23 maggio 2012, a mantenere la misura cautelare, per più di tre anni; infatti, l'evenienza che offrire il proprio patrimonio conoscitivo circa le circostanze fattuali che sarebbero poi state, in buona sostanza, richiamate nella sentenza liberatoria avrebbe potuto, almeno in linea ipotetica, condurre a determinazioni diverse in tema di libertà personale non è stata presa in considerazione, nemmeno per escluderne la significatività, dal giudice della riparazione; d) infine, ove la Corte di merito ravvisi motivatamente, nella propria autonomia valutativa, una colpa del ricorrente conca usativa della originaria privazione della libertà e/o del protrarsi della stessa, dovrà passare a qualificare il grado della stessa, se cioè essa sia grave o meno, poiché, come noto, «Nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità». 3.Nel ribadire la decisione già presa, la Corte di appello ha osservato quanto segue: 3.1.il fatto gravemente indiziante della partecipazione del Romanello alla cosca del Commisso è costituito dalla conversazione intrattenuta nella lavanderia "[OSCURATO:PERSONA]" di proprietà quest'ultimo il giorno 15/02/2020; 3.2.tale fatto si inseriva in un contesto «storico-giudiziario» caratterizzato da una sequela di procedimenti penali ("Crimine", "Recupero bene comune", "Locri è unita") che avevano preceduto quello nell'ambito del quale il Romanello era stato arrestato ("Falsa politica") ed avevano disvelato l'esistenza «di una pericolosa e vasta organizzazione criminale di tipo mafioso con sede in Calabria, varie regioni d'Italia e all'estero»; 3.3.era emerso che il Commisso era sempre più orientato ad approfondire gli interessi della cosca nel campo politico onde trarne un tornaconto economico e che a tal fine aveva sviluppato una particolare attenzione alle vicende politiche locali e, da ultimo, ai preparativi per il rinnovo dei consigli comunali del 2011, tra i quali quello di Siderno; 3.4.1a sua lavanderia era divenuta «il centro nevralgico di strategie elettorali dirette al reperimento di voti, pianificate e dirette proprio dal pericoloso esponente della ndrina Commisso», il quale veniva costantemente ragguagliato senza mai deflettere dall'obiettivo di ottenere candidature utili alla cosca e di suo personale gradimento; 3.5.i colloqui intercettati avevano mostrato un inatteso rovesciamento dei ruoli: non era più la cosca che tentava di condizionare la politica locale, bensì erano i politici a chiederne con insistenza l'appoggio elettorale ipotecando «la futura attività pubblica a favore della ndrangheta (...) gli specifici servizi di osservazione, corroborati dall'attività di intercettazione ambientale, [avevano] documentato incontri di esponenti della politica di Sidemo che si recavano in quella lavanderia del Commisso, prima per chiedergli "il permesso di candidarsi", poi per "racimolare i consensi del clan necessari per la sua elezione", il che dimostra come il Comune di Sidemo fosse appannaggio della cosca e solo con il consenso del Mastro fosse possibile candidarsi, con le ovvie conseguenze in termini di libertà di scelta degli amministratori pubblici»; 3.6.1a conversazione tra il Romanello ed il Mastro non era dunque avvenuta in un qualsiasi "locale aperto al pubblico" ma nel "centro nevralgico" degli incontri degli esponenti della 'ndrangheta locale al cui vertice vi era proprio l'interlocutore del Romanello; 3.7.1a caratura criminale ed il ruolo di vertice del Commissio all'interno dell'omonima cosca erano plausibilmente note al ricorrente in considerazione: a) della comune conoscenza di diversi soggetti (citati nella conversazione) "vicini" agli interessi del Commisso; b) della residenza nello stesso comune, Siderno, di non grandi dimensioni; c) del tono confidenziale della conversazione; d) dell'esplicito riferimento al "capo giovane", dovendosi intendere per tale - afferma la Corte di appello - colui che ricopre un ruolo all'interno dell'associazione ‘ndranghetista; e) del richiamo a problematiche di 'ndrangheta in quel territorio di Caulonia tra gruppi contrapposti (Romanello: "Ci sono tutti quei talebanig; f) del riferimento a circostanze, come l'aiuto prestato dal Mastro a [OSCURATO:PERSONA] quando questi non veniva rispetto dalla "fazione" opposta, che apparivano già note al Romanello e che non avevano nulla a che vedere con un puro e semplice invito a un convivio; g) del fatto che nel corso della conversazione il Romanello aveva affermato di aver incontrato tal [OSCURATO:PERSONA], dedito a raccogliere voti dai Barranca, di avergli confermato il proprio appoggio e la propria adesione alla linea adottata dal Commisso, aggiungendo che si sarebbe impegnato presso il cognato per sostenere il Cherubino ricevendo da quest'ultimo l'invito a parlare solo con persone sicure aggiungendo che in caso di vittoria avrebbero avuto un uomo di fiducia; h) del continuo uso del plurale da parte del Commisso (che denota - afferma la Corte territoriale - appartenenza di propositi e contiguità; il comportamento confidenziale del Romanello denota condivisione e consapevolezza); 3.8. questi elementi hanno indotto il giudice della cautela a ritenere il Romanello intraneo all'associazione capeggiata dal Commisso; 3.9.1e risposte fornire in sede di interrogatorio di garanzia non avevano scalfito il giudizio di contiguità del Romanello alla cosca posto che: a) la riferita casualità dell'incontro era smentita dal palesato intento di recarsi alla lavanderia («passo e gli dico al Mastro se vuole venire»), centro nevralgico - ribadisce la Corte di appello - degli incontri degli esponenti locali della ‘ndrangheta; b) non è vero che il Romanello non aveva compreso l'espressione "capo giovane" perché dopo l'affermazione del Mastro egli non aveva palesato incomprensione ma aveva proseguito nell'indicazione delle persone da invitare al convivio; c) l'argomento relativo alla candidatura del Cherubino è sempre stato affrontato con il ricorso al plurale "nostro/nostri" a significare una comunanza di interessi o comunque una evidente connivenza indice di colpa grave; 3.10.1a contiguità del ricorrente agli ambienti della 'ndrangheta era stata stigmatizzata anche dalla sentenza di appello che lo aveva assolto dal reato associativo e aveva rilevato come lo stesso fosse destinatario delle confidenze del Commisso su episodi afferenti la vita del sodalizio criminoso, fosse al corrente del programma politico del Mastro (l'appoggio elettorale al Cherubino), avesse assicurato la propria disponibilità nel farsi portavoce circa la raccolta di voti. 4.Prima di esaminare il ricorso devono essere ribaditi i principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali: 4.1.1'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; 4.2.1'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); 4.3.1a mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 4.4.è possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti del processo» quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 4.5.il travisamento, come detto, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento della prova rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302); 4.6.non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.); 4.7.è necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 4.8.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli. 4.9.Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento/ significante della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 5.Tanto premesso, osserva il Collegio: 5.1.1e linee portanti del ragionamento del giudice del rinvio sono chiare, è perciò del tutto infondata l'eccepita nullità dell'ordinanza impugnata sul rilievo dell'omessa risposta alle questioni poste in sede rescindente; non vi è, sotto questo profilo, alcun "vuoto madornale" (così, testualmente, il ricorso) né altro vizio perché la Corte di appello ha specificamente fornito riposta ai quesiti posti in sede rescindente; 5.2.sotto altro profilo, nell'ordinanza impugnata non si fa alcun riferimento alla parola "locale", a dire del ricorrente surrettiziamente aggiunta alla locuzione "avete aperto" a riprova della sua conoscenza del (e appartenenza al) sodalizio; la 'ratio decidendi' è ben altra e poggia su basi fattuali che escludono qualsiasi riferimento al termine "locale" sì da rendere a dir poco estravagante (e perciò generica) la deduzione dell'utilizzo, a fini decisionali, di un dato strutturale inveritiero; 5.3.allo stesso modo, la mancanza di qualsiasi riferimento alla figura del [OSCURATO:PERSONA] non si traduce nel dedotto vizio motivazione posto che, come detto, altri sono i riferimenti fattuali privilegiati dall'ordinanza impugnata nel delineare la responsabilità colposa del Romanello; 5.4.nel resto, le deduzioni difensive propongono un'inammissibile rilettura del contenuto dei dialoghi intercorsi con il Mastro, rilettura che si fonda su dati estranei al testo trascritto nell'ordinanza impugnata (presupponendone la conoscenza da parte di questa Corte) dai quali il ricorrente prescinde del tutto; quali fossero le vicende relative al bar di Caulonia, chi lo gestisse, chi lo frequentasse, che ruolo avesse il Commisso al momento del colloquio, chi fossero realmente i "talebani", costituiscono altrettante deduzioni di fatto a supporto dell'interpretazione del colloquio con il Mastro che partono dal presupposto che la Corte di cassazione sia a conoscenza di tale vicenda, laddove oggetto della cognizione, in fase di legittimità, è esclusivamente il testo della motivazione (nel caso di specie del colloquio in questione) del provvedimento impugnato, unico argomento oggetto di discussione, sempre che (ma non è questo il caso) non sia dedotto il travisamento della prova, nel caso di specie non dedotto (o comunque non correttamente dedotto); 5.5.né ha rilevanza, nell'economia della decisione qui contestata, il fatto che il Romanello non fosse mai stato incrociato nelle pluriennali investigazioni che avevano interessato Siderno: l'ordinanza spiega perché egli ragionevolmente "appariva" come persona "intranea" agli affari e agli interessi del Commisso traendo spunto, al riguardo, dal contenuto del colloquio più volte citato; 5.6.il punto, del resto, non è il fatto che il ricorrente fosse sostanzialmente sconosciuto agli inquirenti, quanto, piuttosto, l'atteggiamento che egli aveva tenuto nell'occasione del colloquio con il Mastro e la attitudine di tale colloquio ad essere valutato, con giudizio 'ex ante', quale grave indizio di appartenenza del ricorrente al sodalizio; 5.7.il ricorrente lamenta che il giudice della riparazione non ha letto l'incarto processuale; sennonché - come ampiamente detto - nemmeno la Corte di cassazione può "rileggere" gli atti per cui, delle due l'una: a) o si deduce correttamente il travisamento delle prove utilizzate ai fini della decisione (ciò che non è avvenuto nel caso si specie); b) oppure ci si attiene al testo della motivazione senza inammissibili divagazioni; 5.8.di qui, l'inammissibilità del ricorso che osta all'esame dei motivi nuovi. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. Alla declaratoria di inammissibilità consegue altresì la condanna alle spese sostenute nel grado d
Sentenza Cassazione n. 36218/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris