Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 18 novembre 2021
Corte di giustizia UE n. 1306/2021
ECLI:EU:C:2021:937
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0107_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2021 – Grecia / Commissione
(causa C‑107/20 P) (
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)
«Impugnazione – Politica agricola comune (PAC) – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 52, paragrafo 4, lettera c) – Rettifiche finanziarie forfettarie – Termine di 24 mesi – Spese coperte da tale termine – Metodo di calcolo della rettifica – Adeguamento del tasso di rettifica»
1.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Limitazione del diniego di finanziamento – Periodo di ventiquattro mesi – Dies a quo – Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche – Data di pagamento dell’aiuto da prendere in considerazione per il calcolo del termine – Data di pagamento del saldo dell’aiuto
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.
o
1306/2013, art. 52, § 4, c); regolamento del Consiglio n.
o
1290/2005, art. 31, § 4, c)]
(v. punto 52)
2.
Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Presupposti d’applicazione – Esistenza di uno stesso reato – Cumulo dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50)
(v. punto 66)
3.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Decisione di esecuzione che impone una rettifica finanziaria su base forfettaria – Ricorso di annullamento avverso detta decisione – Impedimento della Commissione ad adeguare tale decisione per quanto riguarda il tasso di rettifica applicato in sede di rivalutazione di una carenza già constatata – Insussistenza
(Artt. 256 e 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.
o
1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n.
o
908/2014, art. 34, § 7)
(v. punto 74)
4.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Fissazione delle regole di ammissibilità a livello nazionale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Selezione effettiva dei progetti da parte dell’autorità di gestione
(Regolamento del Consiglio n
o
1698/2005, art. 71)
(v. punto 87)
5.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR
[Art. 296 TFUE; regolamento della Commissione n.
o
908/2014, artt. 36, a), e 40, § 4]
(v. punti 97, 100, 102)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
(
1
)
GU C 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
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