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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 09153/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5852-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1996/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 24.4.2013 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione assunta con decreto dirigenziale n. 4277 della Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] agricoltura, foreste e forestazione, con la quale gli era stato ingiunto, a titolo di concorso, nella sua veste di direttore dei lavori, il pagamento della somma di € 487.546,06 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dell’indebita percezione, da parte di Coop. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., di corrispondente importo per contributi a sostegno dell’agricoltura non dovuti.

Con sentenza n. 1040/2018 il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo estinta la pretesa sanzionatoria a fronte del decorso del termine di notificazione degli estremi della violazione di cui agli artt. 4 della legge n. 898 del 1986 e 14 della legge n. 689 del 1981.

Con la sentenza impugnata, n. 1996/2018, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva il gravame interposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, rigettando l’opposizione originariamente proposta dal Florio avverso il provvedimento sanzionatorio emesso nei suoi riguardi.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la contestazione della sanzione amministrativa, individuando come dies a quo per il calcolo del termine di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 1981 la data in cui il P.M. aveva autorizzato la P.G. all’utilizzazione degli atti dell’indagine penale a fini amministrativi (8.4.2008) e non invece quella, anteriore, in cui era stata notificata l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo d’urgenza disposto nel corso delle predette indagini penali (18.8.2007).

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello afferma che l’emissione, e la successiva convalida, di una misura cautelare disposta nel corso delle indagini penali non comporti la conclusione delle stesse, visto che proprio con il sequestro erano stati acquisiti ulteriori documenti da esaminare (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Sotto questo aspetto, va ribadito il principio secondo cui “In tema disanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento–in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione– non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di taleacquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamentoe da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv.655683; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 26734del 13/12/2011 , Rv. 620263 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 3043del 06/02/2009, Rv. 606557).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la responsabilità del Florio, attribuendogli la paternità di una dichiarazione resa da un altro soggetto.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe reso motivazione apparente sulla contestazione relativa all’attribuzione della responsabilità.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello ha esaminato il documento ritenuto falso dalla autorità amministrativa, osservando che esso, pur prevedendo la dichiarazione di due tecnici, era stato firmato e timbrato solo dal Florio, in relazione alla dichiarazione di inizio lavori.

Da ciò, il giudice di merito ricava la riconducibilità dell’atto anche al Florio, e ne ritiene quindi provata la corresponsabilità nel fatto contestato, poiché “… la dichiarazione ideologicamente falsa è quella relativa all’avvenuto inizio dei lavori in una certa data, e non quella riguardante la presentazione della dichiarazione di inizio lavori a cui allude l’opponente che, si ribadisce è una voce che nel documento non risulta compilata” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale aggiunge inoltre che, anche a voler ritenere che l’inizio dei lavori fosse di per sé ininfluente per l’ottenimento della quota di contributo prevista in acconto, la dichiarazione mendace era quella relativa alla data di inizio lavori, anch’essa riconducibile al Florio (cfr. sempre pag. 5).

La sentenza, dunque, chiarisce i motivi per cui il ricorrente è stato ritenuto corresponsabile del fatto contestato e la motivazione è idonea a soddisfare il cd. minimo costituzionale.

Il ricorrente contrappone, in sostanza, alla valutazione prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.030, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5852-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1996/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 24.4.2013 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione assunta con decreto dirigenziale n. 4277 della Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] agricoltura, foreste e forestazione, con la quale gli era stato ingiunto, a titolo di concorso, nella sua veste di direttore dei lavori, il pagamento della somma di € 487.546,06 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dell’indebita percezione, da parte di Coop. [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l., di corrispondente importo per contributi a sostegno dell’agricoltura non dovuti. Con sentenza n. 1040/2018 il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo estinta la pretesa sanzionatoria a fronte del decorso del termine di notificazione degli estremi della violazione di cui agli artt. 4 della legge n. 898 del 1986 e 14 della legge n. 689 del 1981. Con la sentenza impugnata, n. 1996/2018, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva il gravame interposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, rigettando l’opposizione originariamente proposta dal Florio avverso il provvedimento sanzionatorio emesso nei suoi riguardi. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la contestazione della sanzione amministrativa, individuando come dies a quo per il calcolo del termine di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 1981 la data in cui il P.M. aveva autorizzato la P.G. all’utilizzazione degli atti dell’indagine penale a fini amministrativi (8.4.2008) e non invece quella, anteriore, in cui era stata notificata l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo d’urgenza disposto nel corso delle predette indagini penali (18.8.2007). Il motivo è infondato. La Corte di Appello afferma che l’emissione, e la successiva convalida, di una misura cautelare disposta nel corso delle indagini penali non comporti la conclusione delle stesse, visto che proprio con il sequestro erano stati acquisiti ulteriori documenti da esaminare (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Sotto questo aspetto, va ribadito il principio secondo cui “In tema disanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento–in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione– non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di taleacquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamentoe da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv.655683; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 26734del 13/12/2011 , Rv. 620263 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 3043del 06/02/2009, Rv. 606557). Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la responsabilità del Florio, attribuendogli la paternità di una dichiarazione resa da un altro soggetto. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe reso motivazione apparente sulla contestazione relativa all’attribuzione della responsabilità. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha esaminato il documento ritenuto falso dalla autorità amministrativa, osservando che esso, pur prevedendo la dichiarazione di due tecnici, era stato firmato e timbrato solo dal Florio, in relazione alla dichiarazione di inizio lavori. Da ciò, il giudice di merito ricava la riconducibilità dell’atto anche al Florio, e ne ritiene quindi provata la corresponsabilità nel fatto contestato, poiché “… la dichiarazione ideologicamente falsa è quella relativa all’avvenuto inizio dei lavori in una certa data, e non quella riguardante la presentazione della dichiarazione di inizio lavori a cui allude l’opponente che, si ribadisce è una voce che nel documento non risulta compilata” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte territoriale aggiunge inoltre che, anche a voler ritenere che l’inizio dei lavori fosse di per sé ininfluente per l’ottenimento della quota di contributo prevista in acconto, la dichiarazione mendace era quella relativa alla data di inizio lavori, anch’essa riconducibile al Florio (cfr. sempre pag. 5). La sentenza, dunque, chiarisce i motivi per cui il ricorrente è stato ritenuto corresponsabile del fatto contestato e la motivazione è idonea a soddisfare il cd. minimo costituzionale. Il ricorrente contrappone, in sostanza, alla valutazione prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.030, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-
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