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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 09610/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12903/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO dell’ INTERNO, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA di RIMIINI in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l ’A VVOCATURA GENERALE DELLO STATOche li rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t. -intimato- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di COMO n. 685/2023 depositata il24/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza depositata il 24/5/2023, il Giudice di pace di Como ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d.lgs. 150/2011 da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Senegal, avverso il decreto emesso ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. a, del d.lgs. n.286/1998 il 2 febbraio 2023, con cui il Prefetto di Como aveva disposto l'espulsione dell'opponente dal territorio nazionale.

Il cittadino straniero propone ricorso per cassazione con un mezzo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 13 del d.l. n.286/98 e dell’art.7 del d.lgs. n.25/2008.

Il ricorrente deduce di avere presentato la domanda di protezione internazionale a causa delle sue condizioni di salute, successivamente alla notifica del decreto di espulsione, e si duole che il Giudice di pace non abbia sospeso il procedimento in attesa dell’esito.

Il motivo è fondato e va accolto.

In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento, ma deve sospenderne l’efficacia fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (Cass.n. 5437/2020; Cass. n. 32137/2022).

Nella specie, il Giudice di pace, sebbene abbia dato atto che dopo la adozione del decreto di espulsione del 2/2/2023, il richiedente aveva, in data 17/2/2023, presentato domanda di protezione internazionale, ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione, senza sospenderne l’efficacia. 3.- In conclusione, il ricorso va accolto; l’ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Como, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M. -Accoglie il ricorso; - Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Como, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12903/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO dell’ INTERNO, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA di RIMIINI in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l ’A VVOCATURA GENERALE DELLO STATOche li rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t. -intimato- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di COMO n. 685/2023 depositata il24/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza depositata il 24/5/2023, il Giudice di pace di Como ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d.lgs. 150/2011 da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Senegal, avverso il decreto emesso ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. a, del d.lgs. n.286/1998 il 2 febbraio 2023, con cui il Prefetto di Como aveva disposto l'espulsione dell'opponente dal territorio nazionale. Il cittadino straniero propone ricorso per cassazione con un mezzo. Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 13 del d.l. n.286/98 e dell’art.7 del d.lgs. n.25/2008. Il ricorrente deduce di avere presentato la domanda di protezione internazionale a causa delle sue condizioni di salute, successivamente alla notifica del decreto di espulsione, e si duole che il Giudice di pace non abbia sospeso il procedimento in attesa dell’esito. Il motivo è fondato e va accolto. In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento, ma deve sospenderne l’efficacia fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (Cass.n. 5437/2020; Cass. n. 32137/2022). Nella specie, il Giudice di pace, sebbene abbia dato atto che dopo la adozione del decreto di espulsione del 2/2/2023, il richiedente aveva, in data 17/2/2023, presentato domanda di protezione internazionale, ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione, senza sospenderne l’efficacia. 3.- In conclusione, il ricorso va accolto; l’ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Como, in persona di diverso magistrato. P.Q.M. -Accoglie il ricorso; - Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Como, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sul
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