CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per avere violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per essere stato rinvenuto fuori dal comune di Rose, senza essere stato all'uopo autorizzato; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, finalizzata all'audizione di un teste asseritamente decisivo per la difesa, la cui audizione era stata, in tesi, illegittimamente e immotivatamente revocata dal Giudice di primo grado; ritenuto, nondimeno, che il ricorso sia manifestamente infondato, avendo la Corte di appello offerto adeguata motivazione in relazione alle ragioni della reiezione della richiesta, pur ritualmente formulata con i motivi di appello, non essendo stato positivamente apprezzato il requisito della decisività della prova dedotta, non essendo stato spiegato per quale ragione le esigenze di spostamento dell'imputato da Rose a Cosenza potessero giustificarne la presenza nel comune di Castrolibero: profilo, questo, rispetto al quale l'odierno ricorso omette di dedurre alcuna circostanza significativa, palesandosi, sotto altro profilo, come anche del tutto generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così de