CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2021
Cassazione n. 40565/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 04/12/2020 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è associato alla richiesta avanzata dal PG e insistendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 dicembre 2020 la corte di appello di Milano confermava la sentenza del tribunale di Varese del 1 marzio 2019 con cui era stato condannato [OSCURATO:PERSONA]; t 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso, mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione; 3. Con il primo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione agli artt. 597 comma 5 cod. proc. pen. e 546 cod. proc. pen. La corte non avrebbe motivato rispetto alla richiesta di pena sospesa avanzata dal ricorrente, neppure applicando il beneficio di ufficio. 4. Il ricorso è fondato, emergendo l'omessa motivazione a fronte di specifica richiesta di applicazione del beneficio della pena sospesa. Stante la instaurazione del rapporto processuale dinnanzi a questa Corte deve rilevarsi l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto, maturata il 16 gennaio 2021, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. E' appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11,01.2002, Rv. 220511). Né emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 12 ottobre 2021 fIl onsigliere relatore Il Presidente useppe Nov t DraIPC.'