Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:919
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0539
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
27 novembre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Nozione di “irregolarità” – Articolo 1, paragrafo 2 – Termine di prescrizione – Articolo 3 –
Dies a quo
e durata dei termini – Progetto cofinanziato mediante risorse dell’Unione»
Nella causa C‑539/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), con decisione del 31 luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2024, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] finanční ředitelství,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni (relatore), giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA], da J. Sedláček, advokát;
–
per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da J. Hradil e C. Valero, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (
GU 1995, L 312, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] finanční ředitelství (direzione delle finanze d’appello, Repubblica ceca) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria»), relativa al termine di prescrizione di irregolarità in materia di appalti pubblici aggiudicati nell’ambito di un progetto finanziato in parte mediante risorse dell’Unione europea.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 2988/95:
«1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari [dell’Unione] è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto [dell’Unione].
2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto [dell’Unione] derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale [dell’Unione] o ai bilanci da quest[a] gestit[i], attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto [dell’Unione], ovvero una spesa indebita».
4
L’articolo 3 di tale regolamento è formulato come segue:
«1. Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.
Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.
La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.
Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.
2. Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
I casi di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2».
5
L’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:
«Fatte salve le misure e sanzioni amministrative [dell’Unione] adottate sulla base dei regolamenti settoriali esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento, l’imposizione delle sanzioni pecuniarie, quali le sanzioni amministrative, può essere sospesa con decisione dell’autorità competente qualora sia stato avviato, per gli stessi fatti, un procedimento penale contro la persona interessata. La sospensione del procedimento amministrativo sospende il termine di prescrizione di cui all’articolo 3».
Diritto ceco
6
L’articolo 44
bis
, paragrafo 9, dello zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (legge n. 218/2000, recante norme di bilancio e modifiche apportate a talune leggi connesse), nella versione applicabile al procedimento principale, prevedeva quanto segue:
«La gestione dei versamenti per violazione della disciplina di bilancio e delle penalità è effettuata dagli uffici tributari conformemente allo [zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (legge n. 280/2009, recante promulgazione del codice tributario)] (…). Nell’ambito della gestione dei versamenti per violazione della disciplina di bilancio, l’autore della violazione riveste la qualità di soggetto d’imposta. L’ufficio tributario fornisce, su domanda, le informazioni ottenute in sede di gestione dei versamenti all’autorità amministrativa che ha concesso le risorse provenienti dal bilancio statale, dal patrimonio finanziario dello Stato, dal fondo dello Stato o dal Fondo nazionale, e all’autorità autorizzata a vigilare su tali fondi, nonché a vigilare sull’utilizzo delle risorse del bilancio dello Stato o di altre risorse statali, se si tratta di informazioni relative alla gestione dei versamenti dovuti per violazione della disciplina di bilancio; tutto ciò vale anche per l’istituzione competente dell’Unione europea e per l’autorità amministrativa coinvolta nella gestione di risorse siffatte di provenienza estera. La penalità dovuta a causa della violazione della disciplina di bilancio prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento deve essere versata entro 30 giorni dalla data di notifica di detto avviso. Il versamento e la penalità sono applicabili entro un termine di dieci anni a decorrere dal 1
o
gennaio dell’anno successivo a quello della violazione della disciplina di bilancio».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7
[OSCURATO:PERSONA] è un consorzio di comuni volontario di diritto ceco, dotato di personalità giuridica. Con decisione del Ministerstvo životního prostředí (Ministero dell’Ambiente, Repubblica ceca), del 4 aprile 2014, e con contratto del 15 aprile 2014, essa ha beneficiato di vari finanziamenti per un progetto volto all’elaborazione di un piano digitale di prevenzione delle inondazioni e all’acquisizione di un sistema di segnalazione e di allarme per i comuni del suo ambito territoriale.
8
Tali finanziamenti dovevano coprire il 90% dei costi finanziabili di detto progetto: l’85% di tali costi [5341683,05 corone ceche (CZK), ossia circa EUR 215000] finanziati mediante risorse dell’Unione provenienti dal Fondo di coesione, e il 5% (CZK 314216,65, ossia circa EUR 12500) mediante risorse del Fondo statale per l’ambiente della Repubblica ceca. [OSCURATO:PERSONA] ha finanziato il restante 10% (CZK 628433,30, ossia circa 25000 EUR) con fondi propri.
9
[OSCURATO:PERSONA] è stata sottoposta a verifica fiscale tra il 26 febbraio 2020 e il 3 settembre 2021, la quale ha messo in evidenza diverse inadempienze nella procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori da essa condotta ai fini dell’attuazione di detto progetto ossia, in particolare, l’omessa esclusione da detta procedura di diverse offerte che non rispettavano il capitolato d’oneri di tale appalto, la proroga illegittima del termine di esecuzione e l’omessa pubblicazione di detto appalto sul suo sito Internet entro i termini richiesti. In esito a tale verifica, l’amministrazione tributaria ha emesso, in data 10 settembre 2021, due avvisi di accertamento per violazione della disciplina di bilancio, con i quali ha ordinato il recupero, presso la [OSCURATO:PERSONA], di, rispettivamente, CZK 1259646 (circa EUR 50500) e di CZK 74089 (circa EUR 3000), per un importo totale pari al 23,58% dei finanziamenti ricevuti.
10
Il 9 dicembre 2022, l’amministrazione tributaria ha rettificato la formulazione di uno degli avvisi di accertamento e ha respinto il reclamo della [OSCURATO:PERSONA] con il quale essa aveva contestato le somme poste a suo carico.
11
Quest’ultima ha impugnato la decisione di rigetto del suo reclamo dinanzi al Krajský soud v Ústí nad Labem (Corte regionale di Ústí nad Labem, Repubblica ceca), che l’ha annullata con la motivazione che il termine di avvio del procedimento previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, della durata di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità, era scaduto alla data in cui ha avuto inizio la verifica fiscale e che, al momento in cui è stato fissato l’importo delle somme da restituire, il termine per l’adozione di una decisione sull’obbligo di restituire l’aiuto, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, di tale regolamento, era anch’esso scaduto.
12
L’amministrazione tributaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Krajský soud v Ústí nad Labem (Corte regionale di Ústí nad Labem) dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), giudice del rinvio.
13
Dinanzi a tale giudice, l’amministrazione tributaria sostiene, da un lato, che il regolamento n. 2988/95 si applica non all’irregolarità accertata nella sua interezza, bensì unicamente alla parte di quest’ultima corrispondente al tasso di cofinanziamento da parte dell’Unione. Nulla osterebbe quindi all’applicazione del termine previsto all’articolo 44
bis
, paragrafo 9, della legge n. 218/2000, nella sua versione applicabile al procedimento principale, in relazione ai fondi messi a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] dal Fondo statale per l’ambiente. Dall’altro lato, l’amministrazione tributaria ritiene che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, detto articolo 44
bis
, paragrafo 9, che prevede un termine di dieci anni per l’adozione di una decisione che stabilisce l’importo dovuto per violazione della disciplina di bilancio, consenta alla Repubblica ceca di applicare un termine più lungo di quello fissato all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.
14
Sul primo punto, il giudice del rinvio si interroga, in particolare, sulle conseguenze da trarre dalla sentenza della Corte del 13 luglio 2023, Napfény-Toll (
C‑615/21
,
EU:C:2023:573
), pronunciata in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dal fatto che l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri esercitano una competenza concorrente in materia di coesione economica, sociale e territoriale nonché in materia ambientale. Esso si chiede, in sostanza, se, nel caso di progetti finanziati sia mediante risorse dell’Unione che mediante risorse nazionali, il regolamento n. 2988/95 vada applicato, o meno, alla totalità del finanziamento.
15
Sul secondo punto, il giudice del rinvio dichiara di nutrire dubbi, allo stato della giurisprudenza della Corte, sulla questione se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 consenta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere un termine di prescrizione più lungo unicamente per l’adozione di una decisione che irroga una sanzione e di applicare, per il resto, i termini previsti all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. Esso si chiede altresì se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano modificare il
dies a quo
del termine di prescrizione per l’adozione di una siffatta decisione, prevedendo che tale termine decorra dal primo giorno dell’anno civile successivo a quello in cui si è verificata l’inadempienza, e non dalla data di commissione dell’irregolarità.
16
In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il regolamento [n. 2988/95] consenta:
a)
una normativa nazionale che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, preveda un termine per l’adozione di una decisione (nel caso di specie dieci anni) più lungo di quello risultante dall’articolo 3, paragrafo 1, comma quarto, del regolamento, senza prevedere allo stesso tempo, espressamente, anche un termine distinto per l’avvio del procedimento, come disposto dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95;
b)
allo Stato membro di considerare come
dies a quo
del termine per l’adozione della decisione – anziché il momento di esecuzione dell’irregolarità – il primo giorno dell’anno civile successivo.
2)
In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione,
sub
a): se il regolamento n. 2988/95 consenta a uno Stato membro che si è avvalso della facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di avviare un procedimento entro un termine più lungo di quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95; oppure, qualora la normativa nazionale non preveda un termine specifico per l’avvio del procedimento, se si debba agire ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 e avviare il procedimento entro il termine ivi stabilito.
3)
Se, in caso di irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, che si siano verificate nell’ambito del finanziamento di progetti relativi ad una delle politiche dell’Unione e in relazione a sovvenzioni concesse, in parte, mediante risorse dell’Unione e, in parte, mediante risorse del bilancio di uno Stato membro, ci si debba limitare all’applicazione del regolamento n. 2988/95 (compresi i termini e le definizioni), vale a dire applicare il regolamento a un’irregolarità nella sua interezza; oppure se quest’ultimo si applichi solo per la parte separabile della sovvenzione concessa con le risorse dell’Unione e per la parte separabile concessa dal bilancio di uno Stato membro si applichi, invece, la normativa nazionale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima parte della prima questione e sulla seconda questione
17
Con la prima parte della sua prima questione e con la sua seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che non si sia avvalso della facoltà di prevedere un termine di prescrizione delle azioni giudiziarie più lungo del termine quadriennale fissato all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento può, per l’adozione di una decisione che irroga una sanzione, prevedere un termine superiore al doppio di tale termine quadriennale. In caso di risposta in senso affermativo, il giudice del rinvio chiede quale termine, in un caso del genere, debba essere applicato da detto Stato membro per quanto riguarda l’esercizio delle azioni giudiziarie.
18
L’articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 2988/95 prevede che il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie volte a sanzionare irregolarità che possano pregiudicare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione sia, in linea di principio, di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità o, in caso di un’irregolarità permanente o ripetuta, dal giorno in cui cessa l’irregolarità.
19
L’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, di tale regolamento istituisce a sua volta un limite assoluto che si applica alla prescrizione delle azioni giudiziarie volte a sanzionare un’irregolarità; tale prescrizione matura al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio di quello previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, salvo che il procedimento sia stato sospeso a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento (sentenza del 6 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] – Emporias kai [OSCURATO:PERSONA],
C‑42/24
,
EU:C:2025:56
, punto
39
).
20
Tale termine di prescrizione assoluto contribuisce a rafforzare la certezza del diritto degli operatori economici impedendo che la prescrizione delle azioni giudiziarie relative a un’irregolarità possa essere procrastinata all’infinito mediante ripetuti atti di interruzione (v., in tal senso, sentenza 6 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] – Emporias kai [OSCURATO:PERSONA],
C‑42/24
,
EU:C:2025:56
, punto
40
).
21
Infine, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2 di detto articolo 3.
22
Da tali disposizioni risulta che il riferimento all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 contenuto nell’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare soltanto un termine più lungo del termine quadriennale di prescrizione delle azioni giudiziarie previsto al primo comma di tale articolo 3, paragrafo 1. Quest’ultimo termine è peraltro il solo la cui durata è fissata in detto paragrafo.
23
Per contro, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 non autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a derogare alla norma enunciata all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, di tale regolamento, in forza del quale la durata del termine di prescrizione per l’adozione di una decisione che irroga una sanzione è in ogni caso pari, al massimo, al doppio del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie, salvo nei casi in cui il procedimento amministrativo sia stato sospeso a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, a seguito dell’avvio di un procedimento penale.
24
A tal riguardo la Corte ha già dichiarato che, qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà, offerta dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, di prevedere un termine di prescrizione più lungo del termine quadriennale per l’esercizio delle azioni giudiziarie, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, il termine di prescrizione assoluto per l’adozione di una siffatta decisione deve essere calcolato facendo riferimento a tale termine più lungo (v., in tal senso, sentenza 6 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] – Emporias kai [OSCURATO:PERSONA],
C‑42/24
,
EU:C:2025:56
, punti
41
e
42
e giurisprudenza citata).
25
Ne consegue che uno Stato membro non può prevedere, per l’adozione di una decisione che irroga una sanzione, un termine di prescrizione di durata superiore al doppio del termine quadriennale di prescrizione delle azioni giudiziarie, fissato all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, senza essersi previamente avvalso della facoltà, concessa dall’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, di prevedere un termine più lungo di detto termine quadriennale in materia di prescrizione delle azioni giudiziarie.
26
Tenuto conto dell’interpretazione enunciata al punto precedente, non occorre rispondere agli interrogativi del giudice del rinvio relativi alla durata del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie, applicabile nell’ipotesi in cui le autorità nazionali si siano limitate a derogare alla durata del termine di prescrizione assoluto per l’adozione di una siffatta decisione.
27
Infine, occorre precisare che, in assenza di fissazione da parte delle autorità nazionali competenti di un termine di prescrizione delle azioni giudiziarie distinto da quello di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, l’esercizio delle azioni giudiziarie deve necessariamente avvenire entro il termine quadriennale previsto da tale disposizione.
28
In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle prima parte della prima questione e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che non si sia avvalso della facoltà di prevedere un termine di prescrizione delle azioni giudiziarie più lungo del termine quadriennale fissato all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento non può prevedere un termine di prescrizione assoluto per l’adozione di una decisione che irroga una sanzione che sia superiore al doppio di tale termine quadriennale.
Sulla seconda parte della prima questione
29
Con la seconda parte della sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro fissi, in caso di irregolarità istantanea, il
dies a quo
del termine di prescrizione assoluto per l’adozione di una decisione che irroga una sanzione non alla data di esecuzione dell’irregolarità, bensì al primo giorno dell’anno civile successivo.
30
Al riguardo, dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2988/95, menzionata al punto 4 della presente sentenza, risulta che, emanando tale disposizione, il legislatore dell’Unione ha soltanto inteso consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prolungare la durata del termine di prescrizione rispetto a quella prevista all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, a esclusione di qualsiasi modifica del
dies a quo
di tale termine (sentenza del 6 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] – Emporias kai [OSCURATO:PERSONA],
C‑42/24
,
EU:C:2025:56
, punto
27
).
31
Tale interpretazione è applicabile anche al
dies a quo
del termine di prescrizione assoluto per l’adozione di una decisione che irroga una sanzione dal momento che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95, le caratteristiche di tale termine di prescrizione assoluto sono fissate con riferimento al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie.
32
In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla seconda parte della prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro fissi il
dies a quo
del termine di prescrizione assoluto per l’adozione di una decisione che irroga una sanzione a titolo dell’esecuzione di un’irregolarità al primo giorno dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale tale irregolarità è stata commessa. Tale termine decorre in tutti i casi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, dalla data di esecuzione dell’irregolarità o, in caso di irregolarità permanente o ripetuta, dalla data in cui quest’ultima è cessata.
Sulla terza questione
33
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che i termini di prescrizione ivi previsti si applicano a un’irregolarità incidente sul finanziamento di un progetto connesso a una politica dell’Unione, anche qualora tale irregolarità arrechi o possa arrecare pregiudizio sia agli interessi finanziari dell’Unione sia a quelli di uno Stato membro.
34
In via preliminare, sebbene la Commissione europea metta in dubbio la ricevibilità della terza questione in quanto la sua formulazione sarebbe troppo generica e presenterebbe carattere ipotetico, occorre rilevare che la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene, nel suo insieme, elementi sufficienti per consentire alla Corte di comprendere la portata degli interrogativi che le sono sottoposti, circostanza che la Commissione del resto riconosce, e che tale questione non appare manifestamente priva di qualsiasi rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale. Ciò considerato, la terza questione è ricevibile.
35
Per quanto riguarda la risposta da fornire a tale questione, occorre ricordare che l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 disciplina i termini di prescrizione applicabili in materia di irregolarità che possono ledere gli interessi finanziari dell’Unione.
36
Il paragrafo 1, primo comma, di tale articolo rinvia, per quanto riguarda la nozione di «irregolarità», all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, il quale dispone che, «[a]i fini della tutela degli interessi finanziari [dell’Unione] è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto [dell’Unione]».
37
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 definisce la nozione di «irregolarità» di cui al paragrafo 1 di tale articolo come «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto [dell’Unione] derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale [dell’Unione] o ai bilanci da quest[a] gestit[i], attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto [dell’Unione], ovvero una spesa indebita».
38
Il dettato di tale disposizione, che si riferisce alle azioni o alle omissioni «che abbia[no] o possa[no] avere come conseguenza» un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, non limita l’applicazione delle norme previste dal regolamento n. 2988/95, di cui fanno parte le norme sulla prescrizione enunciate al suo articolo 3, alle sole conseguenze che le irregolarità commesse comportano per gli interessi finanziari dell’Unione, bensì lascia intendere, al contrario, che tali norme si applicano a tutte le irregolarità che potrebbero avere siffatte conseguenze, indipendentemente dalla quota di finanziamento proveniente da fondi dell’Unione.
39
Allo stesso modo, non risulta né dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 né da alcun’altra disposizione di tale regolamento che la circostanza che l’Unione eserciti una competenza concorrente nel settore cui si ricollega il progetto nell’ambito del quale è stata commessa un’irregolarità sia tale da ostare, quanto meno parzialmente, all’applicazione delle norme previste da detto regolamento.
40
L’interpretazione menzionata ai punti precedenti è corroborata dal fatto che, nel caso di un progetto cofinanziato, una stessa irregolarità può inficiare sia il bilancio generale dell’Unione sia i bilanci gestiti da quest’ultima e i bilanci nazionali, cosicché risulterebbe artificioso distinguere le norme applicabili a una siffatta irregolarità, che presenta un carattere indivisibile, a seconda dell’origine dei finanziamenti viziati da quest’ultima.
41
Inoltre, ritenere che l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 disciplini soltanto le conseguenze di una siffatta irregolarità per gli interessi finanziari dell’Unione equivarrebbe ad ammettere che un medesimo atto possa essere soggetto contemporaneamente a termini di prescrizione diversi, in quanto potenzialmente lesivo degli interessi finanziari dell’Unione o degli interessi finanziari nazionali, il che potrebbe condurre all’adozione di decisioni contraddittorie e sarebbe contrario all’obiettivo di certezza del diritto perseguito da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] – Emporias kai [OSCURATO:PERSONA],
C‑42/24
,
EU:C:2025:56
, punto
40
e giurisprudenza citata).
42
Ne consegue che, come la Corte ha già implicitamente ammesso nella sua sentenza dell’8 maggio 2024, Finanzprokuratur (
C‑734/22
,
EU:C:2024:395
, punti
27
e seguenti), l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 si applica a un’irregolarità commessa nell’ambito di un progetto cofinanziato, senza che occorra applicare norme sulla prescrizione diverse ove tale irregolarità leda anche interessi finanziari nazionali.
43
Va inoltre precisato che la sentenza del 13 luglio 2023, Napfény-Toll (
C‑615/21
,
EU:C:2023:573
, punto
31
), menzionata dal giudice del rinvio, non può mettere in discussione tale conclusione. Infatti, a differenza della presente causa, che si inserisce nel contesto di un’irregolarità che ha comportato una spesa indebita, la causa che ha originato tale sentenza verteva sulla distinta questione se un’irregolarità in materia di IVA rientri o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2988/95 a titolo della «diminuzione o (…) soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto [dell’Unione]», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.
44
Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che i termini di prescrizione ivi previsti si applicano a un’irregolarità incidente sul finanziamento di un progetto connesso a una politica dell’Unione, anche qualora tale irregolarità arrechi o possa arrecare pregiudizio sia agli interessi finanziari dell’Unione sia a quelli di uno Stato membro.
Sulle spese
45
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
deve essere interpretato nel senso che:
uno Stato membro che non si sia avvalso della facoltà di prevedere un termine di prescrizione delle azioni giudiziarie più lungo del termine quadriennale fissato all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento non può prevedere un termine di prescrizione assoluto per l’adozione di una decisione che irroga una sanzione che sia superiore al doppio di tale termine quadriennale.
2)
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a che uno Stato membro fissi il
dies a quo
del termine di prescrizione assoluto per l’adozione di una decisione che irroga una sanzione a titolo dell’esecuzione di un’irregolarità al primo giorno dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale tale irregolarità è stata commessa. Tale termine decorre in tutti i casi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, dalla data di esecuzione dell’irregolarità o, in caso di irregolarità permanente o ripetuta, dalla data in cui quest’ultima è cessata.
3)
L’articolo 3 del regolamento n. 2988/95
deve essere interpretato nel senso che:
i termini di prescrizione ivi previsti si applicano a un’irregolarità incidente sul finanziamento di un progetto connesso a una politica dell’Unione europea, anche qualora tale irregolarità arrechi o possa arrecare pregiudizio sia agli interessi finanziari dell’Unione sia a quelli di uno Stato membro.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il ceco.