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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 33081/2026

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del 10/02/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 14/03/2023, la Corte di appello di Napoli,pronunciando sull’impugnazione proposta avverso il decreto del 11/08/2018 delTribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, confermava, per quantoancora rileva, la confisca dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA], figlia delproposto [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento di primo grado aveva applicato aquest’ultimo la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nelcomune di residenza per la durata di cinque anni e aveva disposto la confisca didiversi cespiti formalmente intestati ai familiari del proposto, tra cui la ricorrente;la Corte territoriale, pur riducendo ad anni tre e mesi sei la durata della misurapersonale e disponendo la restituzione di alcuni beni, confermava nel restol’impianto ablatorio, mantenendo ferma la confisca relativa alla posizione dellaterza interessata.2.

Investita del ricorso proposto anche dalla terza interessata GiuseppinaPotenza, la Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 1° marzo 2024, n.13216, annullava il decreto con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],a fronte della mancata risposta, da parte della Corte napoletana, alle doglianzeproposte con l’atto di appello.3.

Con decreto del 9 luglio 2024, la Corte di appello di Napoli, in sede dirinvio, confermava la confisca sui beni di [OSCURATO:PERSONA].4.

La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 17233 del18/02/2025, ha nuovamente annullato il decreto 9 luglio 2024, rilevando che ilgiudice del rinvio non aveva dato effettiva risposta alle specifiche doglianzeproposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], già poste a fondamento delprecedente annullamento.In particolare, la Corte ha osservato che la difesa aveva dedotto come lasomma di euro 61.273,00, rinvenuta sul conto corrente intestato alla ricorrente -oggetto di confisca - fosse costituita dal versamento di due assegni, dell’importorispettivamente di euro 15.000,00 e di euro 45.000,00, ricevuti da un soggettoestraneo alla procedura in vista del futuro acquisto di un immobile sito in Ischia,alla via Buonocore n. 42.Su tale puntuale allegazione, secondo la Cassazione, il decreto impugnatonon aveva fornito una risposta specifica, essendosi limitato ad affermare, intermini assertivi, la mancanza di una giustificazione lecita della titolarità dellesomme, ricondotte genericamente ad atti di liberalità della madre [OSCURATO:PERSONA] MariaAragione, a loro volta reputati provenienti dalle attività illecite del coniuge BrunoPotenza.La Corte ha, inoltre, evidenziato che il giudice del rinvio non si eraconfrontato con l’ulteriore censura difensiva, fondata sulla circostanza che, con ildecreto del 14/03/2023, erano state restituite in favore di [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 125.000,00, sul presupposto della mancatadimostrazione della loro provenienza illecita.

Da tale dato discendeval’insufficienza logica dell’assunto secondo cui tutti i beni riconducibili aGiuseppina Potenza dovessero reputarsi illeciti solo perché provenienti dallamadre, a sua volta coniuge del proposto.Il nuovo annullamento con rinvio è stato, pertanto, disposto affinché laCorte di appello di Napoli, in diversa composizione, provvedesse a chiarire, da unlato, l’origine delle provviste bancarie presenti sul conto corrente intestato aGiuseppina Potenza e, dall’altro, il rapporto tra la pretesa derivazione illecita deiredditi della ricorrente, in quanto provenienti dalla madre, e l’accertata esistenzadi redditi leciti in capo a quest’ultima.5.

Con il provvedimento oggi impugnato, emesso in data 10/02/2026, laCorte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen.,ha rigettato l’appello promosso dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA],confermando la confisca disposta a suo carico con decreto 11/08/2018 delTribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione.6.

Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso per cassazione GiuseppinaPotenza, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con un unicomotivo, lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., per inosservanza del d.lgs. n. 159 del 2011.Secondo la ricorrente, la Corte napoletana, con il decreto da ultimoemesso, si sarebbe limitata a riproporre argomentazioni già poste a fondamentodei precedenti provvedimenti, senza procedere a una concreta rivalutazione dellaposizione della ricorrente e senza fornire adeguata risposta ai quesiti posti dallasentenza rescindente.La difesa aveva, in particolare, richiamato l’immobile sito in Ischia, alla viaBuonocore n. 42, quale causale del versamento degli assegni confluiti sul contocorrente oggetto di confisca, sostenendo che, in relazione alla provvista utilizzataper il previsto acquisto, fosse necessario valorizzare la ricostruzione svolta dalconsulente tecnico della difesa.

Secondo la prospettazione difensiva, l’omessavalutazione di tale ricostruzione aveva inciso sulla conferma della confiscadell’intera somma rinvenuta sul conto corrente acceso il 13/03/2015 pressol’istituto CheBanca, con saldo attivo di euro 61.273,00.

Si era rappresentato, alriguardo, che tale somma era frutto del versamento, da parte di Potenza, di dueassegni, dell’importo rispettivamente di euro 15.000,00 e di euro 45.000,00,ricevuti da un soggetto del tutto estraneo alla procedura in vista del previstoacquisto dell’indicata proprietà.7.

Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire lasua requisitoria scritta con la quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Preliminare è la ricognizione del perimetro devolutivo tracciato dallesentenze rescindenti, entro il quale soltanto va scrutinata la tenuta del decretooggi impugnato.La prima sentenza di annullamento, Sez. 5, n. 13216 del 1° marzo 2024,consente di delimitare con precisione il perimetro del giudizio rescissorio.In quella decisione, infatti, dopo avere scrutinato congiuntamente i ricorsiproposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dai figli del proposto, questaCorte, nel sintetizzare il motivo di ricorso avanzato specificamente nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], ne individuava il contenuto nei seguenti termini: «Conriferimento a [OSCURATO:PERSONA], la somma rinvenuta su un conto correnteconfiscato era frutto del versamento di due assegni da parte di un soggettoestraneo per il futuro acquisto di una proprietà» (pag. 5).La motivazione dell’annullamento era formulata in termini altrettantocircoscritti: «Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, in quanto - a fronte delledoglianze proposte con l'atto di appello di cui dà conto lo stesso decretoimpugnato (pagg. 6 - 7) - nessuna risposta è stata offerta dalla Corte di appellodi Napoli, sicché nei confronti di detta ricorrente il ricorso deve essere annullatocon rinvio alla Corte di appello di Napoli» (pag. 11).Ne consegue che il primo annullamento non rimetteva in discussionel’intera posizione patrimoniale della terza interessata, né imponeva una nuovavalutazione globale di tutti i beni alla stessa riferibili, ma era funzionale acolmare una ben individuata lacuna motivazionale: quella concernente laprovenienza della somma giacente sul conto corrente confiscato, indicata dalladifesa come derivante da due assegni versati da un soggetto estraneo allaprocedura.La seconda sentenza rescindente, Sez. 5, n. 17233 del 18/02/2025,muovendo dalla medesima carenza di risposta, ha ulteriormente precisato iquesiti devoluti al giudice del rinvio, disponendo l’annullamento affinché la Cortedi appello di Napoli fornisse risposta, da un lato, «all'origine delle provvistebancarie presenti sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA]» e, dall’altro, «alrapporto che sussiste tra la derivazione illecita dei redditi di [OSCURATO:PERSONA] quanto provenienti dalla madre [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di redditi leciti incapo a quest'ultima» (pag. 3).Tale pronuncia, dunque, non ampliava il thema decidendum oltre il nucleogià tracciato dalla prima rescindente, ma confermava che l’accertamentorichiesto riguardava la provvista bancaria oggetto di confisca e il solo profilo,logicamente collegato, della eventuale riferibilità di quella provvista adisponibilità provenienti dalla madre.Il giudizio rescissorio era, dunque, chiamato a colmare tali specifichecarenze motivazionali: da un lato, attraverso la verifica dell’origine dellaprovvista esistente sul conto corrente intestato alla terza interessata; dall’altro,mediante il necessario raccordo tra l’ipotizzata derivazione delle disponibilitàdella stessa da liberalità della madre [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza, incapo a quest’ultima, di somme già ritenute non riconducibili a provenienzaillecita.3.

La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha colmato lalacuna motivazionale rilevata dalle sentenze rescindenti, esaminando proprio iltema devoluto e rilevando, da un lato, la mancata prova della provenienza dellaprovvista bancaria da un soggetto terzo estraneo alla procedura e, dall’altro, lanon linearità della prospettazione difensiva, che in udienza aveva evocato unadiversa derivazione delle somme dalla madre [OSCURATO:PERSONA].La motivazione non si è, dunque, arrestata alla generica affermazione dellaprovenienza illecita dei beni della ricorrente per il solo rapporto familiare con ilproposto, ma ha individuato uno specifico profilo ostativo alla tesi difensiva,costituito dalla mancata dimostrazione della provenienza da terzo estraneo degliassegni indicati a giustificazione della somma di euro 61.273,00 presente sulconto corrente confiscato.A fronte di tale passaggio motivazionale, il ricorso si limita a riproporre latesi degli assegni provenienti da un soggetto estraneo, senza spiegare perché larisposta della Corte territoriale sarebbe meramente apparente o, comunque,inosservante del vincolo conformativo derivante dalle sentenze di annullamento.In particolare, la censura non si misura con il duplice rilievo posto afondamento del decreto impugnato: l’assenza di riscontri sulla provenienzaallegata e l’emersione, nel corso del giudizio di rinvio, di una diversa indicazionecirca l’origine delle somme.Ne deriva la mancanza di effettiva correlazione critica con la decisioneimpugnata.Il motivo è, pertanto, aspecifico, poiché non aggredisce la concreta ratiodel provvedimento impugnato e si risolve nella reiterazione di una prospettazioneche il giudice del rinvio ha disatteso con motivazione non inesistente némeramente apparente.Deve, sul punto, ribadirsi che, nel procedimento di prevenzione, il ricorsoper cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10,comma 3, e dell’art. 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ne consegueche, quanto al sindacato sulla motivazione, resta esclusa la deducibilità del viziodi manifesta illogicità di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,potendo essere fatta valere soltanto la mancanza assoluta di motivazione o lamotivazione meramente apparente.Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni unite, «nel procedimentodi prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione dilegge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423,richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (ed oradall'art. 10, terzo comma, per le misure personali, e 27, secondo comma, per lemisure reali, d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159)»; pertanto, «in tema di sindacatosulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimitàl'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso la motivazione omessa o deltutto apparente» (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247 – 01).Si è, inoltre, precisato che il vizio di omessa o apparente motivazionericorre solo quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elementopotenzialmente decisivo prospettato dalla parte, che, singolarmente considerato,sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 1, n. 6636del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016,Caliendo, Rv. 270080), ovvero quando il travisamento della prova per omissione,altrimenti estraneo al giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzionereali, abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate oricostruite in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazioneinesistente o apparente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968del 06/07/2020, P.G. c.

Noviello, Rv. 279435).Nel caso di specie, una motivazione esiste ed è specificamente calibratasulle indicazioni provenienti dalle sentenze rescindenti: la Corte territoriale haesaminato la deduzione relativa alla provenienza della provvista del contocorrente, ha ritenuto non provata la provenienza da terzo estraneo e ha conclusocoerentemente che «le provviste per l’acquisto dell’immobile di Ischia e per ilconto corrente acceso presso l’Unicredit negli anni 2014/2015 non possono cheessere imputate agli illeciti introiti del padre, [OSCURATO:PERSONA], non avendo PotenzaGiuseppina sufficienti redditi per poterne giustificare la fonte» (pag. 9,provvedimento impugnato).Il ricorso, invece, non individua alcuna violazione di legge, ma pretendeuna nuova lettura del materiale difensivo e della provenienza degli assegni,sollecitando un sindacato non consentito in questa sede e, comunque, omettendodi confrontarsi con la ragione fondante del provvedimento impugnato.La censura è, dunque, aspecifica e meramente reiterativa.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 10/02/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 14/03/2023, la Corte di appello di Napoli,pronunciando sull’impugnazione proposta avverso il decreto del 11/08/2018 delTribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, confermava, per quantoancora rileva, la confisca dei beni intestati a [OSCURATO:PERSONA], figlia delproposto [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento di primo grado aveva applicato aquest’ultimo la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nelcomune di residenza per la durata di cinque anni e aveva disposto la confisca didiversi cespiti formalmente intestati ai familiari del proposto, tra cui la ricorrente;la Corte territoriale, pur riducendo ad anni tre e mesi sei la durata della misurapersonale e disponendo la restituzione di alcuni beni, confermava nel restol’impianto ablatorio, mantenendo ferma la confisca relativa alla posizione dellaterza interessata.2. Investita del ricorso proposto anche dalla terza interessata GiuseppinaPotenza, la Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 1° marzo 2024, n.13216, annullava il decreto con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],a fronte della mancata risposta, da parte della Corte napoletana, alle doglianzeproposte con l’atto di appello.3. Con decreto del 9 luglio 2024, la Corte di appello di Napoli, in sede dirinvio, confermava la confisca sui beni di [OSCURATO:PERSONA].4. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 17233 del18/02/2025, ha nuovamente annullato il decreto 9 luglio 2024, rilevando che ilgiudice del rinvio non aveva dato effettiva risposta alle specifiche doglianzeproposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], già poste a fondamento delprecedente annullamento.In particolare, la Corte ha osservato che la difesa aveva dedotto come lasomma di euro 61.273,00, rinvenuta sul conto corrente intestato alla ricorrente -oggetto di confisca - fosse costituita dal versamento di due assegni, dell’importorispettivamente di euro 15.000,00 e di euro 45.000,00, ricevuti da un soggettoestraneo alla procedura in vista del futuro acquisto di un immobile sito in Ischia,alla via Buonocore n. 42.Su tale puntuale allegazione, secondo la Cassazione, il decreto impugnatonon aveva fornito una risposta specifica, essendosi limitato ad affermare, intermini assertivi, la mancanza di una giustificazione lecita della titolarità dellesomme, ricondotte genericamente ad atti di liberalità della madre [OSCURATO:PERSONA] MariaAragione, a loro volta reputati provenienti dalle attività illecite del coniuge BrunoPotenza.La Corte ha, inoltre, evidenziato che il giudice del rinvio non si eraconfrontato con l’ulteriore censura difensiva, fondata sulla circostanza che, con ildecreto del 14/03/2023, erano state restituite in favore di [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 125.000,00, sul presupposto della mancatadimostrazione della loro provenienza illecita. Da tale dato discendeval’insufficienza logica dell’assunto secondo cui tutti i beni riconducibili aGiuseppina Potenza dovessero reputarsi illeciti solo perché provenienti dallamadre, a sua volta coniuge del proposto.Il nuovo annullamento con rinvio è stato, pertanto, disposto affinché laCorte di appello di Napoli, in diversa composizione, provvedesse a chiarire, da unlato, l’origine delle provviste bancarie presenti sul conto corrente intestato aGiuseppina Potenza e, dall’altro, il rapporto tra la pretesa derivazione illecita deiredditi della ricorrente, in quanto provenienti dalla madre, e l’accertata esistenzadi redditi leciti in capo a quest’ultima.5. Con il provvedimento oggi impugnato, emesso in data 10/02/2026, laCorte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen.,ha rigettato l’appello promosso dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA],confermando la confisca disposta a suo carico con decreto 11/08/2018 delTribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione.6. Avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso per cassazione GiuseppinaPotenza, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con un unicomotivo, lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., per inosservanza del d.lgs. n. 159 del 2011.Secondo la ricorrente, la Corte napoletana, con il decreto da ultimoemesso, si sarebbe limitata a riproporre argomentazioni già poste a fondamentodei precedenti provvedimenti, senza procedere a una concreta rivalutazione dellaposizione della ricorrente e senza fornire adeguata risposta ai quesiti posti dallasentenza rescindente.La difesa aveva, in particolare, richiamato l’immobile sito in Ischia, alla viaBuonocore n. 42, quale causale del versamento degli assegni confluiti sul contocorrente oggetto di confisca, sostenendo che, in relazione alla provvista utilizzataper il previsto acquisto, fosse necessario valorizzare la ricostruzione svolta dalconsulente tecnico della difesa. Secondo la prospettazione difensiva, l’omessavalutazione di tale ricostruzione aveva inciso sulla conferma della confiscadell’intera somma rinvenuta sul conto corrente acceso il 13/03/2015 pressol’istituto CheBanca, con saldo attivo di euro 61.273,00. Si era rappresentato, alriguardo, che tale somma era frutto del versamento, da parte di Potenza, di dueassegni, dell’importo rispettivamente di euro 15.000,00 e di euro 45.000,00,ricevuti da un soggetto del tutto estraneo alla procedura in vista del previstoacquisto dell’indicata proprietà.7. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire lasua requisitoria scritta con la quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Preliminare è la ricognizione del perimetro devolutivo tracciato dallesentenze rescindenti, entro il quale soltanto va scrutinata la tenuta del decretooggi impugnato.La prima sentenza di annullamento, Sez. 5, n. 13216 del 1° marzo 2024,consente di delimitare con precisione il perimetro del giudizio rescissorio.In quella decisione, infatti, dopo avere scrutinato congiuntamente i ricorsiproposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dai figli del proposto, questaCorte, nel sintetizzare il motivo di ricorso avanzato specificamente nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], ne individuava il contenuto nei seguenti termini: «Conriferimento a [OSCURATO:PERSONA], la somma rinvenuta su un conto correnteconfiscato era frutto del versamento di due assegni da parte di un soggettoestraneo per il futuro acquisto di una proprietà» (pag. 5).La motivazione dell’annullamento era formulata in termini altrettantocircoscritti: «Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, in quanto - a fronte delledoglianze proposte con l'atto di appello di cui dà conto lo stesso decretoimpugnato (pagg. 6 - 7) - nessuna risposta è stata offerta dalla Corte di appellodi Napoli, sicché nei confronti di detta ricorrente il ricorso deve essere annullatocon rinvio alla Corte di appello di Napoli» (pag. 11).Ne consegue che il primo annullamento non rimetteva in discussionel’intera posizione patrimoniale della terza interessata, né imponeva una nuovavalutazione globale di tutti i beni alla stessa riferibili, ma era funzionale acolmare una ben individuata lacuna motivazionale: quella concernente laprovenienza della somma giacente sul conto corrente confiscato, indicata dalladifesa come derivante da due assegni versati da un soggetto estraneo allaprocedura.La seconda sentenza rescindente, Sez. 5, n. 17233 del 18/02/2025,muovendo dalla medesima carenza di risposta, ha ulteriormente precisato iquesiti devoluti al giudice del rinvio, disponendo l’annullamento affinché la Cortedi appello di Napoli fornisse risposta, da un lato, «all'origine delle provvistebancarie presenti sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA]» e, dall’altro, «alrapporto che sussiste tra la derivazione illecita dei redditi di [OSCURATO:PERSONA] quanto provenienti dalla madre [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di redditi leciti incapo a quest'ultima» (pag. 3).Tale pronuncia, dunque, non ampliava il thema decidendum oltre il nucleogià tracciato dalla prima rescindente, ma confermava che l’accertamentorichiesto riguardava la provvista bancaria oggetto di confisca e il solo profilo,logicamente collegato, della eventuale riferibilità di quella provvista adisponibilità provenienti dalla madre.Il giudizio rescissorio era, dunque, chiamato a colmare tali specifichecarenze motivazionali: da un lato, attraverso la verifica dell’origine dellaprovvista esistente sul conto corrente intestato alla terza interessata; dall’altro,mediante il necessario raccordo tra l’ipotizzata derivazione delle disponibilitàdella stessa da liberalità della madre [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza, incapo a quest’ultima, di somme già ritenute non riconducibili a provenienzaillecita.3. La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha colmato lalacuna motivazionale rilevata dalle sentenze rescindenti, esaminando proprio iltema devoluto e rilevando, da un lato, la mancata prova della provenienza dellaprovvista bancaria da un soggetto terzo estraneo alla procedura e, dall’altro, lanon linearità della prospettazione difensiva, che in udienza aveva evocato unadiversa derivazione delle somme dalla madre [OSCURATO:PERSONA].La motivazione non si è, dunque, arrestata alla generica affermazione dellaprovenienza illecita dei beni della ricorrente per il solo rapporto familiare con ilproposto, ma ha individuato uno specifico profilo ostativo alla tesi difensiva,costituito dalla mancata dimostrazione della provenienza da terzo estraneo degliassegni indicati a giustificazione della somma di euro 61.273,00 presente sulconto corrente confiscato.A fronte di tale passaggio motivazionale, il ricorso si limita a riproporre latesi degli assegni provenienti da un soggetto estraneo, senza spiegare perché larisposta della Corte territoriale sarebbe meramente apparente o, comunque,inosservante del vincolo conformativo derivante dalle sentenze di annullamento.In particolare, la censura non si misura con il duplice rilievo posto afondamento del decreto impugnato: l’assenza di riscontri sulla provenienzaallegata e l’emersione, nel corso del giudizio di rinvio, di una diversa indicazionecirca l’origine delle somme.Ne deriva la mancanza di effettiva correlazione critica con la decisioneimpugnata.Il motivo è, pertanto, aspecifico, poiché non aggredisce la concreta ratiodel provvedimento impugnato e si risolve nella reiterazione di una prospettazioneche il giudice del rinvio ha disatteso con motivazione non inesistente némeramente apparente.Deve, sul punto, ribadirsi che, nel procedimento di prevenzione, il ricorsoper cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10,comma 3, e dell’art. 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegueche, quanto al sindacato sulla motivazione, resta esclusa la deducibilità del viziodi manifesta illogicità di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,potendo essere fatta valere soltanto la mancanza assoluta di motivazione o lamotivazione meramente apparente.Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni unite, «nel procedimentodi prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione dilegge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423,richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (ed oradall'art. 10, terzo comma, per le misure personali, e 27, secondo comma, per lemisure reali, d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159)»; pertanto, «in tema di sindacatosulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimitàl'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso la motivazione omessa o deltutto apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247 – 01).Si è, inoltre, precisato che il vizio di omessa o apparente motivazionericorre solo quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elementopotenzialmente decisivo prospettato dalla parte, che, singolarmente considerato,sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 1, n. 6636del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016,Caliendo, Rv. 270080), ovvero quando il travisamento della prova per omissione,altrimenti estraneo al giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzionereali, abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate oricostruite in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazioneinesistente o apparente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968del 06/07/2020, P.G. c. Noviello, Rv. 279435).Nel caso di specie, una motivazione esiste ed è specificamente calibratasulle indicazioni provenienti dalle sentenze rescindenti: la Corte territoriale haesaminato la deduzione relativa alla provenienza della provvista del contocorrente, ha ritenuto non provata la provenienza da terzo estraneo e ha conclusocoerentemente che «le provviste per l’acquisto dell’immobile di Ischia e per ilconto corrente acceso presso l’Unicredit negli anni 2014/2015 non possono cheessere imputate agli illeciti introiti del padre, [OSCURATO:PERSONA], non avendo PotenzaGiuseppina sufficienti redditi per poterne giustificare la fonte» (pag. 9,provvedimento impugnato).Il ricorso, invece, non individua alcuna violazione di legge, ma pretendeuna nuova lettura del materiale difensivo e della provenienza degli assegni,sollecitando un sindacato non consentito in questa sede e, comunque, omettendodi confrontarsi con la ragione fondante del provvedimento impugnato.La censura è, dunque, aspecifica e meramente reiterativa.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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