Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 18 novembre 2021

Corte di giustizia UE n. 1306/2021

ECLI:EU:C:2021:937
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0107_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2021 – Grecia / Commissione (causa C‑107/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica agricola comune (PAC) – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 52, paragrafo 4, lettera c) – Rettifiche finanziarie forfettarie – Termine di 24 mesi – Spese coperte da tale termine – Metodo di calcolo della rettifica – Adeguamento del tasso di rettifica»

1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Limitazione del diniego di finanziamento – Periodo di ventiquattro mesi – Dies a quo – Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche – Data di pagamento dell’aiuto da prendere in considerazione per il calcolo del termine – Data di pagamento del saldo dell’aiuto [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. o 1306/2013, art. 52, § 4, c); regolamento del Consiglio n. o 1290/2005, art. 31, § 4, c)] (v. punto 52)

2. Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Presupposti d’applicazione – Esistenza di uno stesso reato – Cumulo dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50) (v. punto 66)

3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Decisione di esecuzione che impone una rettifica finanziaria su base forfettaria – Ricorso di annullamento avverso detta decisione – Impedimento della Commissione ad adeguare tale decisione per quanto riguarda il tasso di rettifica applicato in sede di rivalutazione di una carenza già constatata – Insussistenza (Artt. 256 e 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. o 1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n. o 908/2014, art. 34, § 7) (v. punto 74)

4. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Fissazione delle regole di ammissibilità a livello nazionale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Selezione effettiva dei progetti da parte dell’autorità di gestione (Regolamento del Consiglio n o 1698/2005, art. 71) (v. punto 87)

5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR [Art. 296 TFUE; regolamento della Commissione n. o 908/2014, artt. 36, a), e 40, § 4] (v. punti 97, 100, 102) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0107_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2021 – Grecia / Commissione (causa C‑107/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica agricola comune (PAC) – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 52, paragrafo 4, lettera c) – Rettifiche finanziarie forfettarie – Termine di 24 mesi – Spese coperte da tale termine – Metodo di calcolo della rettifica – Adeguamento del tasso di rettifica» 1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Limitazione del diniego di finanziamento – Periodo di ventiquattro mesi – Dies a quo – Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche – Data di pagamento dell’aiuto da prendere in considerazione per il calcolo del termine – Data di pagamento del saldo dell’aiuto [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. o 1306/2013, art. 52, § 4, c); regolamento del Consiglio n. o 1290/2005, art. 31, § 4, c)] (v. punto 52) 2. Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Presupposti d’applicazione – Esistenza di uno stesso reato – Cumulo dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50) (v. punto 66) 3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Decisione di esecuzione che impone una rettifica finanziaria su base forfettaria – Ricorso di annullamento avverso detta decisione – Impedimento della Commissione ad adeguare tale decisione per quanto riguarda il tasso di rettifica applicato in sede di rivalutazione di una carenza già constatata – Insussistenza (Artt. 256 e 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. o 1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n. o 908/2014, art. 34, § 7) (v. punto 74) 4. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Fissazione delle regole di ammissibilità a livello nazionale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Selezione effettiva dei progetti da parte dell’autorità di gestione (Regolamento del Consiglio n o 1698/2005, art. 71) (v. punto 87) 5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR [Art. 296 TFUE; regolamento della Commissione n. o 908/2014, artt. 36, a), e 40, § 4] (v. punti 97, 100, 102) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1306/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris