CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12267/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza in data 08/07/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale NicolaLettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] RoccoRoberto, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 8 luglio 2025,riformava parzialmente la sentenza, resa in sede di giudizio abbreviato, del Giudicedell’udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 marzo2024, appellata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena inflittagli inrelazione al reato di cui agli artt. 81, 314, commi 1 e 2, cod. pen. in anni due direclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.2. Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], è statoproposto dai suoi difensori di fiducia ricorso con due distinti atti di impugnazione,con i quali si prospettano diversi motivi, che si riassumono ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Atto di impugnazione a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].2.1.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge in relazione all’art.314, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione. Si contesta la qualificazionegiuridica attribuita al fatto come peculato in luogo della prospettata configurazionecome peculato di uso, tenuto conto che l’uso della cosa mobile altrui – lo scuolabusche aveva percorso dei chilometri in più rispetto ad altro mezzo – era occasionalee momentaneo.2.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art.323-bis cod. pen. La Corte di appello si è riportata alla valutazione del giudice diprimo grado, ritenendo la condotta particolarmente grave, prescindendo dal dannopatrimoniale arrecato e considerando anche l’atteggiamento soggettivo delricorrente che in sede di interrogatorio delegato si era avvalso della facoltà di nonrispondere, senza valutare che, per il riconoscimento della tenuità, lagiurisprudenza richiede, oltre che l’entità del danno economico, anche tutti glielementi costitutivi del reato, la sua complessiva condotta e la personalità del reo.2.1.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt.163 e 165 cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe dato rilievo al precedentepenale risalente nel tempo per escludere la possibilità di riconoscere l’invocatobeneficio. Tuttavia, i Giudici di merito avrebbero potuto formulare prognosifavorevole non solo in virtù del fatto che si trattava di reato commesso nel 2010giudicato con sentenza definitiva dal 2014 e, quindi, prescindendo dai limiti edittalidettati dall’art. 163 cod. pen., ma perché, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., lasospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha giàusufruito, quindi superando i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., può esseresubordinata all’adempimento degli obblighi ivi previsti.2.1.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art.62 n. 4) cod. pen. La Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla riduzionedella pena nell’applicazione dell’art. 62 n. 4) cod. pen. senza giungere fino ad unterzo.2.1.5. Con il quinto motivo si prospetta violazione di legge in relazione allamancata applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Larichiesta è stata respinta sul presupposto che fosse prospettata in termini generici,ma la legge non impone che la stessa sia prospettata in termini specifici, ma soloche sussistano le condizioni di ammissibilità.2.2. Atto di impugnazione a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].2.2.1. Con il primo motivo si prospetta violazione di legge in relazione all’art.314, comma 1, cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello ha confermatola condanna del ricorrente sulla base di una motivazione contraddittoria utilizzandoun compendio indiziario che, seppure suggestivo, non raggiungerebbe il grado dicertezza richiesto per una pronuncia di condanna. Nel caso di specie, la Corteterritoriale fonda il giudizio su una serie di presunzioni (consumo anomalo, orari eluoghi dei rifornimenti) senza tuttavia accertare in maniera inequivocabile lacondotta appropriativa, non essendo stato chiarito se l’imputato abbia utilizzato lacarta carburante per rifornire il proprio mezzo privato, ovvero se abbia utilizzatolo scuolabus per scopi personali. La motivazione risulterebbe illogica laddoveavrebbe preferito la tesi accusatoria ritenendo non credibile la spiegazione fornitadal ricorrente. Infine, la Corte di appello avrebbe confermato apoditticamente laqualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al ricorrente, senza confrontarsicon la doglianza difensiva che sottolineava le mansioni meramente materiali edesecutive.2.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione allamancata riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di peculato di uso evizio di motivazione. Anche a volere ritenere provata la condotta illecita, la Cortedi merito avrebbe dovuto qualificarla come peculato di uso. Sotto questo profilo,il riferimento alla reiterazione delle condotte non sarebbe pertinente, atteso cheogni singolo episodio di presunto illecito utilizzo del carburante o del mezzoavrebbe avuto carattere estemporaneo e limitato nel tempo e la loro ripetizioneavrebbe dato luogo al più ad un’ipotesi di reato continuato, ma sempre nella formadel peculato di uso. Infine, la Corte non avrebbe tenuto conto del principio dioffensività, come delineato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’uso indebito di unbene pubblico assume rilevanza penale solo se produce danno apprezzabile alpatrimonio della P.A. o una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, che nelcaso di specie non vi sarebbe stata.2.2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio dimotivazione. Nel caso in esame la Corte di appello avrebbe omesso di considerarel’oggettiva e riconosciuta esiguità del danno patrimoniale, lo stato di sostanzialeincensuratezza dell’imputato, state l’unico e vetusto precedente penale, ilcomportamento processuale, avendo il ricorrente reso l’interrogatorio e fornito lasua versione dei fatti, senza assumere atteggiamenti di sfida o di chiusura.2.2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione almancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod.pen. e vizio di motivazione.2.2.5. Con il quinto motivo si prospetta violazione di legge in relazione allaconferma della sanzione accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro ai sensidell’art. 32-quinquies cod. pen. La Corte territoriale ha confermato la predettasanzione accessoria benché avesse ridotto la pena ad anni due di reclusione,tenuto conto che il presupposto per l’applicazione della sanzione è una condannaad una pena detentiva che sia in concreto non inferiore a due anni.3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo ladiscussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. E’ fondato, nei termini di seguito precisati, il primo motivo dell’atto diimpugnazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. L’accoglimento di questa doglianza comportal’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento delleulteriori censure.2. Entrambe le sentenze di merito hanno evidenziato come emergesse pertabulas che la carta prepagata nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], dipendente delComune di [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di autista di scuolabus, che dovevaessere utilizzata per effettuare i rifornimenti di carburante per il mezzo ditrasporto, era stata utilizzata per prelievi di carburanti in giorni in cui il servizio ditrasporto era stato sospeso, ovvero in giorni in cui il ricorrente era assente dalservizio per malattia, ovvero in orari in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva già timbrato il cartellinoin uscita e, quindi, aveva già cessato il suo servizio, oppure ancora per eseguireprelievi di carburanti in [OSCURATO:PERSONA], ove l’imputato domiciliava. A corroboraretale dato probatorio vi era il rilievo per cui il mezzo di trasporto utilizzatodall’imputato, pur percorrendo le medesime distanze di altro mezzo di trasportoutilizzato per il medesimo servizio, risultava avere consumato carburante in misuramaggiore.Quanto alle giustificazioni addotte dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ancora una voltamotivato in maniera immune da censure logiche e giuridiche, evidenziando, adesempio, come fosse solo il ricorrente a conoscere il PIN per l’utilizzo della cartaprepagata, sicché, ove anche la stessa fosse stata lasciata in una cassetta postanegli uffici comunali, in ogni caso non ne sarebbe stato possibile l’utilizzo da partedi terzi.3. Premesso, quindi, il fatto, così come accertato dai Giudici di merito, conmotivazione attinente agli elementi di prova a disposizione e non manifestamenteillogica, dubbi emergono in ordine all’attribuzione della qualifica di incaricato dipubblico servizio al ricorrente, come detto, dipendente comunale, addetto alservizio di scuolabus.4. Le due sentenze di merito hanno rappresentato come al conducente di unmezzo di trasporto pubblico debba essere attribuita la predetta qualifica, nonlimitandosi a svolgere una mera attività di natura materiale, costituita dalla guidadel veicolo, ma avendo anche il compito di fare rispettare la normativa chedisciplina il rapporto tra la pubblica amministrazione concessionaria del servizio el’utenza.5. Come è noto, ai sensi dell’art. 358 cod. pen., agli effetti della legge penale,sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestanoun pubblico servizio. Per pubblico servizio, recita sempre la noma, deve intendersiun'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, macaratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusionedello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di operameramente materiale.Con particolare riguardo alla figura dell’autista, anche pubblico dipendente, diun mezzo di trasporto pubblico, questa Corte ha escluso che si possa riconoscerela qualifica di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell'art. 358cod. pen., dettata dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, che la esclude per le attivitàcaratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d'ordine e dalla prestazionedi opera meramente materiale. L'autista di mezzo pubblico, infatti, svolgeun'attività di prevalente natura esecutiva, priva di autonomia e discrezionalitàdecisionale, tenuto conto che orari, percorsi e fermate del mezzo pubblico sonopredeterminati (Sez. 6, n. 1087 del 22/11/1996, dep. 1997, Rv. 2066784-01,fattispecie in cui è stato escluso il reato di oltraggio a pubblico impiegato - art.344 cod. pen., successivamente abrogato - all'autista di azienda consorziale ditrasporti).Allo stesso modo e per le stesse ragioni, si è esclusa la qualifica di incaricatodi pubblico servizio all'autista giudiziario (Sez. 6, n. 43704 del 10/10/2001, Rv.221122-01: fattispecie in cui si è esclusa la configurabilità del delitto di peculato,in luogo di quello di appropriazione indebita, aggravato dal rapporto di prestazioned'opera - art. 646, 61 n. 11 cod. pen. -, nella condotta dell'autista che abbiautilizzato i buoni per l'acquisto di benzina per fini diversi da quelli di ufficio), ameno che l'autista di un ufficio giudiziario, oltre a svolgere tali mansioni, si occupidi fatto di altre attività, quali la fonoregistrazione di interrogatori in carcere, lapreparazione di copie di atti, l'inserimento di dati nel registro informatico mediantechiavi d'accesso fornitegli da colleghi a ciò abilitati, ecc., in tale modo essendoinvestito di una pubblica funzione, purché a tale esercizio di funzioni pubbliche siaccompagni, quanto meno, l'acquiescenza o la tolleranza o il consenso, anchetacito, della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 2745 del 09/12/2008, dep.2009, Rv. 242423-01: fattispecie relativa al reato di rivelazione ed utilizzazione disegreti d'ufficio).Più di recente, si è precisato che, in tema di reati contro la pubblicaamministrazione, l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico serviziopresuppone l'accertamento in concreto dell'attività svolta dall'imputato, essendoinsufficiente a tal fine la mera sussistenza della qualifica di pubblico dipendente(Sez. 6, n. 39434 del 26/03/2019, Rv. 277366-01: fattispecie in cui la Corte haannullato con rinvio la sentenza di condanna di un conducente di mezzi dell'enteprovincia per il delitto di peculato, in relazione agli indebiti prelievi di carburanteeffettuati con le schede-carburante in dotazione ai veicoli, nella quale si eraritenuta la sussistenza della qualifica soggettiva pur in assenza della verifica dellespecifiche mansioni affidate all'imputato).Sicché, si è affermato che non riveste la qualifica soggettiva di incaricato dipubblico servizio l'autista soccorritore del servizio di emergenza territoriale chesvolga, in concreto, mansioni di ordine ovvero operazioni di natura esclusivamentemateriale, essendo irrilevante che le stesse abbiano luogo nell'ambito di un'attivitàdi interesse pubblico (Sez. 6, n. 15783 del 18/03/2025, Rv. 287955-01: inapplicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi degli artt. 646 e 61,comma primo, n. 11, cod. pen. la condotta appropriativa di carburantedell'autista di ambulanza tenuto ad occuparsi, secondo il mansionario, delle primecure alle persone soccorse, incluse la rianimazione cardiopolmonare e ladefibrillazione, e del trasporto in ospedale con le connesse operazioni materiali, diregistrazione dei dati relativi ai percorsi effettuati ed agli interventi dimanutenzione del mezzo), mentre, per contro, si è stabilito che riveste la qualificadi incaricato di pubblico servizio il conducente di mezzo di trasporto pubblico chesia addetto anche alla vendita del titolo di viaggio, essendo tenuto a svolgereun'attività di controllo del rispetto dei regolamenti di viaggio da parte delpasseggero che esula dall'esercizio di mansioni esclusivamente materiali o diordine (Sez. 6, n. 25942 del 29/05/2025, Rv. 288316-01: fattispecie in tema dipeculato).6. Dunque, ai fini dell'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblicoservizio non è sufficiente la mera qualifica di pubblico dipendente, né losvolgimento di determinate mansioni nell’ambito di un’attività di interessepubblico.E’ necessario l'accertamento in concreto dell'attività svolta dall'imputato, che,se si caratterizza per l’espletamento di mere mansioni di ordine ovvero inoperazioni di esclusiva natura materiale, non può essere idonea ad attribuire laqualifica di incaricato di pubblico servizio.7. Nel caso in esame, coglie nel segno la doglianza difensiva, che lamentacome, a fronte di apparenti attività di ordine materiale svolte dal ricorrente (laguida del mezzo di trasporto pubblico destinato a scuolabus), i Giudici di merito,al fine di attribuirgli la qualifica di incaricato di pubblico servizio, si siano limitatiad un apprezzamento astratto delle sue mansioni, senza procedere, invece, alnecessario e concreto accertamento delle stesse al fine di verificare se, oltre aguidare il mezzo di trasporto sulla base di turni e percorsi da altri predisposti, alCento fossero attribuiti altri compiti, maggiormente qualificanti la sua attività aisensi dell’art. 358 cod. pen., come, ad esempio, il controllo e la sorveglianza deglialunni che usufruivano del servizio di scuolabus (vedi Sez. 3, n. 8813 del31/01/2002, Rv. 221435-01, in tema di procedibilità di ufficio dei delitti in materiadi libertà sessuale).8. Va, pertanto, disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnataad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che dovrà valutare, allaluce dei principi sopra esposti, se possa attribuirsi o meno la qualifica di incaricatodi pubblico servizio al ricorrente, con assorbimento di tutte le altre censure, che,all’evidenza, appaiono condizionate dalla risoluzione di tale preliminare questione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc.pen. dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione con modalità telematichedel dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente.Così deciso il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]