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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28999/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal tribunale cittadino il 21/2/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di estorsione continuata per avere, in concorso con suo fratello Cosimo e [OSCURATO:PERSONA] - separatamente giudicati - e con l'esercizio di minaccia costituita da espliciti riferimenti al sodalizio mafioso operante nel territorio e dall'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, costretto [OSCURATO:PERSONA], che operava per conto di suo fratello [OSCURATO:PERSONA], a corrispondere, in più soluzioni, assegni per importo complessivo pari a 6.186,00 euro, emessi a fronte di forniture mai effettuate ed a parziale soddisfazione di una richiesta complessiva di euro 50.000,00, quale illecito corrispettivo per ottenere il rilascio del bar ubicato all'interno di sala bingo acquistata da una società del Giannuso.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, invece, la Corte di appello escludeva l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e revocava il provvedimento di confisca della somma in sequestro.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Vernengo ha proposto ricorso per Cassazione fondato su tre motivi di impugnazione:

2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 125, 192 commi 1 e 2 e 46 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per essersi fondato il giudizio di penale responsabilità sul rapporto di parentela di [OSCURATO:PERSONA] con il fratello Cosimo, pur non avendo il primo mai avuto contatti né fisici né telefonici con le persone offese, che si indicano come non attendibili per essere il padre dei Gannuso soggetto con pendenze giudiziarie in corso, nonostante la carica ricoperta presso la Regione Sicilia.

Evidenzia il ricorrente che le dichiarazioni delle persone offese sono state corroborate dal materiale probatorio dagli stessi fornito, costituito da files audio manipolati.

Si duole altresì che la Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguatamente conto del contratto di affitto del ramo d'azienda tra [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società precedente proprietaria del locale e [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della società affittuaria e suocera del ricorrente, che, pertanto, aveva il diritto di continuare a gestire l'attività di bar, non essendole opponibile alcuna cessione di tale gestione a terzi; le richieste di denaro che i Giannuso avrebbero ricevuto, pertanto, sarebbero legate al prezzo da pagare per poter entrare in possesso delle attrezzature del bar e delle merci presenti, oltre che dell'avviamento da riconoscere.

Si evidenzia, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto condanne per partecipazione ad associazione mafiosa né aveva cointeressenze illecite con il fratello Giorgio, né avrebbe mai esplicitato alcuna minaccia, sicché la vicenda processuale aveva una matrice meramente civilistica.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come estorsione e non già come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata determinazione della pena nei minimi edittali.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto I dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

4.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile perché, senza nemmeno confrontarsi con tutti gli elementi posti a fondamento della decisione, prospetta una "rilettura" di alcuni di questi che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Non sono deducibili, infatti, nel giudizio di cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Peraltro, la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente non si confronta con il rilievo che il giudizio della Corte territoriale non è fondato solo sulle dichiarazioni delle persone offese o su materiale probatorio da loro prodotto, ma anche su una pluralità di elementi in alcun modo considerati nel motivo di ricorso, tra le quali è sufficiente qui ricordare dichiarazioni di terzi, come il giornalista che aveva avuto modo di rievocare i contatti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal quale aveva anche ottenuto i files relativi alle registrazioni dei colloqui dallo stesso effettuati con i Vernengo, nonché il contenuto del colloquio - registrato dallo stesso giornalista - con [OSCURATO:PERSONA], persona che aveva svolto funzioni da tramite tra i Gennuso ed i Vernengo, né il ricorso si confronta adeguatamente con la fuga da Palermo posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] per timore dei Vernengo, come dallo stesso manifestato ad un amico nel corso di una conversazione del 9/6/2016, e con la reazione dei Vernengo che, anziché agire per le vie legali, a fronte dell'asserita inadempienza del primo, si erano attivati con insistenza per rintracciare [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo subentrato al fratello ed anch'egli allontanatosi dalla città.

Con questi ed altri elementi il ricorso non si confronta, così da essere viziato anche da aspecificità.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).

4.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez.

U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) e la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto di come il Vernengo non potesse vantare alcuna pretesa nei confronti dei Gennuso, essendo del tutto estraneo alle vicende contrattuali relative alla sala bingo di cui si tratta, come confermato, anche in relazione alla sua consapevolezza di tale estraneità, dal rilievo (pag. 54 della sentenza) che l'esborso di denaro veniva giustificato da alcune fatture non attinenti l'esercizio in questione, bensì forniture in alcun modo ricevute dalle persone offese.

4.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso si fonda esclusivamente su censure di merito, atteso che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato da motivazione fondata sull'intensità del dolo del Vernengo nel pretendere un illecito corrispettivo per il rilascio del bar, gestito dallo stesso e dal fratello solo di fatto ed in assenza di qualsiasi titolo; si tratta di giustificazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Anche la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, anche alla luce del chiaro riferimento all'intensità del dolo con il quale ha operato il ricorrente.

Peraltro, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale - e nella specie la pena base è stata indicata, almeno quanto alla pena detentiva, in misura corrispondente al minimo editale previsto dalla disciplina in vigore al momento del fatto - potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal tribunale cittadino il 21/2/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di estorsione continuata per avere, in concorso con suo fratello Cosimo e [OSCURATO:PERSONA] - separatamente giudicati - e con l'esercizio di minaccia costituita da espliciti riferimenti al sodalizio mafioso operante nel territorio e dall'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, costretto [OSCURATO:PERSONA], che operava per conto di suo fratello [OSCURATO:PERSONA], a corrispondere, in più soluzioni, assegni per importo complessivo pari a 6.186,00 euro, emessi a fronte di forniture mai effettuate ed a parziale soddisfazione di una richiesta complessiva di euro 50.000,00, quale illecito corrispettivo per ottenere il rilascio del bar ubicato all'interno di sala bingo acquistata da una società del Giannuso. In parziale riforma della sentenza di primo grado, invece, la Corte di appello escludeva l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e revocava il provvedimento di confisca della somma in sequestro. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Vernengo ha proposto ricorso per Cassazione fondato su tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 125, 192 commi 1 e 2 e 46 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per essersi fondato il giudizio di penale responsabilità sul rapporto di parentela di [OSCURATO:PERSONA] con il fratello Cosimo, pur non avendo il primo mai avuto contatti né fisici né telefonici con le persone offese, che si indicano come non attendibili per essere il padre dei Gannuso soggetto con pendenze giudiziarie in corso, nonostante la carica ricoperta presso la Regione Sicilia. Evidenzia il ricorrente che le dichiarazioni delle persone offese sono state corroborate dal materiale probatorio dagli stessi fornito, costituito da files audio manipolati. Si duole altresì che la Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguatamente conto del contratto di affitto del ramo d'azienda tra [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società precedente proprietaria del locale e [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della società affittuaria e suocera del ricorrente, che, pertanto, aveva il diritto di continuare a gestire l'attività di bar, non essendole opponibile alcuna cessione di tale gestione a terzi; le richieste di denaro che i Giannuso avrebbero ricevuto, pertanto, sarebbero legate al prezzo da pagare per poter entrare in possesso delle attrezzature del bar e delle merci presenti, oltre che dell'avviamento da riconoscere. Si evidenzia, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto condanne per partecipazione ad associazione mafiosa né aveva cointeressenze illecite con il fratello Giorgio, né avrebbe mai esplicitato alcuna minaccia, sicché la vicenda processuale aveva una matrice meramente civilistica. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come estorsione e non già come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata determinazione della pena nei minimi edittali. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto I dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 4.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile perché, senza nemmeno confrontarsi con tutti gli elementi posti a fondamento della decisione, prospetta una "rilettura" di alcuni di questi che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Non sono deducibili, infatti, nel giudizio di cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Peraltro, la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente non si confronta con il rilievo che il giudizio della Corte territoriale non è fondato solo sulle dichiarazioni delle persone offese o su materiale probatorio da loro prodotto, ma anche su una pluralità di elementi in alcun modo considerati nel motivo di ricorso, tra le quali è sufficiente qui ricordare dichiarazioni di terzi, come il giornalista che aveva avuto modo di rievocare i contatti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal quale aveva anche ottenuto i files relativi alle registrazioni dei colloqui dallo stesso effettuati con i Vernengo, nonché il contenuto del colloquio - registrato dallo stesso giornalista - con [OSCURATO:PERSONA], persona che aveva svolto funzioni da tramite tra i Gennuso ed i Vernengo, né il ricorso si confronta adeguatamente con la fuga da Palermo posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] per timore dei Vernengo, come dallo stesso manifestato ad un amico nel corso di una conversazione del 9/6/2016, e con la reazione dei Vernengo che, anziché agire per le vie legali, a fronte dell'asserita inadempienza del primo, si erano attivati con insistenza per rintracciare [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo subentrato al fratello ed anch'egli allontanatosi dalla città. Con questi ed altri elementi il ricorso non si confronta, così da essere viziato anche da aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 4.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) e la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto di come il Vernengo non potesse vantare alcuna pretesa nei confronti dei Gennuso, essendo del tutto estraneo alle vicende contrattuali relative alla sala bingo di cui si tratta, come confermato, anche in relazione alla sua consapevolezza di tale estraneità, dal rilievo (pag. 54 della sentenza) che l'esborso di denaro veniva giustificato da alcune fatture non attinenti l'esercizio in questione, bensì forniture in alcun modo ricevute dalle persone offese. 4.3. Anche l'ultimo motivo di ricorso si fonda esclusivamente su censure di merito, atteso che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato da motivazione fondata sull'intensità del dolo del Vernengo nel pretendere un illecito corrispettivo per il rilascio del bar, gestito dallo stesso e dal fratello solo di fatto ed in assenza di qualsiasi titolo; si tratta di giustificazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Anche la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, anche alla luce del chiaro riferimento all'intensità del dolo con il quale ha operato il ricorrente. Peraltro, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale - e nella specie la pena base è stata indicata, almeno quanto alla pena detentiva, in misura corrispondente al minimo editale previsto dalla disciplina in vigore al momento del fatto - potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sen
Sentenza Cassazione n. 28999/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris