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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12249/2024

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 1743 9 /20 2 3 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale delloStato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale - ai fini del presente giudizio – è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto,al C.so Umberto 150 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - c ontroricorrent e - Oggetto: motivazione inesitente della sentenza impugnata Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia n. 139 / 28 / 2 3 depositata i n data 23 / 0 1 /20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di c onsiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] adiva la [OSCURATO:PERSONA] di Tarantoper l’annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 10676201600000164000 notificatole lamentando la carenza di motivazione della stessa nonché l’omessa notifica degli atti sottesi.

A sostegno dell’azione, controparte eccepiva anche la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai crediti intimaticon il preavviso opposto, trattandosi di debenze contratte dal defunto marito, rappresentando di non avere accettato la relativaeredità; - la CTP accoglieva il ricorso; - appellava il Riscossore; - con la pronuncia gravata il giudice dell’appello ha accolto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] riformando la pronuncia impugnatae accogliendo il di lei originario ricorso; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate - riscossione con atto affidatoa un solo motivo; - la contribuente resiste con controricorso; Consideratoche: - il solo motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravatadenunciando la violazione del combinato disposto dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36,comma 2, n. 4, del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparentefornita dalla C.G.T. di secondo grado; - nella prospettazione di parte ricorrente, la decisione resa dal Collegio di appello nel giudizio iscritto al n. di R.G. 2063/2017, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 incardinatodall’Agente della riscossione avverso la pronuncia della CommissioneTributaria Provinciale di Taranto n. 519/02/2017, è nulla,ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., attesa la discordanza tra l’oggettodel contendere, correttamente indicato nell’intestazione dellapronuncia, e la motivazione resa, evidentemente attinente a diversafattispecie; nel concreto, si sostiene in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] disecondo grado, con la pronuncia oggetto del presente giudizio, puravendo, nell’intestazione della stessa, riassunto correttamente ilnumero di iscrizione a ruolo della causa, le parti processuali, la sentenzaimpugnata e l’atto in contestazione ha totalmente errato ad indicare, nella motivazione della sentenza, il numero di R.G. (1023/2017, in luogo di 2063/2017), la posizione delle parti processuali (l’appellante era l’Ente di esazione, totalmente soccombente in primo grado), l’atto opposto con il ricorso introduttivo (intimazione di pagamento in luogo di preavviso di ipoteca), la sentenza oggetto di gravame (indicata nella n. 2510/2016,invece della n. 519/2017); - inoltre, venendo al contenuto della pronuncia, parte ricorrente sostieneche il giudice dell’appello ha sostanzialmente pubblicato la motivazione di un’altra sentenza resa tra le stesse parti; in particolare, ha riproposto erroneamente le motivazioni già pubblicate nella diversa controversia definita con sentenza dalla CommissioneTributaria Regionale della Puglia n. 2164/28/2022, depositata il 05/08/2022, con cui era stato accolto il gravame proposto dalla Ricci avverso la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto n. 2510/04/2016, che aveva annullato, a sua volta, l’avviso di intimazione n. 10620169000187311000, ossia un atto evidentemente esulante rispetto all’oggetto del giudizio odierno che ha riguardo il preavvisodi iscrizione ipotecaria n. 10676201600000164000 ; - il m otivo è fondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - dalla sentenza impugnata e da quanto trascritto in ricorso per cassazionesi evince come – al di là degli errori formali presenti nella prima pagina della pronuncia - essa contiene nella parte relativaallo svolgimento del processo e alle ragioni della decisione riferimentiad altro giudizio, del tutto diverso da quello nel quale era qui chiamata a pronunciarsi.

Infine, anche il dispositivo – manifestamente erroneo pure per quanto riguarda la veste processualedi appellante e appellato – è parimenti del tutto privo dicollegamento con i fatti e gli atti del processo; - di qui la nullità della sentenza per completa assenza della motivazione; - in accoglimento del ricorso, la pronuncia gravata è quindi cassata conrinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza i mpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1743 9 /20 2 3 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale delloStato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale - ai fini del presente giudizio – è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto,al C.so Umberto 150 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - c ontroricorrent e - Oggetto: motivazione inesitente della sentenza impugnata Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia n. 139 / 28 / 2 3 depositata i n data 23 / 0 1 /20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di c onsiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] adiva la [OSCURATO:PERSONA] di Tarantoper l’annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 10676201600000164000 notificatole lamentando la carenza di motivazione della stessa nonché l’omessa notifica degli atti sottesi. A sostegno dell’azione, controparte eccepiva anche la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai crediti intimaticon il preavviso opposto, trattandosi di debenze contratte dal defunto marito, rappresentando di non avere accettato la relativaeredità; - la CTP accoglieva il ricorso; - appellava il Riscossore; - con la pronuncia gravata il giudice dell’appello ha accolto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] riformando la pronuncia impugnatae accogliendo il di lei originario ricorso; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate - riscossione con atto affidatoa un solo motivo; - la contribuente resiste con controricorso; Consideratoche: - il solo motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravatadenunciando la violazione del combinato disposto dell’art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36,comma 2, n. 4, del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparentefornita dalla C.G.T. di secondo grado; - nella prospettazione di parte ricorrente, la decisione resa dal Collegio di appello nel giudizio iscritto al n. di R.G. 2063/2017, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 incardinatodall’Agente della riscossione avverso la pronuncia della CommissioneTributaria Provinciale di Taranto n. 519/02/2017, è nulla,ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., attesa la discordanza tra l’oggettodel contendere, correttamente indicato nell’intestazione dellapronuncia, e la motivazione resa, evidentemente attinente a diversafattispecie; nel concreto, si sostiene in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] disecondo grado, con la pronuncia oggetto del presente giudizio, puravendo, nell’intestazione della stessa, riassunto correttamente ilnumero di iscrizione a ruolo della causa, le parti processuali, la sentenzaimpugnata e l’atto in contestazione ha totalmente errato ad indicare, nella motivazione della sentenza, il numero di R.G. (1023/2017, in luogo di 2063/2017), la posizione delle parti processuali (l’appellante era l’Ente di esazione, totalmente soccombente in primo grado), l’atto opposto con il ricorso introduttivo (intimazione di pagamento in luogo di preavviso di ipoteca), la sentenza oggetto di gravame (indicata nella n. 2510/2016,invece della n. 519/2017); - inoltre, venendo al contenuto della pronuncia, parte ricorrente sostieneche il giudice dell’appello ha sostanzialmente pubblicato la motivazione di un’altra sentenza resa tra le stesse parti; in particolare, ha riproposto erroneamente le motivazioni già pubblicate nella diversa controversia definita con sentenza dalla CommissioneTributaria Regionale della Puglia n. 2164/28/2022, depositata il 05/08/2022, con cui era stato accolto il gravame proposto dalla Ricci avverso la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto n. 2510/04/2016, che aveva annullato, a sua volta, l’avviso di intimazione n. 10620169000187311000, ossia un atto evidentemente esulante rispetto all’oggetto del giudizio odierno che ha riguardo il preavvisodi iscrizione ipotecaria n. 10676201600000164000 ; - il m otivo è fondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - dalla sentenza impugnata e da quanto trascritto in ricorso per cassazionesi evince come – al di là degli errori formali presenti nella prima pagina della pronuncia - essa contiene nella parte relativaallo svolgimento del processo e alle ragioni della decisione riferimentiad altro giudizio, del tutto diverso da quello nel quale era qui chiamata a pronunciarsi. Infine, anche il dispositivo – manifestamente erroneo pure per quanto riguarda la veste processualedi appellante e appellato – è parimenti del tutto privo dicollegamento con i fatti e gli atti del processo; - di qui la nullità della sentenza per completa assenza della motivazione; - in accoglimento del ricorso, la pronuncia gravata è quindi cassata conrinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza i mpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tri
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