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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04381/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

I. OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla riqualificazione dei fatti, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. d11, comma secondo, cod. pen e all'eccessività della pena, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2, 3, 4 della sentenza impugnata quanto alla esclusione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e pagine 5 e 6 quanto alle residue censure); considerato che con la memoria depositata i ricorrenti hanno reiterato censure già formulate in ricorso, sicché valgono per esse i superiori rilievi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che essi hanno proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla riqualificazione dei fatti, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. d11, comma secondo, cod. pen e all'eccessività della pena, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2, 3, 4 della sentenza impugnata quanto alla esclusione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e pagine 5 e 6 quanto alle residue censure); considerato che con la memoria depositata i ricorrenti hanno reiterato censure già formulate in ricorso, sicché valgono per esse i superiori rilievi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che essi hanno proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 04381/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris