Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 13543/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e/u0'1-• 5 ORDINANZA sul ricorso 21276/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di "titolare della cessata società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 120/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 22/3/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Conversano nei confronti della sentenza con la quale il tribunale, in data 3/10/2011, aveva rigettato l'opposizione proposta dallo stesso avverso il decreto che, il 4/3/2011, gli aveva ingiunto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. la somma di C. 10.000,00, oltre accessori, quale corrispettivo per la redazione del progetto di igiene urbana per l'estensione della raccolta porta a porta.

1.2. La corte, per quanto ancora rileva, ha ritenuto la fondatezza del motivo d'appello con il quale il Comune aveva lamentato che il tribunale aveva erroneamente ravvisato l'esatto adempimento da parte della società appellata di tutte le prescrizioni richieste dal Comune con la determinazione n. 48/2010 senza considerare che, al contrario, la predetta società non aveva offerto alcuna prova di tale adempimento non emergendo l'avveramento delle condizioni che avrebbero consentito l'approvazione del progetto e, quindi, il pagamento del compenso.

1.3. La corte, sul punto, ha rilevato, per un verso, che il Comune, con determinazione n. 48/2010, aveva condizionato l'approvazione del progetto all'osservanza di una serie di prescrizioni da parte della società che aveva redatto il progetto e che l'esigibilità del credito al corrispettivo era, pertanto, subordinato all'adempimento delle predette prescrizioni, e, per altro verso, che la società appellata, pur avendone l'onere, non aveva dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'osservanza delle numerose e articolate prescrizioni che condizionavano l'approvazione definitiva del progetto e, quindi, l'insorgenza del credito al compenso.

1.4. La corte, pertanto, ritenuto assorbito il motivo concernente i sopravvenuti effetti caducatori determinati dall'annullamento in via di autotutela degli atti della procedura di gara relativa al progetto in questione, ha accolto l'appello del Ric. 2017 n. 21276, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 Comune e, quindi, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta.

1.5. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella dichiarata qualità di "titolare della cessata società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", con ricorso notificato il 15/9/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata.

1.6. Il Comune ha resistito con controricorso.

1.7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 633 e ss. c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha considerato che la documentazione prodotta aveva pienamente provato sia la sussistenza dei requisiti per emettere il provvedimento monitorio, sia l'esigibilità del credito al compenso, derivante dalla partecipazione e dall'aggiudicazione del concorso di progettazione.

2.2. Con il secondo motivo, il ric:orrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e ss. del d.lgs. n. 163 del 2006, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'opposta non aveva provato l'esigibilità del credito quale corrispettivo per l'avvenuta approvazione del progetto.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 345, commi 2° e 3°, c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di dichiarare inammissibile, ritenendolo invece solo assorbito, il motivo con il quale il Comune, in sede d'appello, aveva dedotto l'intervenuto annullamento, in sede di autotutela, degli atti inerenti la Ric. 2017 n. 21276, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 procedura, senza considerare che tale eccezione non era stata tempestivamente sollevata in primo grado ed era, quindi, inammissibile non trattandosi di fatto sopravvenuto.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha considerato che il Comune aveva approvato il progetto presentato dalla società e che le ulteriori prescrizioni imposte dall'ente non condizionavano l'approvazione del progetto ma solo l'attività di realizzazione dello stesso, affidata alla società di gestione del servizio.

3.1. I primi due motivi sono infondati.

Il ricorrente, in effetti, pur denunciando la violazione di norme di legge, ha, in sostanza, lamentato la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d'appello ha fatto delle prove raccolte in giudizio: lì dove, in particolare, i giudici di merito, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la società istante non aveva dimostrato la sussistenza di tutti i fatti, compreso l'adempimento di tutte le prescrizioni richieste dal Comune con la determinazione n. 48/2010, che condizionavano l'approvazione del progetto e, quindi, l'insorgenza ,del credito azionato.

La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz'altro determinato un esito diverso (e Ric. 2017 n. 21276, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 alla parte ricorrente più favorevole) della controversia.

Né la decisione assunta è censurabile per violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., che, in effetti, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che, come visto, è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

3.2. Il terzo motivo è inammissibile per evidente difetto di interesse, in capo al ricorrente, ad impugnare la statuizione con la quale la corte d'appello ha ritenuto assorbita la censura sollevata dal Comune.

3.3. Il quarto motivo è infondato.

La sentenza impugnata, invero, ha respinto la domanda sul rilievo, per un verso, che il Comune, con determinazione n. 48/2010, aveva condizionato l'approvazione del progetto all'osservanza di una serie di prescrizioni da parte della società che aveva redatto il progetto, al cui adempimento era subordinata l'insorgenza del credito al corrispettivo, e, per altro verso, che la società istante, pur avendone l'onere, non aveva dimostrato l'osservanza di tali prescrizioni, che condizionavano l'approvazione definitiva del progetto e, quindi, l'insorgenza del credito al compenso.

Si tratta, com'è evidente, di un apprezzamento che, in quanto tale, può essere censurato, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., solo nel caso in cui il giudice di merito abbia del tutto omesso di esaminare uno o più fatti decisivi, risultanti dal testo della sentenza o dagli atti Ric. 2017 n. 21276, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 del giudizio: non anche nel caso (come, appunto, quello in esame) in cui il fatto storico (risultato) rilevante in causa, e cioè la mancata approvazione definitiva del progetto (non avendo la ricorrente riprodotto in ricorso il contenuto degli atti dai quali, a suo dire, la corte d'appello avrebbe potuto desumere che le ulteriori prescrizioni imposte dal Comune non condizionavano l'approvazione del progetto ma riguardavano solo la sua realizzazione da parte della società di gestione del servizio), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass.

SU n. 8053 del 2014).

4. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi dell'alt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 2.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2017 n. 21276, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e/u0'1-• 5 ORDINANZA sul ricorso 21276/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di "titolare della cessata società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 120/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 22/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Conversano nei confronti della sentenza con la quale il tribunale, in data 3/10/2011, aveva rigettato l'opposizione proposta dallo stesso avverso il decreto che, il 4/3/2011, gli aveva ingiunto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. la somma di C. 10.000,00, oltre accessori, quale corrispettivo per la redazione del progetto di igiene urbana per l'estensione della raccolta porta a porta. 1.2. La corte, per quanto ancora rileva, ha ritenuto la fondatezza del motivo d'appello con il quale il Comune aveva lamentato che il tribunale aveva erroneamente ravvisato l'esatto adempimento da parte della società appellata di tutte le prescrizioni richieste dal Comune con la determinazione n. 48/2010 senza considerare che, al contrario, la predetta società non aveva offerto alcuna prova di tale adempimento non emergendo l'avveramento delle condizioni che avrebbero consentito l'approvazione del progetto e, quindi, il pagamento del compenso. 1.3. La corte, sul punto, ha rilevato, per un verso, che il Comune, con determinazione n. 48/2010, aveva condizionato l'approvazione del progetto all'osservanza di una serie di prescrizioni da parte della società che aveva redatto il progetto e che l'esigibilità del credito al corrispettivo era, pertanto, subordinato all'adempimento delle predette prescrizioni, e, per altro verso, che la società appellata, pur avendone l'onere, non aveva dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'osservanza delle numerose e articolate prescrizioni che condizionavano l'approvazione definitiva del progetto e, quindi, l'insorgenza del credito al compenso. 1.4. La corte, pertanto, ritenuto assorbito il motivo concernente i sopravvenuti effetti caducatori determinati dall'annullamento in via di autotutela degli atti della procedura di gara relativa al progetto in questione, ha accolto l'appello del Ric. 2017 n. 21276, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 Comune e, quindi, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella dichiarata qualità di "titolare della cessata società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", con ricorso notificato il 15/9/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 1.6. Il Comune ha resistito con controricorso. 1.7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 633 e ss. c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha considerato che la documentazione prodotta aveva pienamente provato sia la sussistenza dei requisiti per emettere il provvedimento monitorio, sia l'esigibilità del credito al compenso, derivante dalla partecipazione e dall'aggiudicazione del concorso di progettazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ric:orrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e ss. del d.lgs. n. 163 del 2006, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'opposta non aveva provato l'esigibilità del credito quale corrispettivo per l'avvenuta approvazione del progetto. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 345, commi 2° e 3°, c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di dichiarare inammissibile, ritenendolo invece solo assorbito, il motivo con il quale il Comune, in sede d'appello, aveva dedotto l'intervenuto annullamento, in sede di autotutela, degli atti inerenti la Ric. 2017 n. 21276, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 procedura, senza considerare che tale eccezione non era stata tempestivamente sollevata in primo grado ed era, quindi, inammissibile non trattandosi di fatto sopravvenuto. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha considerato che il Comune aveva approvato il progetto presentato dalla società e che le ulteriori prescrizioni imposte dall'ente non condizionavano l'approvazione del progetto ma solo l'attività di realizzazione dello stesso, affidata alla società di gestione del servizio. 3.1. I primi due motivi sono infondati. Il ricorrente, in effetti, pur denunciando la violazione di norme di legge, ha, in sostanza, lamentato la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d'appello ha fatto delle prove raccolte in giudizio: lì dove, in particolare, i giudici di merito, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la società istante non aveva dimostrato la sussistenza di tutti i fatti, compreso l'adempimento di tutte le prescrizioni richieste dal Comune con la determinazione n. 48/2010, che condizionavano l'approvazione del progetto e, quindi, l'insorgenza ,del credito azionato. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz'altro determinato un esito diverso (e Ric. 2017 n. 21276, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 alla parte ricorrente più favorevole) della controversia. Né la decisione assunta è censurabile per violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., che, in effetti, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che, come visto, è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 3.2. Il terzo motivo è inammissibile per evidente difetto di interesse, in capo al ricorrente, ad impugnare la statuizione con la quale la corte d'appello ha ritenuto assorbita la censura sollevata dal Comune. 3.3. Il quarto motivo è infondato. La sentenza impugnata, invero, ha respinto la domanda sul rilievo, per un verso, che il Comune, con determinazione n. 48/2010, aveva condizionato l'approvazione del progetto all'osservanza di una serie di prescrizioni da parte della società che aveva redatto il progetto, al cui adempimento era subordinata l'insorgenza del credito al corrispettivo, e, per altro verso, che la società istante, pur avendone l'onere, non aveva dimostrato l'osservanza di tali prescrizioni, che condizionavano l'approvazione definitiva del progetto e, quindi, l'insorgenza del credito al compenso. Si tratta, com'è evidente, di un apprezzamento che, in quanto tale, può essere censurato, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., solo nel caso in cui il giudice di merito abbia del tutto omesso di esaminare uno o più fatti decisivi, risultanti dal testo della sentenza o dagli atti Ric. 2017 n. 21276, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 del giudizio: non anche nel caso (come, appunto, quello in esame) in cui il fatto storico (risultato) rilevante in causa, e cioè la mancata approvazione definitiva del progetto (non avendo la ricorrente riprodotto in ricorso il contenuto degli atti dai quali, a suo dire, la corte d'appello avrebbe potuto desumere che le ulteriori prescrizioni imposte dal Comune non condizionavano l'approvazione del progetto ma riguardavano solo la sua realizzazione da parte della società di gestione del servizio), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. SU n. 8053 del 2014). 4. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell'alt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 2.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2017 n. 21276, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civi
Decreto Cassazione n. 13543/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris