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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 47143/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30 aprile 1988 CARE' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 marzo 1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 aprile 1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16 ottobre 1982 [OSCURATO:PERSONA] nato ad Asti, il 12 settembre 1968; avverso la sentenza del 30 maggio 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi gli att.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La vicenda, all'interno della quale devono essere inserite le imputazioni oggetto del ricorso, trae origine da una complessa attività d'indagine, diretta dalla Procura di Torino e sfociata nella formulazione di cinquantuno capi d'imputazione, fra i quali due diversi reati associativi (il sodalizio mafioso contestato al capo 1 e l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestata al capo 45) e una pluralità di reati satelliti (estorsioni, rapine, furti, danneggiamenti, delitti in materia di armi e spaccio di sostanze stupefacenti).

All'esito del giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato, per quel che rileva in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile di undici reati, fra i quali i due predetti reati associativi; [OSCURATO:PERSONA] di quattordici, fra i quali anche la partecipazione all'associazione mafiosa; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di due, tra i quali anche quello associativo contestato al capo 1 ([OSCURATO:PERSONA] quale partecipe e [OSCURATO:PERSONA] quale promotore); [OSCURATO:PERSONA], in ultimo, di cinque reati, fra i quali la partecipazione all'associazione di cui al capo

45. La Corte d'appello, investita delle impugnazioni proposte dagli imputati (che, però, ad esclusione dell'[OSCURATO:PERSONA] e di altro coimputato, rinunciavano ai motivi afferenti la loro responsabilità), confermava le condanne pronunciate in primo grado, limitandosi a ridurre le pene concretamente inflitte.

3. Avverso questa sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso formulato dall'[OSCURATO:PERSONA] (proposto, separatamente, dai suoi due difensori, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) si compone, complessivamente, di sei motivi, ed afferisce (coerentemente con le censure formulate in appello) alle sole imputazioni di cui ai capi 1 e 45, relativi alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa e all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

In particolare:

3.1. il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, ed il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], formulato sotto il profilo anche della violazione di legge, attengono al capo 45) e lamentano la mancanza di un idoneo compendio probatorio dal quale poter dedurre tanto la sussistenza del sodalizio criminale, quando la condotta di partecipazione ascritta al ricorrente.

Secondo la prospettazione difensiva, la corte territoriale si sarebbe limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza valutare autonomamente le censure prospettate con i motivi d'appello e relative alla delimitazione temporale dei contatti rilevanti fra i presunti associati, all'esiguità degli importi e delle quantità di droga trattate, alla precarietà dei canali di rifornimento, alla riferibilità individuale delle condotte, all'equivocità del contenuto delle dichiarazioni intercettate.

Tutti elementi che, secondo la difesa, avrebbero dovuto condurre a ravvisare non già l'esistenza di un sodalizio criminale, ma, più semplicemente, un concorso di persone, fondato su preesistenti rapporti amicali.

Gli argomenti utilizzati dai giudici di merito, sostiene la difesa, sarebbero privi di valenza indiziaria e, comunque, sforniti di adeguato supporto probatorio: priva di motivazione sarebbe la ritenuta stabilità del canale di rifornimento in [OSCURATO:PERSONA]; così come la riconducibilità del rifornimento all'interesse del gruppo o l'indicazione di una sede comune o, ancora, delle autovetture e dei telefoni cellulari utilizzati.

3.2. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il primo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attengono al capo 1).

Secondo la difesa, l'affermazione della ritenuta partecipazione del ricorrente (al quale sarebbe stato attribuito un ruolo attivo nella trasmissione di informazioni provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e diretti al sodalizio astigiano), non essendo stata esplicitata una sola circostanza in cui l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe con certezza veicolato notizie o informazioni, sarebbe fondata su argomentazioni del tutto assertive e prive di idoneo supporto probatorio.

Alcun valore indiziario potrebbe riconoscersi alla rinuncia degli altri coimputati ai relativi motivi di gravame, né alle equivoche conversazioni utilizzate dai giudici di merito, né agli altri elementi pur evocati dalla corte territoriale, quali la ritenuta partecipazione ad un'importante riunione del sodalizio (semplice incontro tra conoscenti), l'asserito e prospettato "distacco" dell'[OSCURATO:PERSONA] dall'associazione (non necessariamente riferibile all'associazione mafiosa), il litigio con [OSCURATO:PERSONA] (ricondotto a vicende personali, del tutto estranee all'associazione), la partecipazione ad una presunta spedizione punitiva (laddove l'[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato a conoscenza di quanto sarebbe dovuto accadere) o, in ultimo, la conoscenza dei progetti illeciti di tali Ughetto e Biglino (circostanza non sintomatica della ritenuta partecipazione).

3.3. Il terzo motivo di entrambi i ricorsi attiene al trattamento sanzionatorio e lamenta l'assertività della motivazione con la quale è stata rigettata la richiesta di una riduzione del trattamento sanzionatorio, soprattutto alla luce delle pene irrogate agli altri concorrenti nel reato.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un solo motivo d'impugnazione con il quale si censura la ritenuta sussistenza di una condotta partecipativa al sodalizio mafioso (non potendo l'indicazione di singoli e sparuti episodi di prevaricazione rappresentare una prova certa dell'esistenza di una compagine mafiosa) e l'omesso riconoscimento della dissociazione, richiesta dalla difesa con i motivi d'appello.

5. L'unico motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] afferisce esclusivamente al punto della decisione relativo misura di sicurezza, applicata, secondo la difesa, sull'erroneo presupposto per cui il vincolo associativo non sarebbe venuto meno neanche durante l'esperienza carceraria; circostanza, quest'ultima, in aperto contrasto con le simmetriche valutazioni del giudice per le indagini preliminari.

6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anche questo formulato in un unico motivo d'impugnazione, attiene al solo trattamento sanzionatorio e censura, in particolare, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti contestate e le riconosciute attenuanti generiche.

7. Il ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ultimo, anche questo affidato ad un unico motivo d'impugnazione, lamenta l'omessa applicazione dell'art. 129 del codice di procedura penale.

Secondo la difesa, infatti, nonostante il concordato accolto, la corte territoriale, in mancanza di testimonianze o chiamate in correità ed a fronte di ambigue conversazioni intercettate, avrebbe dovuto rilevare l'assenza di un adeguato supporto probatorio, idoneo a supportare la ritenuta partecipazione al reato associativo di cui al capo

45. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per come si è detto, attiene, sotto il profilo della responsabilità, alle sole imputazioni, di cui ai capi 1 e 45, relative alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa e a quella diretta al traffico di sostanze stupefacenti.

Nulla è stato devoluto nel merito, come già in appello, in ordine a tutti i reati-fine, che, quindi, devono ritenersi definitivamente accertati.

1.1. I quattro motivi relativi alla ritenuta responsabilità sono formulati sia sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), nella quale sarebbe incorsa la corte territoriale nel ritenere sussistenti gli elementi costitutivi delle due fattispecie, sia sotto il connesso vizio di motivazione.

E sono tutti inammissibili.

Appare, quindi, opportuno delineare alcune generali coordinate ermeneutiche, alla luce delle quali poi valutare le censure sollevate.

1.1.1. In linea di principio, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi: un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; un programma criminoso tendenzialmente indeterminato, che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; una struttura organizzativa, sia pur minima, ma comunque idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Rv. 255359).

Il patto associativo, in particolare, non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli del vicendevole ausilio che le attività proprie e altrui ricevono e dell'unitaria contribuzione all'attuazione dello scopo comune.

Reciproca consapevolezza desumibile (come nel caso di specie) anche dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile.

Cosicché, con specifico riferimento alla fattispecie descritta nell'art. 74 DPR 309/1990, l'accertamento di facta concludentia potrà consistere nel riferimento ai continui contatti tra gli spacciatori, ai frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, alle basi logistiche, ai beni necessari per le operazioni delittuose, alle forme organizzative utilizzate (sia di tipo gerarchico, che di divisione dei compiti tra gli associati), alla commissione di reati rientranti nel programma criminoso e alle loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Rv. 282610).

Sotto il profilo probatorio, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'a ffectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440).

La condotta di partecipazione, poi, con particolare riferimento all'associazione di stampo mafioso, si sostanzia per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).

Cosicché, una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Rv. 268317).

1.1.2. Parallelamente, l'obbligo di motivazione imposto al giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti formulate dal ricorrente, essendo sufficiente che il suo percorso argomentativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841).

Il difetto di motivazione, quindi, quale status patologico posto a presidio del devolutum e rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si prospetta quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, che, tuttavia, abbiano "potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni" (Sez. 6, n. 35918 del 17 giugno 2009, Rv. 244763) e, quindi, siano decisive nel complessivo impianto argomentativo sotteso alla decisione.

L'omesso esame di un motivo di appello, quindi, non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto possa considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593).

1.1.3. In ultimo, quanto allo specifico tema delle conversazioni intercettate, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Cosicché, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558).1.2.

Ciò considerato, in concreto, la corte territoriale, con riferimento all'associazione di cui al capo 45) ha fondato il giudizio di responsabilità in primo luogo sulla partecipazione del ricorrente, non più contestata (all'esito della rinuncia a tutti i relativi motivi d'impugnazione), a tutti i reati scopo dell'associazione oggetto dei diversi capi d'imputazione.

Cosicché ha ritenuto accertato che l'[OSCURATO:PERSONA]: - abbia concorso con lo [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto e contestuale cessione di una partita di droga leggera (capo 30); - abbia detenuto una partita di quattro chili di marjuana, arrivata dalla Spagna con autotreno, del tipo "purple" della migliore qualità, che egli [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato, pressandola (capo 31); - abbia operato con lo Scrima per la cessione in più soluzioni di un chilo di sostanza del tipo hashish/marjuana, cedendone successivamente a varie persone (capo 33); - abbia ricevuto, in [OSCURATO:PERSONA]: su incarico di [OSCURATO:PERSONA] e con il concorso materiale del [OSCURATO:PERSONA], quasi quattro chili di marjuana, dando a parziale pagamento una pistola portata in auto da Asti (capo 38); quasi un chilo di sostanza che, unitamente allo Scrima ed a [OSCURATO:PERSONA], ha trasportato da [OSCURATO:PERSONA] ad Isola d'Asti (capo 43); unitamente a [OSCURATO:PERSONA], altra sostanza stupefacente del tipo marjuana, per il controvalore di 9000 euro, successivamente trasportata ad Asti (capo 41); - abbia ceduto a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente (capo 50).

Ebbene, alla luce di tali circostanze, i giudici di merito hanno ragionevolmente dedotto: la continuità dei rapporti interpersonali e la reiterazione delle condotte (e, quindi, la prospettiva di lungo periodo nella quale si muovevano i singoli associati), la stabilità del canale di approvvigionamento (in [OSCURATO:PERSONA]), la presenza anche di una fonte spagnola (manifestazione esplicita dell'esistenza di un gruppo, per la necessaria organizzazione che tale fonte presuppone), l'esistenza di una contabilità e di un fondo comune (circostanza emersa dalle conversazioni intercettate ed analiticamente richiamate nel corpo della sentenza) e di concordati moduli operativi (quanto alle modalità di conservazione e distribuzione dello stupefacente), la disponibilità di un magazzino di deposito della sostanza dove i sodali sono stati immortalati negli atti di accesso.

Elementi alla luce dei quali è stata ritenuta l'esistenza non di un mero accordo volto esclusivamente alla realizzazione di uno o più reati, di volta in volta dissolto con la loro consumazione, ma di un vincolo permanente fondato sulla consapevolezza di ciascun associato di far parte di un ente sovrapersonale, centro d'imputazione delle azioni dei singoli e di partecipare, con un proprio contributo causale, alla realizzazione del relativo programma criminale.Rispetto alle argomentazioni offerte, logiche e coerenti con i dati processuali (ed in quanto tali insindacabili in sede di legittimità), le censure sollevate (peraltro riproduttive degli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello) si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Ed in quanto tali, non evidenziando profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili.

1.2. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il primo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] afferiscono all'associazione di stampo mafioso contestata al capo

1. La corte territoriale ha ritenuto la partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] alla luce di plurimi indici ritenuti sintomatici, desunti non solo dalla incontestata partecipazione a singoli reati scopo contestati nel capo d'imputazione e, ormai, definitivamente accertati, ma anche dal contenuto delle conversazioni intercettate, di volta in volta analiticamente indicate.

In particolare: - il riconoscimento del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella trasmissione di informazioni provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno in Alba) verso il sodalizio astigiano e la conseguente esigenza di dare al sodale un insediamento stabile a Costigliole per svolgere al meglio la sua importante attività di raccordo con lo [OSCURATO:PERSONA]; - la partecipazione anche emotiva dell'[OSCURATO:PERSONA] alla vita del sodalizio e ai contrasti insorti nella locale di Asti, anche a causa delle diverse valutazioni in ordine all'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], voluta da [OSCURATO:PERSONA] e osteggiata invece dal fratello Domenico; - il riferimento ad un possibile distacco dello stesso [OSCURATO:PERSONA] dal sodalizio mafioso (e non dalla parallela associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, atteso che [OSCURATO:PERSONA] ne parlava con [OSCURATO:PERSONA], che di quest'ultima non faceva parte); - la partecipazione personale dell'[OSCURATO:PERSONA] a una riunione nella quale si sarebbe discusso di un tema particolarmente rilevante, ovvero l'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo mafioso, sul quale vi era un aspro dissidio tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA]; - la partecipazione all'esame delle carte processuali di un sodale (sospettato di aver tenuto un comportamento non corretto durante le indagini) e la successiva valutazione in ordine all'opportunità di erogargli un sostegno; - la partecipazione alla spedizione punitiva contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resasi necessaria per ribadire l'autorevolezza e la forza del sodalizio, messa in discussione dal pestaggio subito in carcere da [OSCURATO:PERSONA] - la conoscenza dei progetti di tali Ughetto e Biglino relativi a un'espansione dell'influenza mafiosa nel settore dell'edilizia, di cui discuteva l'opportunità e la convenienza con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ciò considerato, secondo la difesa, non vi sarebbe prova di un effettivo ruolo attivo nella trasmissione delle informazioni provenienti dallo [OSCURATO:PERSONA], né alcun valore indiziario potrebbe riconoscersi alla rinuncia degli altri coimputati ai motivi di gravame in punto di sussistenza della contestazione associativa e di partecipazione ai reati fine o alle equivoche conversazioni utilizzate dai giudici di merito o all'asserito e prospettato "distacco" dell'[OSCURATO:PERSONA] dall'associazione (non necessariamente riferibile all'associazione mafiosa) o, ancora, alla partecipazione alla "riunione" (semplice incontro tra conoscenti) e alla già richiamata spedizione punitiva (in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato a conoscenza di quanto sarebbe dovuto accadere) o, in ultimo, alla conoscenza dei progetti illeciti di Ughetto e di Biglino (circostanza non sintomatica della ritenuta partecipazione).

Ebbene, alla luce della ricostruzione argomentativa offerta dalla corte territoriale, anche in questo caso, le censure sollevate dal ricorrente non solo si limitano a reiterare analoghi argomenti già prospettati nell'atto di appello (ed alle quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte), ma si risolvono, ancora una volta, in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Ed in quanto tali, non evidenziando profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili.

1.3. Il terzo motivo di entrambi i ricorsi attiene al trattamento sanzionatorio e lamenta l'assertività della motivazione con la quale è stata rigettata la richiesta di una riduzione del trattamento sanzionatorio, soprattutto alla luce delle pene irrogate agli altri concorrenti nel reato.

La corte territoriale, invero, ha ridotto la pena concretamente applicata da anni undici e mesi quattro di reclusione ad anni nove e mesi dieci di reclusione.

La motivazione contestata dal ricorrente, in realtà, è stata indicata solo per escludere una riduzione, nella massima estensione, connessa al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Ebbene, preliminarmente, appare opportuno ribadire che non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in quanto la ritenuta sussistenza delle aggravanti continua a costituire elemento di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Rv. 280359).'\) In ogni caso, la determinazione della misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante non necessita di una specifica motivazione che dia conto della scelta, tanto più nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie (da anni dieci ad anni otto di reclusione) la diminuzione è stata prossima al massimo (Sez. 4, Sentenza n. 48541 del 28/11/2013, Rv. 258100).

2. Ugualmente inammissibili sono anche tutti gli altri ricorsi.

2.1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto, da un lato, la sopravvenuta rinuncia a tutti i motivi (formalizzata all'udienza del 4 maggio 2021) preclude la possibilità di valutare la ritenuta sussistenza di una condotta partecipativa al sodalizio mafioso.

Dall'altro, proprio in accoglimento dei motivi afferenti al trattamento sanzionatorio proposto dal ricorrente, la pena è stata rideterminata da anni undici di reclusione ed euro 1.400 di multa, ad anni otto di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2.2. Ugualmente inammissibile è il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], atteso che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti non necessita della specifica indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a dichiarare l'equivalenza, piuttosto che la prevalenza, delle une o delle altre circostanze, se non nell'ipotesi in cui vi sia stata specifica richiesta della parte con l'indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460).

Circostanze che, alla luce dei motivi di appello formulati, non appaiono sussistere.

2.3. Analoghe considerazioni valgono per il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, per come si è detto lamenta la mancanza di un solido supporto probatorio, rilevando il difetto di testimonianze o chiamate in correità e l'ambiguità delle conversazioni intercettate.

Le circostanze dedotte solo del tutto generiche e il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria, dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità, è inammissibile (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Rv. 273431).

2.4. Ugualmente inammissibile, infine, l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

La corte territoriale ha applicato nei confronti del ricorrente la misura di sicurezza della libertà vigilata alla luce di una pluralità di parametri: la durata nel tempo del vincolo associativo secondo quanto indicato nel capo di accusa sub 1); l'assenza di qualsiasi segno tangibile di resipiscenza o di rivisitazione critica delle pregresse condotte (ritenuta, per il ricorrente, pur reo confesso, alla luce della laconicità delle dichiarazioni rese, di mera conferma delle acquisizioni probatorie già raggiunte e prive di significativi apporti conoscitivi in riferimento agli altri affiliati); il forte e duraturo vincolo che univa tutti i soggetti facenti parte del sodalizio, che non risulta essere venuto meno neppure durante l'esperienza carceraria.

Il ricorrente censura tale ultimo dato, rilevando una diversa simmetrica valutazione, sotto tale profilo, offerta dal giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza di sostituzione dell'originaria misura carceraria in quella applicativa degli arresti domiciliari.

Ebbene, preliminarmente, l'art. 417 cod. pen. impone l'applicazione di una misura di sicurezza nell'ipotesi di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen..

In ogni caso, da un canto la diversità di valutazione non è, di per sé, motivo di illogicità o contraddittorietà della motivazione (che, invece, in concreto, ha offerto le ragioni logiche di tale diversità, da individuare proprio nella diversa valutazione della rilevanza delle dichiarazioni rese, inidonee a fondare una valutazione di dissociazione); dall'altro l'elemento contestato è solo uno dei plurimi elementi considerati dalla corte territoriale.

Cosicché, anche a voler ritenere tale profilo non adeguatamente motivato, l'eventuale eliminazione non inciderebbe sul complessivo impianto argomentativo utilizzato per fondare l'applicazione della misura.

3. In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30 aprile 1988 CARE' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 marzo 1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 aprile 1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16 ottobre 1982 [OSCURATO:PERSONA] nato ad Asti, il 12 settembre 1968; avverso la sentenza del 30 maggio 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi gli att.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda, all'interno della quale devono essere inserite le imputazioni oggetto del ricorso, trae origine da una complessa attività d'indagine, diretta dalla Procura di Torino e sfociata nella formulazione di cinquantuno capi d'imputazione, fra i quali due diversi reati associativi (il sodalizio mafioso contestato al capo 1 e l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestata al capo 45) e una pluralità di reati satelliti (estorsioni, rapine, furti, danneggiamenti, delitti in materia di armi e spaccio di sostanze stupefacenti). All'esito del giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato, per quel che rileva in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato responsabile di undici reati, fra i quali i due predetti reati associativi; [OSCURATO:PERSONA] di quattordici, fra i quali anche la partecipazione all'associazione mafiosa; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di due, tra i quali anche quello associativo contestato al capo 1 ([OSCURATO:PERSONA] quale partecipe e [OSCURATO:PERSONA] quale promotore); [OSCURATO:PERSONA], in ultimo, di cinque reati, fra i quali la partecipazione all'associazione di cui al capo 45. La Corte d'appello, investita delle impugnazioni proposte dagli imputati (che, però, ad esclusione dell'[OSCURATO:PERSONA] e di altro coimputato, rinunciavano ai motivi afferenti la loro responsabilità), confermava le condanne pronunciate in primo grado, limitandosi a ridurre le pene concretamente inflitte. 3. Avverso questa sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso formulato dall'[OSCURATO:PERSONA] (proposto, separatamente, dai suoi due difensori, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) si compone, complessivamente, di sei motivi, ed afferisce (coerentemente con le censure formulate in appello) alle sole imputazioni di cui ai capi 1 e 45, relativi alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa e all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. In particolare: 3.1. il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, ed il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], formulato sotto il profilo anche della violazione di legge, attengono al capo 45) e lamentano la mancanza di un idoneo compendio probatorio dal quale poter dedurre tanto la sussistenza del sodalizio criminale, quando la condotta di partecipazione ascritta al ricorrente. Secondo la prospettazione difensiva, la corte territoriale si sarebbe limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza valutare autonomamente le censure prospettate con i motivi d'appello e relative alla delimitazione temporale dei contatti rilevanti fra i presunti associati, all'esiguità degli importi e delle quantità di droga trattate, alla precarietà dei canali di rifornimento, alla riferibilità individuale delle condotte, all'equivocità del contenuto delle dichiarazioni intercettate. Tutti elementi che, secondo la difesa, avrebbero dovuto condurre a ravvisare non già l'esistenza di un sodalizio criminale, ma, più semplicemente, un concorso di persone, fondato su preesistenti rapporti amicali. Gli argomenti utilizzati dai giudici di merito, sostiene la difesa, sarebbero privi di valenza indiziaria e, comunque, sforniti di adeguato supporto probatorio: priva di motivazione sarebbe la ritenuta stabilità del canale di rifornimento in [OSCURATO:PERSONA]; così come la riconducibilità del rifornimento all'interesse del gruppo o l'indicazione di una sede comune o, ancora, delle autovetture e dei telefoni cellulari utilizzati. 3.2. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il primo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attengono al capo 1). Secondo la difesa, l'affermazione della ritenuta partecipazione del ricorrente (al quale sarebbe stato attribuito un ruolo attivo nella trasmissione di informazioni provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e diretti al sodalizio astigiano), non essendo stata esplicitata una sola circostanza in cui l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe con certezza veicolato notizie o informazioni, sarebbe fondata su argomentazioni del tutto assertive e prive di idoneo supporto probatorio. Alcun valore indiziario potrebbe riconoscersi alla rinuncia degli altri coimputati ai relativi motivi di gravame, né alle equivoche conversazioni utilizzate dai giudici di merito, né agli altri elementi pur evocati dalla corte territoriale, quali la ritenuta partecipazione ad un'importante riunione del sodalizio (semplice incontro tra conoscenti), l'asserito e prospettato "distacco" dell'[OSCURATO:PERSONA] dall'associazione (non necessariamente riferibile all'associazione mafiosa), il litigio con [OSCURATO:PERSONA] (ricondotto a vicende personali, del tutto estranee all'associazione), la partecipazione ad una presunta spedizione punitiva (laddove l'[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato a conoscenza di quanto sarebbe dovuto accadere) o, in ultimo, la conoscenza dei progetti illeciti di tali Ughetto e Biglino (circostanza non sintomatica della ritenuta partecipazione). 3.3. Il terzo motivo di entrambi i ricorsi attiene al trattamento sanzionatorio e lamenta l'assertività della motivazione con la quale è stata rigettata la richiesta di una riduzione del trattamento sanzionatorio, soprattutto alla luce delle pene irrogate agli altri concorrenti nel reato. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un solo motivo d'impugnazione con il quale si censura la ritenuta sussistenza di una condotta partecipativa al sodalizio mafioso (non potendo l'indicazione di singoli e sparuti episodi di prevaricazione rappresentare una prova certa dell'esistenza di una compagine mafiosa) e l'omesso riconoscimento della dissociazione, richiesta dalla difesa con i motivi d'appello. 5. L'unico motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] afferisce esclusivamente al punto della decisione relativo misura di sicurezza, applicata, secondo la difesa, sull'erroneo presupposto per cui il vincolo associativo non sarebbe venuto meno neanche durante l'esperienza carceraria; circostanza, quest'ultima, in aperto contrasto con le simmetriche valutazioni del giudice per le indagini preliminari. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anche questo formulato in un unico motivo d'impugnazione, attiene al solo trattamento sanzionatorio e censura, in particolare, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti contestate e le riconosciute attenuanti generiche. 7. Il ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ultimo, anche questo affidato ad un unico motivo d'impugnazione, lamenta l'omessa applicazione dell'art. 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, infatti, nonostante il concordato accolto, la corte territoriale, in mancanza di testimonianze o chiamate in correità ed a fronte di ambigue conversazioni intercettate, avrebbe dovuto rilevare l'assenza di un adeguato supporto probatorio, idoneo a supportare la ritenuta partecipazione al reato associativo di cui al capo 45. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per come si è detto, attiene, sotto il profilo della responsabilità, alle sole imputazioni, di cui ai capi 1 e 45, relative alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa e a quella diretta al traffico di sostanze stupefacenti. Nulla è stato devoluto nel merito, come già in appello, in ordine a tutti i reati-fine, che, quindi, devono ritenersi definitivamente accertati. 1.1. I quattro motivi relativi alla ritenuta responsabilità sono formulati sia sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), nella quale sarebbe incorsa la corte territoriale nel ritenere sussistenti gli elementi costitutivi delle due fattispecie, sia sotto il connesso vizio di motivazione. E sono tutti inammissibili. Appare, quindi, opportuno delineare alcune generali coordinate ermeneutiche, alla luce delle quali poi valutare le censure sollevate. 1.1.1. In linea di principio, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi: un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; un programma criminoso tendenzialmente indeterminato, che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; una struttura organizzativa, sia pur minima, ma comunque idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Rv. 255359). Il patto associativo, in particolare, non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli del vicendevole ausilio che le attività proprie e altrui ricevono e dell'unitaria contribuzione all'attuazione dello scopo comune. Reciproca consapevolezza desumibile (come nel caso di specie) anche dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile. Cosicché, con specifico riferimento alla fattispecie descritta nell'art. 74 DPR 309/1990, l'accertamento di facta concludentia potrà consistere nel riferimento ai continui contatti tra gli spacciatori, ai frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, alle basi logistiche, ai beni necessari per le operazioni delittuose, alle forme organizzative utilizzate (sia di tipo gerarchico, che di divisione dei compiti tra gli associati), alla commissione di reati rientranti nel programma criminoso e alle loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Rv. 282610). Sotto il profilo probatorio, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'a ffectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440). La condotta di partecipazione, poi, con particolare riferimento all'associazione di stampo mafioso, si sostanzia per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). Cosicché, una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Rv. 268317). 1.1.2. Parallelamente, l'obbligo di motivazione imposto al giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti formulate dal ricorrente, essendo sufficiente che il suo percorso argomentativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Il difetto di motivazione, quindi, quale status patologico posto a presidio del devolutum e rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si prospetta quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, che, tuttavia, abbiano "potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni" (Sez. 6, n. 35918 del 17 giugno 2009, Rv. 244763) e, quindi, siano decisive nel complessivo impianto argomentativo sotteso alla decisione. L'omesso esame di un motivo di appello, quindi, non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto possa considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). 1.1.3. In ultimo, quanto allo specifico tema delle conversazioni intercettate, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Cosicché, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558).1.2. Ciò considerato, in concreto, la corte territoriale, con riferimento all'associazione di cui al capo 45) ha fondato il giudizio di responsabilità in primo luogo sulla partecipazione del ricorrente, non più contestata (all'esito della rinuncia a tutti i relativi motivi d'impugnazione), a tutti i reati scopo dell'associazione oggetto dei diversi capi d'imputazione. Cosicché ha ritenuto accertato che l'[OSCURATO:PERSONA]: - abbia concorso con lo [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto e contestuale cessione di una partita di droga leggera (capo 30); - abbia detenuto una partita di quattro chili di marjuana, arrivata dalla Spagna con autotreno, del tipo "purple" della migliore qualità, che egli [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato, pressandola (capo 31); - abbia operato con lo Scrima per la cessione in più soluzioni di un chilo di sostanza del tipo hashish/marjuana, cedendone successivamente a varie persone (capo 33); - abbia ricevuto, in [OSCURATO:PERSONA]: su incarico di [OSCURATO:PERSONA] e con il concorso materiale del [OSCURATO:PERSONA], quasi quattro chili di marjuana, dando a parziale pagamento una pistola portata in auto da Asti (capo 38); quasi un chilo di sostanza che, unitamente allo Scrima ed a [OSCURATO:PERSONA], ha trasportato da [OSCURATO:PERSONA] ad Isola d'Asti (capo 43); unitamente a [OSCURATO:PERSONA], altra sostanza stupefacente del tipo marjuana, per il controvalore di 9000 euro, successivamente trasportata ad Asti (capo 41); - abbia ceduto a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente (capo 50). Ebbene, alla luce di tali circostanze, i giudici di merito hanno ragionevolmente dedotto: la continuità dei rapporti interpersonali e la reiterazione delle condotte (e, quindi, la prospettiva di lungo periodo nella quale si muovevano i singoli associati), la stabilità del canale di approvvigionamento (in [OSCURATO:PERSONA]), la presenza anche di una fonte spagnola (manifestazione esplicita dell'esistenza di un gruppo, per la necessaria organizzazione che tale fonte presuppone), l'esistenza di una contabilità e di un fondo comune (circostanza emersa dalle conversazioni intercettate ed analiticamente richiamate nel corpo della sentenza) e di concordati moduli operativi (quanto alle modalità di conservazione e distribuzione dello stupefacente), la disponibilità di un magazzino di deposito della sostanza dove i sodali sono stati immortalati negli atti di accesso. Elementi alla luce dei quali è stata ritenuta l'esistenza non di un mero accordo volto esclusivamente alla realizzazione di uno o più reati, di volta in volta dissolto con la loro consumazione, ma di un vincolo permanente fondato sulla consapevolezza di ciascun associato di far parte di un ente sovrapersonale, centro d'imputazione delle azioni dei singoli e di partecipare, con un proprio contributo causale, alla realizzazione del relativo programma criminale.Rispetto alle argomentazioni offerte, logiche e coerenti con i dati processuali (ed in quanto tali insindacabili in sede di legittimità), le censure sollevate (peraltro riproduttive degli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello) si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ed in quanto tali, non evidenziando profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili. 1.2. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il primo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] afferiscono all'associazione di stampo mafioso contestata al capo 1. La corte territoriale ha ritenuto la partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] alla luce di plurimi indici ritenuti sintomatici, desunti non solo dalla incontestata partecipazione a singoli reati scopo contestati nel capo d'imputazione e, ormai, definitivamente accertati, ma anche dal contenuto delle conversazioni intercettate, di volta in volta analiticamente indicate. In particolare: - il riconoscimento del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella trasmissione di informazioni provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno in Alba) verso il sodalizio astigiano e la conseguente esigenza di dare al sodale un insediamento stabile a Costigliole per svolgere al meglio la sua importante attività di raccordo con lo [OSCURATO:PERSONA]; - la partecipazione anche emotiva dell'[OSCURATO:PERSONA] alla vita del sodalizio e ai contrasti insorti nella locale di Asti, anche a causa delle diverse valutazioni in ordine all'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], voluta da [OSCURATO:PERSONA] e osteggiata invece dal fratello Domenico; - il riferimento ad un possibile distacco dello stesso [OSCURATO:PERSONA] dal sodalizio mafioso (e non dalla parallela associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, atteso che [OSCURATO:PERSONA] ne parlava con [OSCURATO:PERSONA], che di quest'ultima non faceva parte); - la partecipazione personale dell'[OSCURATO:PERSONA] a una riunione nella quale si sarebbe discusso di un tema particolarmente rilevante, ovvero l'ingresso di [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo mafioso, sul quale vi era un aspro dissidio tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA]; - la partecipazione all'esame delle carte processuali di un sodale (sospettato di aver tenuto un comportamento non corretto durante le indagini) e la successiva valutazione in ordine all'opportunità di erogargli un sostegno; - la partecipazione alla spedizione punitiva contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resasi necessaria per ribadire l'autorevolezza e la forza del sodalizio, messa in discussione dal pestaggio subito in carcere da [OSCURATO:PERSONA] - la conoscenza dei progetti di tali Ughetto e Biglino relativi a un'espansione dell'influenza mafiosa nel settore dell'edilizia, di cui discuteva l'opportunità e la convenienza con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ciò considerato, secondo la difesa, non vi sarebbe prova di un effettivo ruolo attivo nella trasmissione delle informazioni provenienti dallo [OSCURATO:PERSONA], né alcun valore indiziario potrebbe riconoscersi alla rinuncia degli altri coimputati ai motivi di gravame in punto di sussistenza della contestazione associativa e di partecipazione ai reati fine o alle equivoche conversazioni utilizzate dai giudici di merito o all'asserito e prospettato "distacco" dell'[OSCURATO:PERSONA] dall'associazione (non necessariamente riferibile all'associazione mafiosa) o, ancora, alla partecipazione alla "riunione" (semplice incontro tra conoscenti) e alla già richiamata spedizione punitiva (in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato a conoscenza di quanto sarebbe dovuto accadere) o, in ultimo, alla conoscenza dei progetti illeciti di Ughetto e di Biglino (circostanza non sintomatica della ritenuta partecipazione). Ebbene, alla luce della ricostruzione argomentativa offerta dalla corte territoriale, anche in questo caso, le censure sollevate dal ricorrente non solo si limitano a reiterare analoghi argomenti già prospettati nell'atto di appello (ed alle quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte), ma si risolvono, ancora una volta, in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ed in quanto tali, non evidenziando profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili. 1.3. Il terzo motivo di entrambi i ricorsi attiene al trattamento sanzionatorio e lamenta l'assertività della motivazione con la quale è stata rigettata la richiesta di una riduzione del trattamento sanzionatorio, soprattutto alla luce delle pene irrogate agli altri concorrenti nel reato. La corte territoriale, invero, ha ridotto la pena concretamente applicata da anni undici e mesi quattro di reclusione ad anni nove e mesi dieci di reclusione. La motivazione contestata dal ricorrente, in realtà, è stata indicata solo per escludere una riduzione, nella massima estensione, connessa al riconoscimento delle attenuanti generiche. Ebbene, preliminarmente, appare opportuno ribadire che non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in quanto la ritenuta sussistenza delle aggravanti continua a costituire elemento di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Rv. 280359).'\) In ogni caso, la determinazione della misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante non necessita di una specifica motivazione che dia conto della scelta, tanto più nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie (da anni dieci ad anni otto di reclusione) la diminuzione è stata prossima al massimo (Sez. 4, Sentenza n. 48541 del 28/11/2013, Rv. 258100). 2. Ugualmente inammissibili sono anche tutti gli altri ricorsi. 2.1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto, da un lato, la sopravvenuta rinuncia a tutti i motivi (formalizzata all'udienza del 4 maggio 2021) preclude la possibilità di valutare la ritenuta sussistenza di una condotta partecipativa al sodalizio mafioso. Dall'altro, proprio in accoglimento dei motivi afferenti al trattamento sanzionatorio proposto dal ricorrente, la pena è stata rideterminata da anni undici di reclusione ed euro 1.400 di multa, ad anni otto di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2.2. Ugualmente inammissibile è il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], atteso che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti non necessita della specifica indicazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a dichiarare l'equivalenza, piuttosto che la prevalenza, delle une o delle altre circostanze, se non nell'ipotesi in cui vi sia stata specifica richiesta della parte con l'indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460). Circostanze che, alla luce dei motivi di appello formulati, non appaiono sussistere. 2.3. Analoghe considerazioni valgono per il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, per come si è detto lamenta la mancanza di un solido supporto probatorio, rilevando il difetto di testimonianze o chiamate in correità e l'ambiguità delle conversazioni intercettate. Le circostanze dedotte solo del tutto generiche e il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria, dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità, è inammissibile (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Rv. 273431). 2.4. Ugualmente inammissibile, infine, l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La corte territoriale ha applicato nei confronti del ricorrente la misura di sicurezza della libertà vigilata alla luce di una pluralità di parametri: la durata nel tempo del vincolo associativo secondo quanto indicato nel capo di accusa sub 1); l'assenza di qualsiasi segno tangibile di resipiscenza o di rivisitazione critica delle pregresse condotte (ritenuta, per il ricorrente, pur reo confesso, alla luce della laconicità delle dichiarazioni rese, di mera conferma delle acquisizioni probatorie già raggiunte e prive di significativi apporti conoscitivi in riferimento agli altri affiliati); il forte e duraturo vincolo che univa tutti i soggetti facenti parte del sodalizio, che non risulta essere venuto meno neppure durante l'esperienza carceraria. Il ricorrente censura tale ultimo dato, rilevando una diversa simmetrica valutazione, sotto tale profilo, offerta dal giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza di sostituzione dell'originaria misura carceraria in quella applicativa degli arresti domiciliari. Ebbene, preliminarmente, l'art. 417 cod. pen. impone l'applicazione di una misura di sicurezza nell'ipotesi di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. In ogni caso, da un canto la diversità di valutazione non è, di per sé, motivo di illogicità o contraddittorietà della motivazione (che, invece, in concreto, ha offerto le ragioni logiche di tale diversità, da individuare proprio nella diversa valutazione della rilevanza delle dichiarazioni rese, inidonee a fondare una valutazione di dissociazione); dall'altro l'elemento contestato è solo uno dei plurimi elementi considerati dalla corte territoriale. Cosicché, anche a voler ritenere tale profilo non adeguatamente motivato, l'eventuale eliminazione non inciderebbe sul complessivo impianto argomentativo utilizzato per fondare l'applicazione della misura. 3. In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devo