CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1986
Cassazione n. 05252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/08/1986 avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NOVARAa o udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. A mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei suoi confronti pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Novara il 14 luglio 2021, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, T.U. stup. 2. Con unico motivo si lamentano il vizio di motivazione, ritenuta insufficiente, nonché l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p. 3. Il ricorso - trattato ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - dev'essere dichiarato inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). In deroga a quanto in via generale stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». I motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]