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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29040/2026

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llo di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di Foggia che, accertata la responsabilità di AntonioPipoli in ordine al reato di furto di cinquanta chilogrammi di rame, ne avevadichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.2.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per iltramite del difensore, articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale, lamentandoche la Corte di appello abbia erroneamente deciso nel merito anziché trasmetteregli atti alla Corte di cassazione.Deduce che la sentenza di non punibilità pronunciata all'esito di giudizioabbreviato non fosse appellabile e che, conseguentemente, l'impugnazioneproposta dovesse essere qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art.568, comma 5, cod. proc. pen.; da ciò farebbe derivare altresì l'illegittimità dellastatuizione concernente le spese processuali.2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione.Sostiene che la Corte territoriale abbia omesso di valutare la circostanza chei cavi di rame oggetto dell'impossessamento si trovavano all'interno di un'areaecologica destinata allo stoccaggio e allo smaltimento, elemento che inciderebbesulla configurabilità di una effettiva offesa al patrimonio penalmente apprezzabile.Sotto un ulteriore profilo, censura la motivazione nella parte relativaall'esclusione della scriminante dello stato di necessità, ritenendo che la Corte diappello abbia fornito sul punto una risposta generica e meramente assertiva.3.

Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1.

È infondato il primo motivo.La difesa deduce violazione di legge per avere la Corte di appello omesso diconsiderare la non appellabilità della sentenza impugnata.Sul punto deve osservarsi come sia consolidato il principio secondo cuisussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza che esclude lapunibilità del reato in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi dipronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenzadel fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo hacommesso, oltre ad essere soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e adessere idonea ad ostare alla futura applicazione della medesima causa di nonpunibilità ai sensi del terzo comma della disposizione citata (Sez. 1, n. 459 del02/12/2020, dep. 2021, Rv. 280226; Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018,Rv. 272877).Nel caso in esame, l'imputato aveva un concreto interesse ad impugnare lasentenza che, pur dichiarandolo non punibile per particolare tenuità del fatto,conteneva l'accertamento della sua responsabilità penale.

Le doglianze propostecon l'atto di appello, e successivamente riproposte con il ricorso per cassazione,erano infatti rivolte ad ottenere una pronuncia assolutoria nel merito.Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha proceduto all'esamedelle censure devolute con l'impugnazione, non essendo derivato alcun concretopregiudizio difensivo dalla qualificazione del mezzo di impugnazione, avutoriguardo alla piena cognizione esercitata sui motivi proposti.Deve inoltre osservarsi che l'esame dell'impugnazione da parte della Corte diappello ha costituito, in concreto, una ulteriore garanzia per l'imputato, il quale habeneficiato di un sindacato di merito pieno sulle questioni prospettate, più ampiorispetto a quello esercitabile dalla Corte di cassazione.

La scelta della Corteterritoriale di procedere comunque all'esame delle doglianze formulatedall'appellante non ha pertanto determinato alcuna compressione delleprerogative difensive, ma ha consentito un più esteso controllo della decisioneimpugnata, integralmente favorevole agli interessi della difesa.Da ciò discende altresì l'infondatezza della censura concernente la statuizionesulle spese processuali.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Con tale motivo la difesa censura la mancata assoluzione del ricorrente,deducendo sia l'insussistenza di una effettiva offesa patrimoniale in ragione dellanatura del bene sottratto, sia la configurabilità della causa di giustificazione di cuiall'art. 54 cod. pen.Occorre preliminarmente ricordare che il compito della Corte di cassazionenon è quello di stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibilericostruzione della vicenda, né di condividerne i contenuti giustificativi, maesclusivamente quello di verificare se la motivazione della decisione impugnata siacompatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità diapprezzamento (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074).In tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsiabbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni della cosa o per illuogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto didisfarsene definitivamente (Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, Di, Rv. 263105).Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha escluso che il rame sottrattopotesse essere qualificato come res nullius o res derelicta, valorizzando lecircostanze concrete del fatto e rilevando, altresì, che la società proprietaria delmateriale ha presentato querela nei confronti dell'imputato.

Le doglianze difensivenon evidenziano alcuna aporia logica o giuridica del percorso argomentativoseguito dalla sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa letturadelle risultanze fattuali non consentita in sede di legittimità.Quanto al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato dinecessità, la decisione risulta fondata sulla ritenuta insussistenza dei requisitidell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo ed è pertanto conformeall'insegnamento di questa Corte secondo cui «la situazione di indigenza non è diper sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto deglielementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze dellepersone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti diassistenza sociale» (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Rv. 265888; conf.Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640).Rispetto a tale apparato motivazionale, le censure risultano del tuttogeneriche e prive di un effettivo confronto con le ragioni poste a fondamento delladecisione impugnata, risolvendosi nella mera reiterazione di argomenti giàesaminati e disattesi dai giudici di merito e risultando pertanto inammissibili (Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).3.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di Foggia che, accertata la responsabilità di AntonioPipoli in ordine al reato di furto di cinquanta chilogrammi di rame, ne avevadichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per iltramite del difensore, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale, lamentandoche la Corte di appello abbia erroneamente deciso nel merito anziché trasmetteregli atti alla Corte di cassazione.Deduce che la sentenza di non punibilità pronunciata all'esito di giudizioabbreviato non fosse appellabile e che, conseguentemente, l'impugnazioneproposta dovesse essere qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art.568, comma 5, cod. proc. pen.; da ciò farebbe derivare altresì l'illegittimità dellastatuizione concernente le spese processuali.2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione.Sostiene che la Corte territoriale abbia omesso di valutare la circostanza chei cavi di rame oggetto dell'impossessamento si trovavano all'interno di un'areaecologica destinata allo stoccaggio e allo smaltimento, elemento che inciderebbesulla configurabilità di una effettiva offesa al patrimonio penalmente apprezzabile.Sotto un ulteriore profilo, censura la motivazione nella parte relativaall'esclusione della scriminante dello stato di necessità, ritenendo che la Corte diappello abbia fornito sul punto una risposta generica e meramente assertiva.3. Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1. È infondato il primo motivo.La difesa deduce violazione di legge per avere la Corte di appello omesso diconsiderare la non appellabilità della sentenza impugnata.Sul punto deve osservarsi come sia consolidato il principio secondo cuisussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza che esclude lapunibilità del reato in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi dipronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenzadel fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo hacommesso, oltre ad essere soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e adessere idonea ad ostare alla futura applicazione della medesima causa di nonpunibilità ai sensi del terzo comma della disposizione citata (Sez. 1, n. 459 del02/12/2020, dep. 2021, Rv. 280226; Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018,Rv. 272877).Nel caso in esame, l'imputato aveva un concreto interesse ad impugnare lasentenza che, pur dichiarandolo non punibile per particolare tenuità del fatto,conteneva l'accertamento della sua responsabilità penale. Le doglianze propostecon l'atto di appello, e successivamente riproposte con il ricorso per cassazione,erano infatti rivolte ad ottenere una pronuncia assolutoria nel merito.Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha proceduto all'esamedelle censure devolute con l'impugnazione, non essendo derivato alcun concretopregiudizio difensivo dalla qualificazione del mezzo di impugnazione, avutoriguardo alla piena cognizione esercitata sui motivi proposti.Deve inoltre osservarsi che l'esame dell'impugnazione da parte della Corte diappello ha costituito, in concreto, una ulteriore garanzia per l'imputato, il quale habeneficiato di un sindacato di merito pieno sulle questioni prospettate, più ampiorispetto a quello esercitabile dalla Corte di cassazione. La scelta della Corteterritoriale di procedere comunque all'esame delle doglianze formulatedall'appellante non ha pertanto determinato alcuna compressione delleprerogative difensive, ma ha consentito un più esteso controllo della decisioneimpugnata, integralmente favorevole agli interessi della difesa.Da ciò discende altresì l'infondatezza della censura concernente la statuizionesulle spese processuali.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Con tale motivo la difesa censura la mancata assoluzione del ricorrente,deducendo sia l'insussistenza di una effettiva offesa patrimoniale in ragione dellanatura del bene sottratto, sia la configurabilità della causa di giustificazione di cuiall'art. 54 cod. pen.Occorre preliminarmente ricordare che il compito della Corte di cassazionenon è quello di stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibilericostruzione della vicenda, né di condividerne i contenuti giustificativi, maesclusivamente quello di verificare se la motivazione della decisione impugnata siacompatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità diapprezzamento (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074).In tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsiabbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni della cosa o per illuogo in cui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto didisfarsene definitivamente (Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, Di, Rv. 263105).Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha escluso che il rame sottrattopotesse essere qualificato come res nullius o res derelicta, valorizzando lecircostanze concrete del fatto e rilevando, altresì, che la società proprietaria delmateriale ha presentato querela nei confronti dell'imputato. Le doglianze difensivenon evidenziano alcuna aporia logica o giuridica del percorso argomentativoseguito dalla sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa letturadelle risultanze fattuali non consentita in sede di legittimità.Quanto al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato dinecessità, la decisione risulta fondata sulla ritenuta insussistenza dei requisitidell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo ed è pertanto conformeall'insegnamento di questa Corte secondo cui «la situazione di indigenza non è diper sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto deglielementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze dellepersone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti diassistenza sociale» (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Rv. 265888; conf.Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640).Rispetto a tale apparato motivazionale, le censure risultano del tuttogeneriche e prive di un effettivo confronto con le ragioni poste a fondamento delladecisione impugnata, risolvendosi nella mera reiterazione di argomenti giàesaminati e disattesi dai giudici di merito e risultando pertanto inammissibili (Sez.U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29040/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris