CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE di APPELLO di TORINO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inamnnissibilita' dei ricorsi; udito, per la parte civile S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di Salamano & C., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria depositata ed alle conclusioni ivi rassegnate, depositando in udienza nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione; udito, per gli imputati ricorrenti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi I [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 10/11/2016, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di concorso nei reati di truffa di cui al capo A) e di appropriazione indebita di cui al capo B), ed il solo Sartore colpevole dei reati di truffa di cui al capo C) e di appropriazione indebita di cui ai capi D) ed E) commessi a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarando estinti per prescrizione quelli commessi fino al 10/05/2010. 2. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo B), ed ha confermato le dichiarazioni di responsabilità dei coimputati in ordine al concorso nel reato di truffa di cui al capo A), e del solo Sartore in ordine ai reati di truffa di cui al capo C) e di appropriazione indebita di cui ai capi D) ed E) commessi a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarando estinti per prescrizione quelli commessi fino al 12/03/2012, e riducendo conseguentemente per entrambi le pene ritenute di giustizia dal Tribunale. 3. Contro la sentenza della Corte di appello i coimputati ricorrono congiuntamente, per i motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per un motivo manifestamente infondato (il primo) e per motivi non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano (quelli promiscuamente affastellati nel corpo del secondo motivo). 1. Con il primo motivo, gli imputati lamentano violazione di plurime leggi, ed in particolare dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., con vizi di motivazione, per il mancato rilievo della asseritamente intervenuta revoca della costituzione di parte civile (in presenza di una coincidente e separata azione riconvenzionale in sede civile intentata dalla medesima parte civile nei confronti degli imputati). 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. 2, 1.1.1. Questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, trova applicazione solo quando sussiste una compiuta coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (Sez. 5, n. 21672 del 16/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273027-01, in fattispecie nella quale è stata rilevata la diversità della causa petendi; Sez. 4, n. 3454 del 19/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261950-01, in fattispecie nella quale è stata rilevata la medesimezza di causa petendi e petitum; Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246266-01, in fattispecie nella quale è stata rilevata la diversità della causa petendi; Sez. 4, n. 21588 del 23/03/2007, Morgani, Rv. 236722 - 01, in fattispecie nella quale è stata rilevata la diversità dei soggetti convenuti e dei titoli di responsabilità azionati, medesimo essendo il fatto storico che aveva originato le separate azioni civile e penale). Si è talora precisato che sussistono i presupposti della revoca "tacita" della costituzione di parte civile, qualora nell'atto di citazione, successivamente proposto davanti al giudice civile, non siano determinati gli elementi di autonomia che contraddistinguono la diversità della nuova domanda risarcitoria o restitutoria, in guisa da realizzare una inequivoca coincidenza fra le due domande civili e, quindi, un duplice esercizio della medesima azione che integra l'ipotesi della revoca di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28753 del 08/06/2005, Cimini, Rv. 232298 - 01). 1.1.2. Ciò premesso, appare evidente che, al fine di ritenere intervenuta la revoca "tacita" della costituzione di parte civile nel processo penale per effetto di una sopravvenuta azione esperita in sede civile, occorre una coincidenza totale delle pretese azionate, quanto ai soggetti convenuti, alla causa petendi ed al petitum, che nel caso di specie, come diffusamente evidenziato dalla Corte di appello (a pag. 7 ss. della sentenza impugnata) di certo non ricorre, neppure parzialmente, con riguardo all'evocata domanda riconvenzionale separatamente proposta dalle odierne parti civili, per la evidente non coincidenza di essa, quanto alla causa petendi ed al petitum, rispetto all'odierna azione civile (così conclusivamente la Corte di appello a pag. 8 s.). 2. Con il secondo motivo, gli imputati lamentano vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità sotto plurimi profili: premesso che la motivazione della Corte di appello sarebbe sotto diversi profili diversa/nuova rispetto a quella del Tribunale, il che comporterebbe che le censure dei ricorrenti non dovrebbero incontrare i limiti che deriverebbero, al contrario, in ordine alla valutazione della prova, dall'esistenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, si lamenta l'inattendibilità della p.o., la cui versione dei fatti sarebbe smentita da risultanze anche di natura documentale; la Corte di appello avrebbe, inoltre, fatto ricorso a mere congetture quanto alla ritenuta ragionevolezza della conclusiva ricostruzione dei fatti posti a fondamento della contestata affermazione di responsabilità. 2.1. I predetti motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti agli imputati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 13 ss. della sentenza impugnata che si diffonde sulle ragioni per le quali la p.o. può essere ritenuta attendibile, puntualmente esaminando, e dettagliatamente confutando, i rilievi difensivi quanto all'esistenza di elementi (anche di natura documentale) che smentirebbero il narrato della p.o., a conferma e riscontro della cui attendibilità, peraltro, la Corte di appello valorizza anche le dichiarazioni delle teste Ciranna, che i ricorrenti mostrano, nella sostanza, di non considerare). 3. In considerazione della totale inammissibilità dei ricorsi, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. n. 217266). 4. Sempre in considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila ciascuno. 4.1. Gli imputati vanno, inoltre, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale h rappresentante pro tempore della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., che vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]