CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 18304/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10973/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 10973/2015 Numero sezionale 1858/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMONumero di raccolta generale 18304/2022 n. 346/2015Data pubblicazione 07/06/2022 depositata il 07/03/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose, con ricorso depositato in data 22/4/2004, domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa Sicilcassa spa per l’importo complessivo di € 8.300,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in privilegio, per prestazioni pensionistiche integrative non erogate. 2.Il Tribunale di Palermo ammise il credito nella misura e nel grado richiesto, con sentenza, confermata dalla Corte di Appello di Palermo, che ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] il trattamento pensionistico integrativo secondo quanto previsto dall’art. 5 lett. b) del regolamento FIP e sulla base dei conteggi effettuati dall’ex dipendente non specificamente contestati da Sicilcassa. 4 Ricorre in Cassazione Sicilcassa spa in l.c.a. Cassazione affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto le proprie difese depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.1362 e segg. cc per avere la Corte erroneamente interpretato l’art 5, lett. b) del regolamento FIP che disciplina l’operatività della « clausola oro». 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art 1 del d.l. 942/1977 convertito in l. 41/1978, in relazione all’art 360 1 comma nr. 3 cpc, per non avere la Corte2 di 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 10973/2015 distrettuale escluso l’operatività, per gli anni 1995 e 1996, della Numero sezionale 1858/2022Numero di raccolta generale 18304/2022 clausola presente nel FIP. Data pubblicazione 07/06/2022 1.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art 429 cpc; si sostiene che l’impugnata sentenza non abbia correttamente calcolato la rivalutazione monetaria e gli interessi. 2 La ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto dai Commissari liquidatori, al quale [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei suoi procuratori speciali, ha prestato adesione. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione sulle spese di lite. 3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r