CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03342/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 03693/2024 promosso da Consorzio per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi 39, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Abbate, in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; intimata avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Leccen. cron. 37/2024, pub- blicata e comunicata il 10/01/2024; udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalCons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 21/07/2022, la [OSCURATO:SOCIETA].– premesso : che era proprietaria di alcune aree site nella zona industriale del Comune di Lecce, in Catasto censite al Foglio 136, particelle 211, 260,339, 342, 343, 344, estese complessivamente circa 17.623 mq, compreseall’interno del perimetro del Consorzio per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] di Lecce (di seguito, Consorzio ASI), prospicienti un’ampia strada che le collegavadirettamente alla strada principale di accesso all’agglomerato industriale, classificate dal vigente PRG di Lecce come zone D1 “zone industriali esistenti e di completamento”, acqui- state con atto per notar A. Galati del 24/10/2012, rep. 24184 racc. 15020, al prezzo complessivo di € 355.000,00; che il dante causa della società ricorrente aveva ottenuto il p.d.c. 03/07/09 n. 394, relativo alla recinzione del lotto ed alla realizzazione di un capannone per la vendita all’ingrosso di prodotti alimentari; che ilavori avevano a vuto inizio con la realizzazione della recinzione ed il livellamento delle aree, in origine sottoposte al piano stradale, per poi essere interrotti; che con delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio ASI n. 118 del 2021 erano state preassegnate alla [OSCURATO:SOCIETA]. alcune aree all’interno dell o agglomerato leccese dell’ASI, tra cui quelle di proprietà della ricorrente, al fine di realizzarvi un capannone per logistica; che la ricorrente era venuta a conoscenza di ciò per effetto della notifica ad essa, in data 13/ 01/2022, di una comunicazione di avvio del procedimento di esproprio; che con il decreto n. 2217 del 2022 era stata autorizzata l’occupazione d’urgenza delle aree (fissata per il giorno 09/05/22) e quantificata l’in- dennità di esproprio in 8,50 €/mq, in base “... al valore dell'indennità di esproprio già determinata dal Consorzio ASI di Lecce per esproprio rea- lizzato nello stesso agglomerato industriale e nel medesimo periodo, con accettazione espressa da parte dei proprietari dello stesso”, salva la pos- sibilità per gli interessati di far pervenire le proprie osservazioni in vista della determinazione dell’indennità definitiva; che in data 20/06/22 le erastata notificata la deliberazione n. 64 del 14/06/22 con cui i l Consi- glio di amministrazione del Consorzio ASI respingeva le osservazioni avanzate in ordine allavalutazione dei terreni e autorizzava il deposito delle somme indicate nel d ecreto n. 3 del 0 5 /0 4 / 2022 presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 327 del 200 1 ; che non aveva ancora ricevuto la notifica del decreto di esproprio– ha con- venutodavanti alla Corte d’appello di Lecce il Consorzio ASI e la [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo opposizione all’indennità come sopra offerta. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, ha eccepito in via preliminare l’improce- dibilità del ricorso, non essendo stato emesso il decreto di esproprio e non essendo stata determinata l’indennità definitiva, che, sola, poteva essere oggetto di opposizione davanti alla Corte d’appello, contestando nel merito la fondatezza dell’opposizione. Nelle more del processo è stato adottato il decreto di esproprio ( in data 09/09/2022 seguito dalla rettifica del 05/11/2022) ed è stata di- sposta ed espletata CTU, all’esito della quale la Corte d’appello, respin- gendo l’eccezione di improcedibilità del ricorso, ha cosìstatuito: «1) ac- coglie l’opposizione per quanto di ragione e, per l’effetto, determina l’in- dennità di esproprio e di occupazione spettante alla ricorrente nella somma complessiva di euro 599.916,30, oltre accessori come determi- nati in motivazione;2) ordina al Consorzio ASI di Lecce di provvedere al deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della somma complessi- vamente dovuta, anche per interessi, detratto l’importo già depositato; 3) condanna il Consorzio ASI Lecce alla rifusione in favore della ricor- rente delle spese di lite che liquida in euro 13.080,00 per compensi ed euro 518,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%; 4) compensa tra la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite; 5) pone in via definitiva in capo al Consorzio le spese di CTU già liquidate con se- parato decreto». Avverso detta pronuncia il Consorzio ASI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza. Si è difesa con controricorso solo la [OSCURATO:SOCIETA]., che ha deposi- tato anche memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è censurata la statuizione della Corte d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c . p . c. , per non avere accolto l’eccezione d’improcedibilità del ricorso per carenza dei presupposti di cui all’art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, essendo stata pro- posta quando ancora non era stato adottato il decreto di esproprio, senza tenere conto che senza tale decreto non potevaessere attivato lo speciale giudizio di opposizione all’indennità di stima. Ad opinione della ricorrente, l’indennità provvisoria non può essere direttamente impugnata in sede giurisdizionale, potendo essere solo og- getto di rideterminazione amministrativa secondo il puntuale procedi- mento previsto dall’art. 21d.lgs. n. 327 del 2001. La parte ha aggiunto che l’opinione della Corte d’appello, secondo la quale la presenza del decreto di esproprio costituisce una condizione dell’azione, che si può verificare anche nel corso del processo ( purch é prima della decisione), avrebbe dovuto fare i conti con le preclusioni istruttorie, poiché nelgiudizio di primo grado (quale è l'opposizione alla stima, devoluta alla competenza per materia della Corte d'appello), la prova è consentita fino all'udienza di prima comparizione delle parti, salva la concessione di un termine ad hoc, o la rimessione in termini, mentre nel caso di specie la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato il decreto di esproprio solo in data 19/02/23, sebbene la prima udienza di compa- rizione si fosse tenuta in data20/ 01 /20 23. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionee la nullità dell’ordinanza impugnataai sensi dell’art. 161 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la CTU, depositata il 19/09/2023 era da ritenersi nulla, per non avere dato risposta alle osservazioni pre- sentate dal Consorzioalla bozza sottoposta al suo esame, riportate nel motivo di ricorso, vizio subito eccepito nella prima difesa utile, e cioè nelle note di trattazione scritta del 22/09/2023e ribadito nelle note con- clusionali, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata E’ assolu- tamente affetta da nullità l’ordinanza oggi impugnata per avere omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussionetra le parti. 2.Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammis- sibile. 2.1.Questa Corte, anche con riferimento alla previgente disciplina (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4241 del 02/03/2004), ha precisato che , dato l'indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropria- zione e momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, non si può addivenire ad una sta- tuizione sull'ammontaredell'indennità definitiva se non in presenza del provvedimentoablatorio e, pertanto, il decreto di espropriazione costi- tuisceuna condizione dell'azione che sia proposta per ottenere la deter- minazione, definitiva e non più modificabile, di tale indennità (conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11406 del 06/07/2012). Questa stessa Corte, nel ribadire che l ’ emissione del decreto di esproprio è condizione dell'azione,e non presupposto processuale della domanda di opposizione allastima, ha affermato che è sufficiente che la stessa intervenga prima delladecisione della causa, anche se deve es- sere provata per iscritto, comequalsiasi atto amministrativo tipico e no- minato, preordinato alla realizzazione di specifici effetti, con la conse- guenza che laomessa produzione nel giudizio determina l’improcedibi- litàdella domanda (Cass. , Sez. 1, Sentenza n. 4703 del 03/03/2006 ) . Con riferimento alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 327 del 2001, questa Corte ha precisato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio per il quale la pronuncia del decreto diespropriazione costituisce una condizione dell'azione per ladeterminazione della corri- spondente indennità – con la conseguenza che il giudice non può esa- minare il merito della causa senza che essovenga ad esistenza – resta valido anche con riferimento alladisciplina introdotta dal d.P.R. cit., at- teso che ilmenzionato decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario, tenuto conto che non è possibile addivenire aduna statui- zione definitiva sull'indennità in assenza delprovvedimento ablatorio e, comunque, emanatoquest'ultimo, è azionabile il diritto del proprietario a perce pire l'indennizzo, da determinarsi con riferimento alla data del trasferimento coattivo ( Cass ., Sez. 1, Sentenza n. 11261 del 31/05/ 2016; Cass.,Sez. 6-1, Ordinanza n. 3099 del 10/02/2020). La pronuncia della Corte territoriale risulta del tutto conforme ai principi di diritto sopra richiamati, sicché la doglianza deve essere re- spinta. 2.2.La doglianza riferita alla dedotta tardività della produzione del decreto di esproprio è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., tenuto conto che la presente controversia , ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis (previgente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022), è regolat a dal rito sommario di cognizione, sicché l’eccezione avrebbe dovuto ri- guardare non in generale il rito ordinario di cognizione, ma lo speciale procedimento regolato dall’art. 702-ter c.p.c. , ove è lasciato al giudice di procedere nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del giudizio. 3.Anche il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. 3.1.Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione tra le parti». Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/ 2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022). Nel caso di specie la censura non attiene all’omesso esame di un fatto, inteso nel senso sopra indicato, riguardando piuttosto il prospet- tato vizio di motivazione, prima della CTU e poi dell’ordinanza che ad essa ha fatto richiamo, per non avere dato risposta alle osservazioni presentate dal Consorzio alla bozza sottoposta al suo esame, vizio subito eccepito nella prima difesa utile, e cioè nelle note di trattazione scritta del 22/09/2023 e ribadito nelle note conclusionali. 3.2.La prospettazione della nullità della CTU, per mancata risposta alle osservazioni tecniche delle parti, risulta, tuttavia, infondata, avendo il controricorrente allegato e documentato le risposte alle osservazioni delle partirecanti la data de l 14/09/2023 (p. 3 del controricorso e doc. 2 ad esso allegato). Nella stessa ordinanza impugnata è, poi, fatto riferimento alle os- servazioni del Consorzio, in relazione alle quali la Corte d’appello ha espressamente preso posizione (p. 6 dell’ordinanza impugnata) , senza che la parte abbia specificatoquali tra gli argomenti esposti nel motivo di ricorso, decisivi per il giudizi, abbiano fatto parte delle osservazioni illustrate nel grado di meritoe non siano state effettivamente affrontate. La censura sottende la sollecitazione di una diversa lettura del ma- teriale istruttorio, con sostituzione al Giudice di merito nella valutazione delle risultanze di causa, preclusa dalla stessa natura del giudizio di le- gittimità. 4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 5.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d .P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida n € 4.000,00 per compenso e d € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppost