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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33718/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 62 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - meramente oppositive e aspecifiche sulla imputabilità, sul diniego delle attenuanti generiche e sul vincolo della continuazione fra reati, riproducenti profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. la sentenza impugnata a pagg. 2-3 sul punto della imputabilità; a pagg. 3-4 sulle attenuanti generiche; a pag. 4 sul tema della continuazione con altri reati già giudicati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 62 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - meramente oppositive e aspecifiche sulla imputabilità, sul diniego delle attenuanti generiche e sul vincolo della continuazione fra reati, riproducenti profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. la sentenza impugnata a pagg. 2-3 sul punto della imputabilità; a pagg. 3-4 sulle attenuanti generiche; a pag. 4 sul tema della continuazione con altri reati già giudicati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno
Sentenza Cassazione n. 33718/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris