CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 28765/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7714/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to ALESSANDROCIUFFREDA ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 10/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’11/1/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 7714/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 11/1/2022, la Corte d’appello di Ancona, pronunciandoin sede di rinvio ex art. 622 c.p.p. a seguito di cassazione insede penale (sentenza n. 55170/2018), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei danni da questi ultimi subiti a seguito della truffa contrattuale commessa nei relativi confronti dall’Amadio, avendo quest’ultimo sottaciuto, nelle trattative per la vendita di un immobile alle controparti, i diversi profili di abuso edilizio da cui l’immobile compravendutodai Fiorilli risultava affetto; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, premesso l’accertamento della piena responsabilità dell’Amadio in relazionealla truffa contrattuale allo stesso ascritta, ha proceduto alla quantificazionedel risarcimento dei danni dovuto in favore di Antonio e [OSCURATO:PERSONA] sulla base della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di rinvio, da tale quantificazione detraendoquanto già corrisposto ai danneggiati a titolo di provvisionale insede penale; avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 1489, 1490, 1492 e 1494 c.c. in combinato disposto con l’art. 185 c.p., nonché per violazione degliartt. 345 e 112 c.p.c. (in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato, in favore delle Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 7714/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri controparti, importi monetari a titolo di deprezzamento dell’immobile compravenduto (in ragione degli abusi edilizi da cui l’immobile era risultato affetto) unitamente ad altri importi monetari indicati come necessari per la rimozione degli stessi abusi, in contrasto con il principioche, al fine di evitare un’illegittima duplicazione risarcitoria, esclude il rimborso delle spese per l’eliminazione dei vizi del bene compravendutoquando le stesse devono ritenersi già ricomprese nella riduzionedel prezzo ottenuta dal compratore; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come il riconoscimento del rimborso delle spese necessarie per l’eliminazione degli abusi da cui l’immobile compravendutoè affetto non p ossa in nessun caso ritenersi ricompreso negli importi riconosciuti, a favore del compratore, a titolo di deprezzamentodell’immobile; al riguardo, è appena il caso di rilevare come le pronunce di legittimitàrichiamate in questa sede dal ricorrente ( nella parte in cui escludono la cumulabilità della riduzione del prezzo con il rimborso delle spese per l’eliminazione dei vizi ) debbano ritenersi del tutto inconferentiin relazione al caso di specie, atteso il riferimento di quella giurisprudenzaa casi in cui le spese per l’eliminazione dei vizi dovevano ritenersigià compensate dalla riduzione del prezzo , non essendo stata esercitata(cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17769 del 26/8/ 2020 , partic. pag. 8)o non sussistendo ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13717 del 17/06/2014 ) l’azione di esatto adempimento , con la conseguente logica non cumulabilitàdel rimborso delle spese per l’eliminazione dei vizi con il riconoscimentodella riduzione del prezzo ; nelcaso qui in esame , al contrario , le spese per l’eliminazione degli abusinon valgono in nessun caso a compensare la riduzione del valore dell’immobile abusivo compravenduto (né è dato ovviamente parlare Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 7714/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri di azione di esatto adempimento) , poiché quelle spese valgono unicamente ad eliminare i manufatti abusivi il cui valore era stato viceversaconsiderato dalle parti a i fin i della determinazione del prezzo originariamenteconvenuto tra le parti ; ciò posto , una volta eliminati gli abusi (e sostenute le corrispondentispese), l’immobile non risulta affatto riportato al valore integraleoriginariamente convenuto tra le parti , rimane ndo piuttosto deprezzatodall’eliminazione di una sua componente costitutiva (quella abusiva), con la conseguente logica cumulabilità del rimborso per l’eliminazionedegli abusi con gli importi riconosciuti a titolo di riduzione delprezzo; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamentecondannato l’odierno istante al pagamento, in favore di controparte, di somme in relazione alle sanzioni per maggiori volumi consentiti, alle spese tecniche per la procedura di fiscalizzazione, alla sanatoria e alle spese tecniche relative alla sanatoria del garage; e tanto,in accoglimento di una domanda avanzata dalle controparti solo tardivamente,in sede di rinvio ; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come la domanda proposta dai danneggiati per ilriconoscimento del risarcimento connesso al riscontro di conseguenze dannoseulteriori e diverse da quelle originariamente denunciate (e la stessadocumentazione prodotta a fondamento di tale domanda), risult i riferita a fatti e circostanze relative a un periodo successivo alla proposizionedel giudizio risarcitorio in sede civile ai sensi dell’art . 622 c.p.p.(come peraltro rilevabile dalle stesse indicazioni temporali fornite lacorte territoriale e richiamate dal ricorrente: cfr. pag. 9 del ricorso) , con la conseguente documentata impossibilità del danneggiato di Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 7714/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avvedersi di tali conseguenze dannose (e di comprovarle) in epoca anteriore,e con l' intuitiva impossibilità di formulare precedentemente le corrispondenti domande e di produrre tempestivamente la corrispondentedocumentazione; devepertanto ritenersi integralmente priva di fondamento l’odierna censuranella parte in cui denuncia, tanto il mancato rispetto dell’art . 112c.p.c., quanto la violazione de ll’art . 345 c.p.c. ; conil terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per carenza motivazionale (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)per avere la corte territoriale omesso di fornire la motivazione delle ragioni della condivisione delle conclusioni della consulenza tecnicad’ufficio (a loro volta affette da errori, lacune e contraddizioni) postea fondamento della liquidazione del danno operata in favore di controparte; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come l’odierno ricorrente abbia inammissibilmente denunciato il vizio di motivazione della sentenza impugnataattraverso il confronto della congruità di detta motivazione conelementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale,in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. U, Sentenzan. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 - 01) ; ciòposto, varrà in ogni caso considerare come la corte territoriale abbia provveduto a specificare, in modo analitico, le ragioni della ritenuta condivisibilità delle conclusioni raggiunte nella consulenza tecnica d’ufficio (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) , di Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 7714/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri quell’elaboratosottolineando la completezza e l’approfondimento delle indaginisvolte; a fronte di tali premesse, è appena il caso di sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte,quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazionedella sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche di erroneità e/o di inadeguatezza dellamotivazione, o anche di omesso approfondimento di determinati temidi indagine, ma precisi e specifichi, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzionialla consulenza d'ufficio che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla decisività degli stessi, che, per il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sullasola base delle deduzioni contenute in tale atto (Sez. 2, Sentenza n.8383 del 03/08/1999, Rv. 529176 - 01); inparticolare, sotto il profilo della decisività della censura, anche in relazione al dedotto omesso esame di fatti, circostanze, rilievi mossi allerisultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., vale il principio in forza del quale il corrispondente vizio di motivazionepuò essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essaabbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 7714/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007,Rv. 596714 - 01); ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo il ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspettidell'asserita decisività dell'omesso esame, da parte del giudice aquo, di fatti, circostanze, rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell'odiernacontroversia; osservapertanto il C ollegio come, attraverso le odierne censure, il ricorrentealtro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenzaai tratti di un ’ operazione critica non consentita in questa sede dilegittimità; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore de i controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 7714/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. D