CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 25/02/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trieste del 11/09/2023, concedendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato allo stesso ascritto in concorso (artt. 110, 642, comma secondo, cod. pen.). 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge, oltre che vizio della motivazione in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 cod. proc. pen. con conseguente nullità della sentenza, per essere state le notifiche effettuate presso difensore omonimo, ma con diverso indirizzo pec, con conseguente lesione del diritto di difesa del ricorrente, che non aveva potuto replicare alle conclusioni del Procuratore generale e della parte civile costituita, né presentare motivi nuovi o richieste ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo generico ed aspecifico, oltre che manifestamente infondato per le ragioni che seguono. 2.In via preliminare, si deve osservare come il motivo di ricorso si caratterizzi per una oggettiva genericità delle allegazioni difensive, quanto alla asserita erronea notifica presso difensore omonimo del difensore del ricorrente. In tal senso, in applicazione del principio di autosufficienza (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419-01) il ricorrente avrebbe quanto meno dovuto indicare quale sarebbe stato l’indirizzo errato presso il quale era stata asseritamente effettuata la notifica del decreto di fissazione della udienza in fase di appello, così come le conclusioni del Procuratore generale e della parte civile. Difatti, è principio condiviso che anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale indicazione è del tutto assente nel ricorso, nell’ambito del quale la difesa del ricorrente si limita a richiamare il proprio indirizzo pec, la ricorrenza di una asserita omonimia che avrebbe comportato una erroneità della notifica, senza tuttavia specificare alcunché sul punto, quanto meno con la allegazione del diverso indirizzo e del diverso difensore con lo stesso asseritamente confuso ed omonimo. Inoltre, la lamentata lesione, come correttamente osservato dal Procuratore generale, non poteva in alcun modo essere riferita alla mancata notifica delle conclusioni del Procuratore generale e della parte civile costituita, adempimento non più previsto a carico della Cancelleria a decorrere dal 01/10/2024 nell’ambito dell’attuale disciplina del procedimento di appello ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897-01). 3.Ancora si deve osservare che, dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto (in ragione della formulata questione di natura processuale, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) emerge la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, atteso che il decreto di fissazione dell’udienza di appello risulta correttamente notificato proprio al difensore del ricorrente, proprio all’indirizzo mail dallo stesso indicato in ricorso, come puntualmente sottolineato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, con particolare riferimento alla ricevuta di consegna della pec del 30/12/2024 ore 10.43.21, presente all’allegato 3 del fascicolo della Corte di appello. 4.Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., atteso che in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a colpa della parte privata impugnante, la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen. deve essere determinata in base a un criterio graduale, potendosi addivenire al suo aumento fino al triplo nel caso in cui i profili di inammissibilità attribuiscano all'impugnazione natura "temeraria", ricorrente all’evidenza nel caso di specie, proprio in relazione al motivo di gravame proposto, che è risultato fondato su dati di fatto allegati, ma totalmente smentiti dalla realtà processuale riscontrata sulla base degli atti (Sez. 2, n. 45862 del 22/10/2024, Savastano, Rv. 297349-01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu