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CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 07660/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17318/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- nel ricorso successivo senza N.R.G. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende; -ricorrente successivo- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -controricorrente nel ricorso successivo - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5493/2017R.G.N. 3427/2016 , depositata i l 05/12/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Roma, è stata dichiarata inammissibile l’opposizione proposta da “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso il decreto con il quale era stato alla stessa ingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA] un importo a titolo di premio incentivo per gli anni 2013 e 2014, nonché respinta la domanda volta alla declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare,inflitta alla lavoratrice (la quale, in varie occasioni, era uscita dalla sede aziendale attraverso la porta carraia senza utilizzazione del badge), di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell’art. 42, nn. 3, 10 e 16, del [OSCURATO:PERSONA].

A) al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (sulla base della seguente contestazione: “… In tutti gli episodi sopra descritti Lei è stata invitata dagli addetti alla portineria a non utilizzare per motivi di sicurezza la porta carraia - presso la quale è presente il segnale di divieto di passaggio pedoni - e ad attestare ai tornelli per mezzo del Suo badge personale i movimenti in entrata e in uscita.

Relativamente alle date richiamate Le si contesta, dunque, di aver violato la Disposizione Generale n. 73 del 24 agosto 2012, indirizzata al personale dipendente, evitando volontariamente di registrare per mezzo del Suo badge personale i movimenti -in entrata e in uscita dalla sede aziendale - successivi a quello della prima entrata regolarmente attestata ai tornelli”); per la cassazione della decisione hannoproposto separati ricorsi l’“[OSCURATO:SOCIETA]”, affidato adue motivi, e [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi; entrambe le partihanno a loro volta resistito con controricorso e depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: “[OSCURATO:SOCIETA].” con il primo motivo del proprio ricorso , da qualificare come principale in quanto notificato per primo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis, comma 7, del decreto legge n. 179 del 2012, conv. nella legge n. 221 del 2012 (così come modificato dal decreto legge n. 90 del 2014), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 51 del decreto legge n. 90 del 2014 e 13, comma 2, del D.M. n. 44 del 2011 - si duole che il giudice di appello abbia dichiarato tardivo il deposito telematico del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, avvenuto (tempestivamente) il 16 dicembre 2015 (come da ricevuta di avvenuta consegna - RdAC - generata dal gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della giustizia in data 16/12/2015 alle ore 11:14) ma iscritto a ruolo dalla cancelleria solo il 15 gennaio 2016, all’esito delle verifiche dalla stessa ritenute necessarie, omettendo di considerare (a fronte dell’annotazione inserita dalla Cancelleria “esito negativo… Attesa verifica di cancelleria…Certificato revocato.

Sono necessarie verifiche tecniche da parte dell’ufficio ricevente”) che l’opponente non era mai intervenuta successivamente al deposito iniziale, con la conseguenza che il compimento tardivo delle predette verifiche non poteva incidere sulla tempestività del deposito stesso; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame su fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -lamenta che il predetto giudice non abbia tenuto nella debita considerazione determinate circostanze documentalmente ravvisabili, ossia la mancata effettuazione di alcun intervento successivo al deposito del 16 dicembre 2015 e sino all’effettiva lavorazione della cancelleria del 16 gennaio 2016, la tipologia dell’anomalia (i.e.: “error”), l’essere andato a buon fine il deposito e l’avvenuta conoscenza, da parte dell’opposta, dell’atto di opposizione depositato dalla società e notificato a mezzo pec in data 1° marzo 2016; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo del proprio ricorso , da qualificare incidentale - denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale - nel ritenere che «Quanto alle censure relative alla mancata affissione, comunicazione e comunque vincolatività delle disposizioni gestionali relative all’uso dei tornelli per entrare e uscire, va osservato che i rilievi nascono da un equivoco sull’oggetto della contestazione.

La questione non riguarda, infatti, l’obbligo o meno dell’avvocato di timbrare il cartellino al fine del controllo dello svolgimento dell’attività lavorativa, bensì il mancato rispetto di disposizioni che attengono all’organizzazione degli ingressi nell’edificio per ragioni di sicurezza (…)»- abbia ignorato che l’oggetto della contestazione dei fatti addebitati era il mancato uso del badge per entrare ed uscire dalla sede di lavoro; sicché, “non aver tenuto conto che l’addebito mosso alla ricorrente riguardava la pretesa violazione dell’atto aziendale ove si raccomandava l’uso dei badge per motivi di sicurezza ha condotto il giudice di appello ad un parziale e distorto esame di elementi decisivi che avrebbero portato ad altra conclusione o, quanto meno, a valutare se la contestazione fondata sul mancato uso del badge poteva giustificare la successiva sanzione disciplinare”; lamenta, inoltre, che il giudice di appello abbia affermato che «la descrizione dei fatti non è stata smentita dalla stessa Cangiano», omettendo di considerare che, nei giudizi di merito, i fatti erano stati negati e contestati nella loro descrizione, né fatti oggetto di prova ad opera dell’azienda; si duole, infine, che il giudice del gravame abbia fatto riferimento alla violazione «delle disposizioni relative agli accessi previsti per ragioni di sicurezza», mentre dalla lettura della contestazione risultava indicata una sola disposizione, ossia la n. 73 del 2012 (riportata in ricorso nei seguenti termini: “Con riferimento alle precedenti [OSCURATO:PERSONA] in tema di attestazione presenza in sede si rammenta che per motivi legati alla sicurezza è indispensabile poter conoscere, in qualsiasi momento, lerisorse presenti in ciascuna sede aziendale.

A tale scopo vi raccomandiamo di registrare negli appositi rilevatori le entrate e le uscite nelle varie sedi utilizzando la tessera personale di servizio …”); con il secondo motivo - denunciando violazion e o falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., con riferimento alla contestazione disciplinare dell’8 giugno 2015 e alla disposizione gestionale n. 73 del 24 agosto 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lament a che la lettura della disposizione n. 73 del 2012 - contenente, da un lato, una “raccomandazione”, come tale non vincolante, e, dall’altro, un riferimento a motivi di sicurezza indeterminati -sia stata operata in violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione degli atti unilaterali; con il terzo motivo -denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., con riferimento alla conciliazione sottoscritta tra le parti in data 23 gennaio 2004 presso l’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Roma nonché al Regolamento per il trattamento normativo ed economico dei professionisti aziendali recepito con delibera del Direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 165 del 31 luglio 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame - nell’affermare che « è irrilevante il richiamo alla conciliazione del 23 gennaio 2004 e al regolamento relativo ai professionisti, che prevede l’obbligo di una sola attestazione giornaliera delle presenze, perché non è in discussione tale obbligo, bensì solo il rispetto delle regole di accesso, che consentono a chiunque, non solo ai dipendenti, ma anche ai collaboratori autonomi, ai consulenti esterni, ecc … di transitare solo attraverso i varchi previsti per i pedoni, con il divieto per questi ultimi di accedere per la porta carraia per evidenti ragioni di sicurezza»- abbia omesso di considerare, in tal modo violando i citati canoni interpretativi, che nella conciliazione in questione era stato previsto che il collaboratore dovesse certificare la sua presenza giornaliera “tramite una sola attestazione di servizio”; con il quarto motivo -denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 7, primo e secondo comma, della legge n. 300 del 1970 e 2106c.c., anche con riferimento alla contestazione disciplinare del’8 giugno 2015 e alla disposizione gestionale n. 73 del 24 agosto 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta, in subordine, che il predetto giudice - nell’affermare c he la suddetta organizzazione degli accessi, seppure indicata nelle citate disposizioni gestionali, non richiedeva in realtà « di alcuna formale comunicazione o affissione, essendo evidente e visibile da chiunque dovesse entrare o uscire» - abbia omesso di considerare che la contestazione riguardava illeciti consistenti nella violazione di prescrizioni attinenti alla organizzazione aziendale, e non all’esecuzione dell’attività lavorativa, sicché era essenziale la pubblicità della norma aziendale; sostiene, inoltre, la genericità della contestazione, in quanto non contenente la norma regolamentare “che prevede i fatti per i quali è possibile procedere con la sanzione poi inflitta”, indicati solo nella comunicazione della sanzione applicata, mediante il riferimento all’art. 42, nn. 3, 10 e 16 del citato Regolamento; con il quinto motivo -denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 42, nn. 3, 10 e 16 del [OSCURATO:PERSONA].

A) al r.d. n. 148 del 1931, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale - nell’affermare che « Le considerazioni che precedono consentono di superare anche le ulteriori obiezioni dell’appellante … alla pretesa inconferenza del richiamo ai punti 3, 10 e 16 dell’art. 42 del regolamento, essendo certamente conferente almeno il riferimento al volontario inadempimento dei doveri di ufficio (punto 10), essendo l’appellante pienamente consapevole delle disposizioni sugli accessi, e al rischio di danno alla sicurezza (punto 16), essendo evidente che il passaggio all’accesso dei veicoli lo esponeva a rischi per la propria incolumità» - abbia omesso di considerare le norme disciplinari nella loro interezza, giacché la sanzione irrogata nella fattispecie è correlata al “volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza”, la quale abbia “apportato danni al servizio o agli interessi dell’azienda” (punto 10) ed alle “mancanze” da cui siano “derivate irregolarità nell’esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell’esercizio”, sicché l’inadempimento avrebbe potuto essere sanzionato solo in quanto si fossero verificate le descritte conseguenze.

Ritenuto che il ricorso principale è, contrariamente a quanto ipotizzato nel controricorso, ammissibile, poiché la procura speciale, contenuta in foglio spillato e separato - così congegnata: “(…) delego a rappresentare e difendere [OSCURATO:PERSONA], in ogni fase e grado del presente procedimento instaurato innanzi alla Corte di Cassazione ed atti inerenti, conseguenti e successivi, compreso il processo di esecuzione e l’eventuale giudizio di opposizione (…)” -, è valida, dovendo applicarsi il principio secondo cui «In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricors o per cassazione (del controricorsoe degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separat o , ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparataalla procura redatta a margineo in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerars i conferita per il giudizio di cassazione anche se non contien e un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizi o da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evident e , la non riferibilità al giudiziodi cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciatodall’art. 1367 c.c. e dall’ art. 159 c.p.c., che neicasi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti»(così Cass., Sez.

Un., 9/12/2022, n. 36057); quanto all’eccezione di irregolarità della notificazione avvenuta in via telematica in violazione dell’art. 16 bis, comma 9 bis e ter, del decreto legge n. 179 del 2012, conv. in legge n. 221 del 2012, “per la mancata attestazione di conformità nei termini e con le modalità ivi previste degli atti e dei documenti analogici ed informatici estratti dal fascicolo informatico”, nonché per non essere state le attestazioni di cui all’art. 19 ter, primo comma, del d.m. 28 dicembre 2015, effettuate unitamente all’atto notificato, e, infine, per essere la notificazione in via telematica carente dei requisiti richiesti dal d.m. n. 44 del 2011 e dalla legge n. 53 del 1994 (“id est”: mancata menzione nella relata di notifica dell’impugnazione della sentenza contro la quale si è ricorso, mancata indicazione del nome del file dal quale è stata estratta la copia informatica del ricorso per cassazione), va detto che l’ipotetica irritualitàdella notificazione del ricorso a mezzo di posta elettronica certificatanon ne comporterebbe comunque la nullità, avendo la consegna telematica prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggi o alla regola generale sancita dall’art. 156, comma 3, c.p.c. (cfr., in tema, Cass.16/02/2018, n. 3805); né la controricorrente, che ha altresì dedotto l’avvenuto deposito per l’iscrizione a ruolo in violazione dell’art. 9, comma 1 bis, della legge n. 53 del 1994, ha disconosciuto la conformità della copia all’originale notificatogli; i due motivi del ricorso principale , da trattar e congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati, in quanto, a fronte di un deposito telematico effettuato tempestivamente, il giudice del gravame avrebbe dovuto verificare - attesa la gravità delle conseguenze derivanti dalla declaratoria di inammissibilità - se la avvenuta opposizione a decreto ingiuntivo, risultante formalmente tardiva, fosse il risultato, o meno, di un ulteriore intervento dell’opponente tale da determinarel’ulteriore corso della lavorazione ad opera della cancelleria, non potendo, per converso, addebitarsi all’opponente medesimo un ritardo a lui non imputabile in quanto dipeso da attività della predetta cancelleria; il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, poiché, da un lato, con esso, la ricorrente si limita a contrapporre una propria interpretazione della contestazione disciplinare a quella fatta propria dal giudice di merito, senza individuazione del fatto decisivo di cui è genericamente affermata l’omissione, e, dall’altro, non riporta in modo esaustivo il passo dell’atto di gravame dal quale risulterebbe la avvenuta contestazione dei fatti contenuti nell’atto di formulazione degli addebiti, essendo, inoltre, chiaramente non influente, ai fini della decisione, il riferimento, ad opera del giudice di appello, alle “disposizioni relative agli accessi” invece che alla sola disposizione n. 73 del 2012;il secondo motivo è da disattendere, in quanto non si confronta, sull’aspetto considerato, con la motivazione della sentenza impugnata, da cui emerge che il giudice del gravame non ha proceduto all’interpretazione della disposizione n. 73 del 2012, ma, nel valutare, correttamente, la contestazione disciplinare nel suo complesso, ha fornito una plausibile lettura della stessa sulla base, fondamentalmente, della seguente frase: “In tutti gli episodi sopra descritti Lei è stata invitata dagli addetti alla portineria a non utilizzare per motivi di sicurezza la porta carraia”; il terzo motivo è altresì da disattendere, in quanto nella sentenza impugnata non è affermato che la lavoratrice avrebbe dovuto certificare la sua presenza giornaliera tramite più di una attestazione in servizio, bensì che avrebbe dovuto transitare «solo attraverso i varchi previsti per i pedoni, con il divieto per questi ultimi di accedere per la porta carraia per evidenti ragioni di sicurezza»; il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infine da disattendere: sul punto, il giudice del gravame ha rilevato che era «indicato nella porta carraia il divieto di transito ai pedoni per ovvii motivi di sicurezza.

D’altra parte, dalla lettera di giustificazioni (…) non emerge alcuna contestazione in ordine alla conoscenza delle regole degli accessi, essendo contestato solo che tali regole potessero vincolare anche la Cangiano»; sicché, risultando evidenziato - come sopra visto - il fatto addebitato, integrato dalla violazione delle regole degli accessi, il profilo della mancata affissione è stato ritenuto implicitamente superato in ragione della riconducibilità di detta violazione a previsioni di legge -ossia il r.d. n. 148 del 1931 -, in presenza delle quali l’affissione in questione non è necessaria (cfr., al riguardo, Cass. 20/03/2018, n. 6893; in senso analogo v.

Cass. 8/01/2007, n. 56, ove è precisato che l’affissione non é necessaria ov e il comportamento vietato e la sanzioneapplicabile siano previsti da disposizion i contenute in fonte normativaavente forza di legge, come tale ufficialmente pubblicata e conosciuta dalla generalitàdei consociati); ed in proposito è stata correttamente ravvisata, nel caso specifico, correlazione tra infrazione e sanzione, contemplando l’art. 42, n. 16, del menzionato r.d.

“mancanze” da cui “avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell’esercizio”; il che corrisponde alla plausibile lettura della disposizione offerta dal giudice del gravame, mediante il riferimento «al rischio di danno alla sicurezza (punto 16)», sul rilievo che il passaggioall’accesso dei veicoli esponeva la lavoratrice «a rischi per la propria incolumità»; accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13 , se dovuto.

PQM accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti proces sual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17318/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- nel ricorso successivo senza N.R.G. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende; -ricorrente successivo- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -controricorrente nel ricorso successivo - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5493/2017R.G.N. 3427/2016 , depositata i l 05/12/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Roma, è stata dichiarata inammissibile l’opposizione proposta da “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso il decreto con il quale era stato alla stessa ingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA] un importo a titolo di premio incentivo per gli anni 2013 e 2014, nonché respinta la domanda volta alla declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare,inflitta alla lavoratrice (la quale, in varie occasioni, era uscita dalla sede aziendale attraverso la porta carraia senza utilizzazione del badge), di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell’art. 42, nn. 3, 10 e 16, del [OSCURATO:PERSONA]. A) al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (sulla base della seguente contestazione: “… In tutti gli episodi sopra descritti Lei è stata invitata dagli addetti alla portineria a non utilizzare per motivi di sicurezza la porta carraia - presso la quale è presente il segnale di divieto di passaggio pedoni - e ad attestare ai tornelli per mezzo del Suo badge personale i movimenti in entrata e in uscita. Relativamente alle date richiamate Le si contesta, dunque, di aver violato la Disposizione Generale n. 73 del 24 agosto 2012, indirizzata al personale dipendente, evitando volontariamente di registrare per mezzo del Suo badge personale i movimenti -in entrata e in uscita dalla sede aziendale - successivi a quello della prima entrata regolarmente attestata ai tornelli”); per la cassazione della decisione hannoproposto separati ricorsi l’“[OSCURATO:SOCIETA]”, affidato adue motivi, e [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi; entrambe le partihanno a loro volta resistito con controricorso e depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: “[OSCURATO:SOCIETA].” con il primo motivo del proprio ricorso , da qualificare come principale in quanto notificato per primo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis, comma 7, del decreto legge n. 179 del 2012, conv. nella legge n. 221 del 2012 (così come modificato dal decreto legge n. 90 del 2014), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 51 del decreto legge n. 90 del 2014 e 13, comma 2, del D.M. n. 44 del 2011 - si duole che il giudice di appello abbia dichiarato tardivo il deposito telematico del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, avvenuto (tempestivamente) il 16 dicembre 2015 (come da ricevuta di avvenuta consegna - RdAC - generata dal gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della giustizia in data 16/12/2015 alle ore 11:14) ma iscritto a ruolo dalla cancelleria solo il 15 gennaio 2016, all’esito delle verifiche dalla stessa ritenute necessarie, omettendo di considerare (a fronte dell’annotazione inserita dalla Cancelleria “esito negativo… Attesa verifica di cancelleria…Certificato revocato. Sono necessarie verifiche tecniche da parte dell’ufficio ricevente”) che l’opponente non era mai intervenuta successivamente al deposito iniziale, con la conseguenza che il compimento tardivo delle predette verifiche non poteva incidere sulla tempestività del deposito stesso; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame su fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -lamenta che il predetto giudice non abbia tenuto nella debita considerazione determinate circostanze documentalmente ravvisabili, ossia la mancata effettuazione di alcun intervento successivo al deposito del 16 dicembre 2015 e sino all’effettiva lavorazione della cancelleria del 16 gennaio 2016, la tipologia dell’anomalia (i.e.: “error”), l’essere andato a buon fine il deposito e l’avvenuta conoscenza, da parte dell’opposta, dell’atto di opposizione depositato dalla società e notificato a mezzo pec in data 1° marzo 2016; [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo del proprio ricorso , da qualificare incidentale - denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale - nel ritenere che «Quanto alle censure relative alla mancata affissione, comunicazione e comunque vincolatività delle disposizioni gestionali relative all’uso dei tornelli per entrare e uscire, va osservato che i rilievi nascono da un equivoco sull’oggetto della contestazione. La questione non riguarda, infatti, l’obbligo o meno dell’avvocato di timbrare il cartellino al fine del controllo dello svolgimento dell’attività lavorativa, bensì il mancato rispetto di disposizioni che attengono all’organizzazione degli ingressi nell’edificio per ragioni di sicurezza (…)»- abbia ignorato che l’oggetto della contestazione dei fatti addebitati era il mancato uso del badge per entrare ed uscire dalla sede di lavoro; sicché, “non aver tenuto conto che l’addebito mosso alla ricorrente riguardava la pretesa violazione dell’atto aziendale ove si raccomandava l’uso dei badge per motivi di sicurezza ha condotto il giudice di appello ad un parziale e distorto esame di elementi decisivi che avrebbero portato ad altra conclusione o, quanto meno, a valutare se la contestazione fondata sul mancato uso del badge poteva giustificare la successiva sanzione disciplinare”; lamenta, inoltre, che il giudice di appello abbia affermato che «la descrizione dei fatti non è stata smentita dalla stessa Cangiano», omettendo di considerare che, nei giudizi di merito, i fatti erano stati negati e contestati nella loro descrizione, né fatti oggetto di prova ad opera dell’azienda; si duole, infine, che il giudice del gravame abbia fatto riferimento alla violazione «delle disposizioni relative agli accessi previsti per ragioni di sicurezza», mentre dalla lettura della contestazione risultava indicata una sola disposizione, ossia la n. 73 del 2012 (riportata in ricorso nei seguenti termini: “Con riferimento alle precedenti [OSCURATO:PERSONA] in tema di attestazione presenza in sede si rammenta che per motivi legati alla sicurezza è indispensabile poter conoscere, in qualsiasi momento, lerisorse presenti in ciascuna sede aziendale. A tale scopo vi raccomandiamo di registrare negli appositi rilevatori le entrate e le uscite nelle varie sedi utilizzando la tessera personale di servizio …”); con il secondo motivo - denunciando violazion e o falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., con riferimento alla contestazione disciplinare dell’8 giugno 2015 e alla disposizione gestionale n. 73 del 24 agosto 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lament a che la lettura della disposizione n. 73 del 2012 - contenente, da un lato, una “raccomandazione”, come tale non vincolante, e, dall’altro, un riferimento a motivi di sicurezza indeterminati -sia stata operata in violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione degli atti unilaterali; con il terzo motivo -denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., con riferimento alla conciliazione sottoscritta tra le parti in data 23 gennaio 2004 presso l’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Roma nonché al Regolamento per il trattamento normativo ed economico dei professionisti aziendali recepito con delibera del Direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 165 del 31 luglio 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame - nell’affermare che « è irrilevante il richiamo alla conciliazione del 23 gennaio 2004 e al regolamento relativo ai professionisti, che prevede l’obbligo di una sola attestazione giornaliera delle presenze, perché non è in discussione tale obbligo, bensì solo il rispetto delle regole di accesso, che consentono a chiunque, non solo ai dipendenti, ma anche ai collaboratori autonomi, ai consulenti esterni, ecc … di transitare solo attraverso i varchi previsti per i pedoni, con il divieto per questi ultimi di accedere per la porta carraia per evidenti ragioni di sicurezza»- abbia omesso di considerare, in tal modo violando i citati canoni interpretativi, che nella conciliazione in questione era stato previsto che il collaboratore dovesse certificare la sua presenza giornaliera “tramite una sola attestazione di servizio”; con il quarto motivo -denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 7, primo e secondo comma, della legge n. 300 del 1970 e 2106c.c., anche con riferimento alla contestazione disciplinare del’8 giugno 2015 e alla disposizione gestionale n. 73 del 24 agosto 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta, in subordine, che il predetto giudice - nell’affermare c he la suddetta organizzazione degli accessi, seppure indicata nelle citate disposizioni gestionali, non richiedeva in realtà « di alcuna formale comunicazione o affissione, essendo evidente e visibile da chiunque dovesse entrare o uscire» - abbia omesso di considerare che la contestazione riguardava illeciti consistenti nella violazione di prescrizioni attinenti alla organizzazione aziendale, e non all’esecuzione dell’attività lavorativa, sicché era essenziale la pubblicità della norma aziendale; sostiene, inoltre, la genericità della contestazione, in quanto non contenente la norma regolamentare “che prevede i fatti per i quali è possibile procedere con la sanzione poi inflitta”, indicati solo nella comunicazione della sanzione applicata, mediante il riferimento all’art. 42, nn. 3, 10 e 16 del citato Regolamento; con il quinto motivo -denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 42, nn. 3, 10 e 16 del [OSCURATO:PERSONA]. A) al r.d. n. 148 del 1931, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale - nell’affermare che « Le considerazioni che precedono consentono di superare anche le ulteriori obiezioni dell’appellante … alla pretesa inconferenza del richiamo ai punti 3, 10 e 16 dell’art. 42 del regolamento, essendo certamente conferente almeno il riferimento al volontario inadempimento dei doveri di ufficio (punto 10), essendo l’appellante pienamente consapevole delle disposizioni sugli accessi, e al rischio di danno alla sicurezza (punto 16), essendo evidente che il passaggio all’accesso dei veicoli lo esponeva a rischi per la propria incolumità» - abbia omesso di considerare le norme disciplinari nella loro interezza, giacché la sanzione irrogata nella fattispecie è correlata al “volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza”, la quale abbia “apportato danni al servizio o agli interessi dell’azienda” (punto 10) ed alle “mancanze” da cui siano “derivate irregolarità nell’esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell’esercizio”, sicché l’inadempimento avrebbe potuto essere sanzionato solo in quanto si fossero verificate le descritte conseguenze. Ritenuto che il ricorso principale è, contrariamente a quanto ipotizzato nel controricorso, ammissibile, poiché la procura speciale, contenuta in foglio spillato e separato - così congegnata: “(…) delego a rappresentare e difendere [OSCURATO:PERSONA], in ogni fase e grado del presente procedimento instaurato innanzi alla Corte di Cassazione ed atti inerenti, conseguenti e successivi, compreso il processo di esecuzione e l’eventuale giudizio di opposizione (…)” -, è valida, dovendo applicarsi il principio secondo cui «In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricors o per cassazione (del controricorsoe degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separat o , ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparataalla procura redatta a margineo in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerars i conferita per il giudizio di cassazione anche se non contien e un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizi o da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evident e , la non riferibilità al giudiziodi cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciatodall’art. 1367 c.c. e dall’ art. 159 c.p.c., che neicasi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti»(così Cass., Sez. Un., 9/12/2022, n. 36057); quanto all’eccezione di irregolarità della notificazione avvenuta in via telematica in violazione dell’art. 16 bis, comma 9 bis e ter, del decreto legge n. 179 del 2012, conv. in legge n. 221 del 2012, “per la mancata attestazione di conformità nei termini e con le modalità ivi previste degli atti e dei documenti analogici ed informatici estratti dal fascicolo informatico”, nonché per non essere state le attestazioni di cui all’art. 19 ter, primo comma, del d.m. 28 dicembre 2015, effettuate unitamente all’atto notificato, e, infine, per essere la notificazione in via telematica carente dei requisiti richiesti dal d.m. n. 44 del 2011 e dalla legge n. 53 del 1994 (“id est”: mancata menzione nella relata di notifica dell’impugnazione della sentenza contro la quale si è ricorso, mancata indicazione del nome del file dal quale è stata estratta la copia informatica del ricorso per cassazione), va detto che l’ipotetica irritualitàdella notificazione del ricorso a mezzo di posta elettronica certificatanon ne comporterebbe comunque la nullità, avendo la consegna telematica prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggi o alla regola generale sancita dall’art. 156, comma 3, c.p.c. (cfr., in tema, Cass.16/02/2018, n. 3805); né la controricorrente, che ha altresì dedotto l’avvenuto deposito per l’iscrizione a ruolo in violazione dell’art. 9, comma 1 bis, della legge n. 53 del 1994, ha disconosciuto la conformità della copia all’originale notificatogli; i due motivi del ricorso principale , da trattar e congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati, in quanto, a fronte di un deposito telematico effettuato tempestivamente, il giudice del gravame avrebbe dovuto verificare - attesa la gravità delle conseguenze derivanti dalla declaratoria di inammissibilità - se la avvenuta opposizione a decreto ingiuntivo, risultante formalmente tardiva, fosse il risultato, o meno, di un ulteriore intervento dell’opponente tale da determinarel’ulteriore corso della lavorazione ad opera della cancelleria, non potendo, per converso, addebitarsi all’opponente medesimo un ritardo a lui non imputabile in quanto dipeso da attività della predetta cancelleria; il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, poiché, da un lato, con esso, la ricorrente si limita a contrapporre una propria interpretazione della contestazione disciplinare a quella fatta propria dal giudice di merito, senza individuazione del fatto decisivo di cui è genericamente affermata l’omissione, e, dall’altro, non riporta in modo esaustivo il passo dell’atto di gravame dal quale risulterebbe la avvenuta contestazione dei fatti contenuti nell’atto di formulazione degli addebiti, essendo, inoltre, chiaramente non influente, ai fini della decisione, il riferimento, ad opera del giudice di appello, alle “disposizioni relative agli accessi” invece che alla sola disposizione n. 73 del 2012;il secondo motivo è da disattendere, in quanto non si confronta, sull’aspetto considerato, con la motivazione della sentenza impugnata, da cui emerge che il giudice del gravame non ha proceduto all’interpretazione della disposizione n. 73 del 2012, ma, nel valutare, correttamente, la contestazione disciplinare nel suo complesso, ha fornito una plausibile lettura della stessa sulla base, fondamentalmente, della seguente frase: “In tutti gli episodi sopra descritti Lei è stata invitata dagli addetti alla portineria a non utilizzare per motivi di sicurezza la porta carraia”; il terzo motivo è altresì da disattendere, in quanto nella sentenza impugnata non è affermato che la lavoratrice avrebbe dovuto certificare la sua presenza giornaliera tramite più di una attestazione in servizio, bensì che avrebbe dovuto transitare «solo attraverso i varchi previsti per i pedoni, con il divieto per questi ultimi di accedere per la porta carraia per evidenti ragioni di sicurezza»; il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infine da disattendere: sul punto, il giudice del gravame ha rilevato che era «indicato nella porta carraia il divieto di transito ai pedoni per ovvii motivi di sicurezza. D’altra parte, dalla lettera di giustificazioni (…) non emerge alcuna contestazione in ordine alla conoscenza delle regole degli accessi, essendo contestato solo che tali regole potessero vincolare anche la Cangiano»; sicché, risultando evidenziato - come sopra visto - il fatto addebitato, integrato dalla violazione delle regole degli accessi, il profilo della mancata affissione è stato ritenuto implicitamente superato in ragione della riconducibilità di detta violazione a previsioni di legge -ossia il r.d. n. 148 del 1931 -, in presenza delle quali l’affissione in questione non è necessaria (cfr., al riguardo, Cass. 20/03/2018, n. 6893; in senso analogo v. Cass. 8/01/2007, n. 56, ove è precisato che l’affissione non é necessaria ov e il comportamento vietato e la sanzioneapplicabile siano previsti da disposizion i contenute in fonte normativaavente forza di legge, come tale ufficialmente pubblicata e conosciuta dalla generalitàdei consociati); ed in proposito è stata correttamente ravvisata, nel caso specifico, correlazione tra infrazione e sanzione, contemplando l’art. 42, n. 16, del menzionato r.d. “mancanze” da cui “avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell’esercizio”; il che corrisponde alla plausibile lettura della disposizione offerta dal giudice del gravame, mediante il riferimento «al rischio di danno alla sicurezza (punto 16)», sul rilievo che il passaggioall’accesso dei veicoli esponeva la lavoratrice «a rischi per la propria incolumità»; accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13 , se dovuto. PQM accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti proces sual