CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 34766/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3290-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 69/2018 [OSCURATO:SOCIETA].; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il 09/01/2022 R.G.N. 4833/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] mancato preavviso – Insinuazione al passivo fallimentare R.G.N.3290/2023 Cron. Rep. Ud.07/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza di ammissione al passivo, tempestivamente depositata, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società A.D.S. Solutions in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.: della somma di € 17.340,24 a titolo di TFR, mensilità di novembre e dicembre 2017 comprensive di ratei di fine rapporto (ferie, permessi ecc.); di € 4.716,93 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, previo accertamento della sussistenza di una valida ipotesi di giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c.; di € 4.716,93 trattenuti nella busta paga di gennaio 2018 in quanto la convenuta, non avendo riconosciuto la giusta causa di dimissioni, ha compensato il credito corrispondente alla retribuzione dovuta per il mancato periodo di preavviso lavorato (due mensilità), con i crediti per ferie e permessi non goduti indicati nella stessa busta paga; € 819,00 per buoni pasto non corrisposti nei mesi da gennaio 2017 a dicembre 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA], condividendo la proposta della Curatela, ha ammesso il credito per TFR e mensilità di novembre e dicembre 2017 per un importo di € 17.340,24 mentre non ha ammesso: il credito di € 4.716,93 per indennità sostitutiva del preavviso e il credito per identico importo di € 4.716,93 trattenuto nella busta paga di gennaio 2018 a titolo di “mancato preavviso” ritenendo insussistente la giusta causa delle dimissioni del [OSCURATO:PERSONA] atteso che “al momento delle dimissioni la società era insolvente della sola mensilità di novembre 2017”; la somma di € 819,00 per buoni pasto con la motivazione “in quanto i ticket mensa di gennaio sono stati erogati”. 3. Con decreto del 28.12.2022, comunicato il 9.1.2022, il Tribunale di Velletri ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo. 5. La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. 6. Parte ricorrente non ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] censura il provvedimento impugnato, ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 1182, comma 3, e 1183 c.c. nella parte in cui il Tribunale di Velletri ha respinto la opposizione al passivo ritenendo che il ricorrente, al momento delle dimissioni, fosse creditore soltanto della mensilità di novembre 2017 e non anche di quella di ottobre 2017, avendo il datore di lavoro effettuato il bonifico della relativa retribuzione il 20 dicembre e cioè il giorno prima delle dimissioni del Sig. [OSCURATO:PERSONA], pacificamente rassegnate il 21 dicembre. Deduce, infatti, che il debitore che adempie l’obbligazione con bonifico è liberato solo nel momento in cui la rimessa entra nella materiale disponibilità del beneficiario e non già quando essa giunge alla banca ove il beneficiario intrattiene il conto di pagamento, né tantomeno, quando il debitore inoltra l’ordine di bonifico alla propria banca equesta dichiari di avervi dato corso. Deduce che il Tri bunale di Velletri avrebbe dovuto ritenere che il debito costituito dalla retribuzione di ottobre fosse stato estinto al più presto il 22 dicembre 2017, momento in cui il bonifico era giunto alla Banca del Sig. [OSCURATO:PERSONA],con la conseguenza che al momento delle rassegnate dimissioni il ricorrente era creditore di due mensilità (ottobre e novembre) e non riscuoteva la retribuzione dal proprio datore di lavoro da fine settembre, essendo trascorsi ben due mesi e 22 giorni tra l’ultimo stipendio ricevuto e le dim issioni. Evidenziava, dunque, che il ritardo nel pagamento di due mensilità, aggravato dal fatto che la mensilità di novembre era stata corrisposta ben 22 giorni dopo la fine del mese di novembre, costituiva inadempimento tale da costituire giusta causa di dimissioni, con conseguente diritto del ricorrente a percepire la indennità sostitutiva del preavviso e la restituzione di quanto trattenuto nella busta paga di gennaio 2018 a tale titolo dalla società datrice di lavoro. 2. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi. Il decreto impugnato, infatti, in primo luogo afferma che il pagamento a mezzo bonifico della retribuzione di ottobre, essendo effettuato in data 20 dicembre 2017, non era stato disposto – come affermato dal ricorrente –“in seguito ed a causa dell’invio delle dimissioni spedite il 21.12.2017”. In secondo luogo, il Tribunale afferma, da un lato, essere “documentalmente provato che il bonifico dello stipendio del mese di ottobre 2017 è stato effettuato in data 20.12.2017 e quindi in data certamente antecedente il 21.12.2017 (come verificabile dalla contabile allegata doc. 7 memoria difensiva” e, dall’altro, che, il [OSCURATO:PERSONA] “al momento delle dimissioni era creditore della sola retribuzione di novembre 2017”. 2.1. A fronte di tali elementi di fatto va rilevato che la circostanza dell’avvenuto pagamento della somma in data 22.12.2017 era, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, tutt’altro che pacifica posto che nella stessa memoria difensiva da questi allegata risulta che la curatela si difese deducendo che tale circostanza era falsa in quanto “come verificabile dalla contabile allegata il bonifico dello stipendio di ottobre 2017 è stato effettuato in data 20.12.2017 e quindi in data antecedente il 21.12.2017”. 3. Il motivo è, altresì, inammissibile in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte,il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamenteviolate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 5353/2005; Cass. n. 11501/2006). È stato inoltre precisato che la falsa applicazione di legge di cui al n.3 dell’art. 360 co.1 c.p.c. consiste “o nell'assumere la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione” (v. Cass., n. 18715/2016, che cita altresì Cass. n. 18782 del 2005 e n. 15499 del 2004). 3.1. È stato,altresì, affermato che le deduzioni di violazione e falsa il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che quest’ultima censura, e non la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr., fra le altre, Cass. n. 14468/2015). 4. Nella specie le censure formulate dall’odierno ricorrente non sono riconducibili all’ambito del vizio denunziato, come sopra delineato, in quanto non sono incentrate sul significato e sulla portata applicativa delle norme menzionate in rubrica ma direttamente intese ad una rivalutazione nel merito di circostanze fattuali già prese in considerazione dal Tribunale e dallo stesso ritenute inidonee ad affermare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni. Valgono a riguardo i principi affermati da questa Corte che, in tema di valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455, cod.civ., ha affermato che tale valutazione costituisce questione di fatto, riservata al prudente apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, qualora sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Cass. n. 12182 /2020, Cass.n. 14974/2006, Cass. 22415/2004), come avvenuto nello specifico. 5. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile. 6. Nulla per le spese. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13,co.