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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48743/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 24 novembre 2021 dal Giudice per le indagini prelmínari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione, escluso l'aumento operato a titolo di continuazione in relazione al reato di cui al capo 13, ha rideterminato la pena inflitta al Sellitto; ha quindi confermato la responsabilità degli imputati - e per il [OSCURATO:PERSONA] anche la pena inflitta - in relazione ai reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cuu ai capi 1, 2, 3, 4, 5 - per questo capo limitatamente agli episodi del 24.7.2019, 12.8.2019, 13.8.2019, 17.8.2019, 19.8.2019, 20.8.2019 nei confonti del [OSCURATO:PERSONA] e, per il Sellitto, in relazione ai capi 6, 8, 12 - riqualificata la condotta ai sensi dell'art. 610 cod. pen. - 13, 14 - limitatamente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, 15, 16, 17, 18 e 19.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con distinti atti dello stesso difensore.

3. Nell'interesse di Domenico del Gaudio si deduce:

3.1. Con il primo motivo inosservanza della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità.

Quanto al reato di cui al capo 1 la Corte ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni dell'acquirente in assenza di riscontri sul verificarsi dell'incontro con l'imputato, sul dato ponderale e sulla tipologia di stupefacente.

Quanto al reato di cui al capo 2 parimenti è stato ritenuto attendibile il presunto acquirente in assenza di riscontri sulla verificazione dell'incontro, del dato ponderale e della qualità della sostanza cedutagli.

Analogamente avviene per i reati di cui ai capi 3 e 4, così venendosi meno all'orientamento in tema di "droga parlata" secondo il quale è necessaria la prova dell'incontro tra venditore e consumatore.

Quanto al reato di cui al capo 5, non si comprende l'attribuzione della natura criptica all'appuntamento tra l'imputato e il Bagni né comunque risulta verificato l'effettivo incontro.

3.2. Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al rigetto del concordato sulla pena, ritenuta dalla Corte non congrua, tenuto conto che quella inflitta con la sentenza si è limitata a rideterminarla con una minima riduzione della pena base.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce:

4.1. Con il primo motivo inosservanza della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità.

Quanto al reato di cui al capo 6 è stata ritenuta sufficiente la confessione del Belato senza alcun riscontro di essa.

Quanto al reato di cui al capo 8 nessun riscontro risulta rispetto alla captazione considerata in ordine al possesso dello stupefacente da parte dell'imputato e senza tener conto della assoluzione per il capo 9 in ragione della presumibile codetenzione con il Bencivenga per uso comune.

Quanto al reato di cui al capo 12 - come riqualificato - la Corte si limita ad affermare il contenuto minatorio della conversazione captata senza contrastare le deduzioni difensive al riguardo.

Quanto al reato di cui al capo 14 la responsabilità è affermata senza che sia risultata l'effettiva custodia dello stupefacente nel rudere dove l'imputato fu visto accedere o che il preteso acquirente Cornacchia fosse in possesso dello stupefacente.

Quanto al reato di cui al capo 15 nessun riscontro risulta alle dichiarazioni del presunto acquirente Menale, tenuto anche conto della versione alternativa fornita dalla difesa al lecito motivo dell'incontro di questi con l'imputato.

Quanto al reato di cui al capo 16 la responsabilità è fondata sulle dichiarazioni del presunto acquirente senza alcun riscontro.

Quanto al reato di cui al capo 17 nessuna prova vi è della destinazione allo spaccio della mariuhana rinvenuta nella roulotte né che sia stato il Sellitto a custodirla in quel luogo accessibile a tutti.

Quanto al reato di cui al capo 19 risulta insufficiente - rispetto al richiamato orientamento di legittimità - il raggiungimento dell'accordo dell'imputato con il soggetto non meglio identificato. 5.Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Quanto al primo motivo, deve ribadirsi il principio 'secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710).

Inoltre, costituisce pacifico orientamento quello secondo il quale, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito(Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Rileva il Collegio che le censure mosse in relazione a ciascuna delle vicende criminose ascritte al ricorrente costituiscono mera - e anche generica - reiterazione di quelle in fatto proposte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici, confermando, di volta in volta, l'attribuzione della responsabilità in base al convergente e concludente compendio costituito dalle dichiarazioni dell'acquirente abituale, delle captazioni che vedono questi interloquire con l'imputato per fissare appuntamenti volti alle cessioni di stupefacente, alle ammissioni dello stesso imputato in sede di interrogatorio di garanzia e alle stesse captazioni nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] si qualifica quale "reggente" della piazza di spaccio (vicende e valutazioni in relazione alle quali si può senz'altro rinviare a pg. 7 e SS. della sentenza impugnata).

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato tenuto conto che al giudizio di incongruità della pena concordata fa da riscontro la giustificata condivisione del più grave trattamento sanzionatorio disposto in primo grado.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Ribaditi i principi di diritto sopra richiamati, anche il ricorso del Sellitto costituisce mera - e anche generica - reiterazione dei motivi in fatto di appello in punto di valutazione probatoria a fondamento della affermazione di responsabilità in ordine ai vari episodi ex art. 73 d.P.R. n. 309/90, anche in questo caso ineccepibilmente giustificata in base al convergente dato captativo, alle ammissioni dell'imputato in sede di interrogatorio, alle fotografie e riprese (anche in questo caso può senz'altro rinviarsi a pg. 11 e ss., ibidem).

Quanto poi alla dedotta mancanza di motivazione in ordine al reato di cui al capo 12, come riqualificato ai sensi dell'art. 610 cod. pen., manifestamente infondata è la censura avendo la sentenza dato puntuale risposta alle deduzioni difensive sia in relazione alla pretesa rilevanza della assoluzione in ordine ai reato di cui al capo 11 sia in relazione al tenore minaccioso delle parole rivolte dal ricorrente al Quintiliano, giustificate da un pregresso debito di quest'ultimo nei confronti del primo, secondo una incensurabile interpretazione del dato captativo considerato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 24 novembre 2021 dal Giudice per le indagini prelmínari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione, escluso l'aumento operato a titolo di continuazione in relazione al reato di cui al capo 13, ha rideterminato la pena inflitta al Sellitto; ha quindi confermato la responsabilità degli imputati - e per il [OSCURATO:PERSONA] anche la pena inflitta - in relazione ai reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cuu ai capi 1, 2, 3, 4, 5 - per questo capo limitatamente agli episodi del 24.7.2019, 12.8.2019, 13.8.2019, 17.8.2019, 19.8.2019, 20.8.2019 nei confonti del [OSCURATO:PERSONA] e, per il Sellitto, in relazione ai capi 6, 8, 12 - riqualificata la condotta ai sensi dell'art. 610 cod. pen. - 13, 14 - limitatamente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] -, 15, 16, 17, 18 e 19. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con distinti atti dello stesso difensore. 3. Nell'interesse di Domenico del Gaudio si deduce: 3.1. Con il primo motivo inosservanza della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Quanto al reato di cui al capo 1 la Corte ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni dell'acquirente in assenza di riscontri sul verificarsi dell'incontro con l'imputato, sul dato ponderale e sulla tipologia di stupefacente. Quanto al reato di cui al capo 2 parimenti è stato ritenuto attendibile il presunto acquirente in assenza di riscontri sulla verificazione dell'incontro, del dato ponderale e della qualità della sostanza cedutagli. Analogamente avviene per i reati di cui ai capi 3 e 4, così venendosi meno all'orientamento in tema di "droga parlata" secondo il quale è necessaria la prova dell'incontro tra venditore e consumatore. Quanto al reato di cui al capo 5, non si comprende l'attribuzione della natura criptica all'appuntamento tra l'imputato e il Bagni né comunque risulta verificato l'effettivo incontro. 3.2. Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al rigetto del concordato sulla pena, ritenuta dalla Corte non congrua, tenuto conto che quella inflitta con la sentenza si è limitata a rideterminarla con una minima riduzione della pena base. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 4.1. Con il primo motivo inosservanza della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Quanto al reato di cui al capo 6 è stata ritenuta sufficiente la confessione del Belato senza alcun riscontro di essa. Quanto al reato di cui al capo 8 nessun riscontro risulta rispetto alla captazione considerata in ordine al possesso dello stupefacente da parte dell'imputato e senza tener conto della assoluzione per il capo 9 in ragione della presumibile codetenzione con il Bencivenga per uso comune. Quanto al reato di cui al capo 12 - come riqualificato - la Corte si limita ad affermare il contenuto minatorio della conversazione captata senza contrastare le deduzioni difensive al riguardo. Quanto al reato di cui al capo 14 la responsabilità è affermata senza che sia risultata l'effettiva custodia dello stupefacente nel rudere dove l'imputato fu visto accedere o che il preteso acquirente Cornacchia fosse in possesso dello stupefacente. Quanto al reato di cui al capo 15 nessun riscontro risulta alle dichiarazioni del presunto acquirente Menale, tenuto anche conto della versione alternativa fornita dalla difesa al lecito motivo dell'incontro di questi con l'imputato. Quanto al reato di cui al capo 16 la responsabilità è fondata sulle dichiarazioni del presunto acquirente senza alcun riscontro. Quanto al reato di cui al capo 17 nessuna prova vi è della destinazione allo spaccio della mariuhana rinvenuta nella roulotte né che sia stato il Sellitto a custodirla in quel luogo accessibile a tutti. Quanto al reato di cui al capo 19 risulta insufficiente - rispetto al richiamato orientamento di legittimità - il raggiungimento dell'accordo dell'imputato con il soggetto non meglio identificato. 5.Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto al primo motivo, deve ribadirsi il principio 'secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710). Inoltre, costituisce pacifico orientamento quello secondo il quale, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito(Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Rileva il Collegio che le censure mosse in relazione a ciascuna delle vicende criminose ascritte al ricorrente costituiscono mera - e anche generica - reiterazione di quelle in fatto proposte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta senza incorrere in vizi logici e giuridici, confermando, di volta in volta, l'attribuzione della responsabilità in base al convergente e concludente compendio costituito dalle dichiarazioni dell'acquirente abituale, delle captazioni che vedono questi interloquire con l'imputato per fissare appuntamenti volti alle cessioni di stupefacente, alle ammissioni dello stesso imputato in sede di interrogatorio di garanzia e alle stesse captazioni nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] si qualifica quale "reggente" della piazza di spaccio (vicende e valutazioni in relazione alle quali si può senz'altro rinviare a pg. 7 e SS. della sentenza impugnata). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato tenuto conto che al giudizio di incongruità della pena concordata fa da riscontro la giustificata condivisione del più grave trattamento sanzionatorio disposto in primo grado. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Ribaditi i principi di diritto sopra richiamati, anche il ricorso del Sellitto costituisce mera - e anche generica - reiterazione dei motivi in fatto di appello in punto di valutazione probatoria a fondamento della affermazione di responsabilità in ordine ai vari episodi ex art. 73 d.P.R. n. 309/90, anche in questo caso ineccepibilmente giustificata in base al convergente dato captativo, alle ammissioni dell'imputato in sede di interrogatorio, alle fotografie e riprese (anche in questo caso può senz'altro rinviarsi a pg. 11 e ss., ibidem). Quanto poi alla dedotta mancanza di motivazione in ordine al reato di cui al capo 12, come riqualificato ai sensi dell'art. 610 cod. pen., manifestamente infondata è la censura avendo la sentenza dato puntuale risposta alle deduzioni difensive sia in relazione alla pretesa rilevanza della assoluzione in ordine ai reato di cui al capo 11 sia in relazione al tenore minaccioso delle parole rivolte dal ricorrente al Quintiliano, giustificate da un pregresso debito di quest'ultimo nei confronti del primo, secondo una incensurabile interpretazione del dato captativo considerato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
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