CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 35400/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14513/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avvocat i ROSARIO SALONIAe [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difend ono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICOn.35, presso lo STUDIO D'AMATI, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMATIe [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3789/2019 depositata il04/12/2019, R.G. n. 4598/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.3789 depositata il 4.12.2019, la Corte di appello di Roma, confermando parzialmente la pronuncia del giudice di prime cure, ha respinto l’appello principale della RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. in punto di qualificazione dei contratti di lavoro autonomo stipulati tra le parti quale rapporto di lavoro subordinato e, in parte, accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla domanda di risarcimento del danno sia ex art. 32 della legge n 183 del 2010, per il periodo successivo alla scadenza dell’ultimo contratto ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), sia per l’accertata prescrizione dei contributi previdenziali; 2. la Corte territoriale, ritenuto – con riguardo al periodo di inerzia intercorso tra la scadenza dell’ultimo contratto e l’azione giudiziaria –che le parti private sono prive del potere di qualificazione dei rapporti di lavoro con conseguente irrilevanza dell’inerzia del lavoratore, ha rilevato che il quadro istruttorio acquisito ha dimostrato la ricorrenza di tutti gli indici tipici della subordinazione (presenza quotidiana sul posto di lavoro, partecipazione alle riunioni relative ai progetti di fiction da avviare, assegnazione di progetti definiti, scadenze da rispettare, stabile inserimento nell’organizzazione aziendale) e che trattandosi di contratti di lavoro autonomo (e non di lavoro subordinato a termine) non operava il termine di decadenza ex artt. 32 della legge n. 183 del 2010 e 2, comma 54, del d.l. n. 225 del 2010 (convertito dalla legge n. 20 del 2011); la Corte ha, inoltre, confermato la statuizione del giudice di primo grado relativamente alla qualifica da riconoscere al Casagrande (programmista regista di 4° livello dal 14.3.2015); infine, la Corte, accertata la prescrizione dei contributi previdenziali, ha condannato la società al pagamento sia del risarcimento del danno (respingendo la domanda di condanna al versamento dei contributi non ancora prescritti, in assenza di contraddittorio con l’ente previdenziale) sia dell’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, liquidando cinque mensilità della retribuzione dovuta, oltre accessori di legge; 3. per la cassazione della sentenza ricorre la società di cinque motivi; resiste il lavoratore depositando controricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con memoria congiunta depositata da entrambe le parti è stato depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso in data 7.6.2022; le parti hanno concordemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. IL Collegio dichiara cessatala materia del contendere. Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta, invero, che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto "della totale definizione della controversia e di ogni altra questione inerente all’attività tutta finora svolta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in favore di RAI e/o delle altre società del gruppo, a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge, di contratti e di accordi collettivi, nonché da patti individuali dilavoro.” Con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti stesse che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass. n. 16150 del 2010, Cass. n. 2063 del 2014). Infine, non deve provvedersi sulle spese. P.Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, nulla per le spese. Così dec