Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03916/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31496-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2547/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Messina ove ha confermato la pronuncia della CTP di Messina che ha annullato gli atti impositivi adottati nei confronti della contribuente ritenuta società di comodo; che la società contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di società di comodo (non operative), segnatamente degli elementi integranti il presupposto normativo; che, con riguardo al profilo di censura, in tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della

1. n. 724 del 1994 dalla

1. n. 296 del 2006, permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita "ex lege", non essendo a tal fine necessario esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell'interpello disapplicativo (Cass., 4946/2021; Cass., 28251/2021).

Nella specie, la CTR non si è attenuta al principio enunciato, avendo ritenuto che la Ric. 2020 n. 31496 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- ricorrenza di una delle fattispecie individuate dal provvedimento reso dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il n. 2008/23681, sulla base dell'art. 30, comma 4-bis, della

1. n. 724 del 1994 (quale introdotto dall'art. 1, comma 128, lett. f, della

1. n. 244 del 2007), giustificasse l'esonero dall'onere della prova contraria alla presunzione legale, là dove tale provvedimento si limita ad esonerare dall'onere della presentazione dell'istanza di interpello; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia — Messina, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31496-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2547/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Messina ove ha confermato la pronuncia della CTP di Messina che ha annullato gli atti impositivi adottati nei confronti della contribuente ritenuta società di comodo; che la società contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di società di comodo (non operative), segnatamente degli elementi integranti il presupposto normativo; che, con riguardo al profilo di censura, in tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della 1. n. 724 del 1994 dalla 1. n. 296 del 2006, permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita "ex lege", non essendo a tal fine necessario esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell'interpello disapplicativo (Cass., 4946/2021; Cass., 28251/2021). Nella specie, la CTR non si è attenuta al principio enunciato, avendo ritenuto che la Ric. 2020 n. 31496 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- ricorrenza di una delle fattispecie individuate dal provvedimento reso dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il n. 2008/23681, sulla base dell'art. 30, comma 4-bis, della 1. n. 724 del 1994 (quale introdotto dall'art. 1, comma 128, lett. f, della 1. n. 244 del 2007), giustificasse l'esonero dall'onere della prova contraria alla presunzione legale, là dove tale provvedimento si limita ad esonerare dall'onere della presentazione dell'istanza di interpello; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia — Messina, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Sentenza Cassazione n. 03916/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris