CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 30815/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 2385-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOpresso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 6880/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2015 R.G.N. 1793/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza pubblicata il 10 dicembre 2015 la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato le domande da costui formulate e dirette al mantenimento dell'intero assegno personale ex [OSCURATO:PERSONA] (in seguito: RID), pari a C. 12.720,64 annui, nonché al riconoscimento dell'indennità di risultato già prevista presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (d'ora in poi anche PCM); 2. il ricorrente, ingegnere a riposo dal 2011, dirigente di seconda fascia del RID, ente soppresso con l'art. 2 D.L. n. 262/2006, conv. in legge n. 286/2006, con previsione della confluenza del personale presso il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti (in seguito: MIT) e conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento, aveva chiesto affermarsi il suo diritto a conservare il trattamento economico più favorevole maturato e, segnatamente, a vedersi riconosciuto il mantenimento o la «non riassorbibilità» dell'intero assegno personale ex RID e dell'indennità di risultato erogata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (d'ora in poi anche PCM); 3. la Corte territoriale ha condiviso «il percorso logico-giuridico e le conclusioni» alle quali era pervenuto il Tribunale in ordine al difetto di legittimazione passiva della PCM, essendo il dirigente in menzione transitato ex lege al MIT e, premessa l'applicabilità del principio generale della riassorbibilità dell'assegno personale, evidenziava che «la retribuzione di risultato fosse in ogni caso oggetto di valutazioni discrezionali del datore di lavoro»; richiamava altresì i principi di matrice comunitaria - segnatamente, la direttiva n. 77/187/CEE - secondo cui i lavoratori coinvolti in un trasferimento non debbono per ciò solo essere collocati in una posizione meno favorevole, donde la necessità per il giudice di raffrontare la posizione economica globalmente attribuita presso il cessionario rispetto a quella anteatta; osservava (d'altro canto) che al dipendente trasferito si applicava altresì il contratto collettivo dell'amministrazione cessionaria, salvo il divieto di reformatio in pejus del trattamento retributivo, ivi compresi gli assegni ad personam in godimento, che erano nondimeno destinati a restare riassorbiti i n. 02385/2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] negli incrementi stipendiali successivi spettanti ai dipendenti dell'amministrazione cessionaria, ciò anche al fine di assicurare parità di trattamento di tutti i dipendenti del medesimo soggetto ex art. 45 d. Igs. n. 165/2001; evidenziava che, nel caso in esame, valutato il trattamento retributivo globale e in assenza di prova circa una deroga normativa al principio della riassorbibilità del trattamento più favorevole o in ordine alla spettanza della retribuzione di risultato nell'amministrazione cessionaria o, ancora, con riferimento alla «sussistenza di un decremento retributivo complessivo sostanziale», la domanda del Drusco andava necessariamente disattesa; 4. per la cassazione della sentenza il Drusco ha proposto ricorso sulla base di un solo motivo; le Amministrazioni intimate non hanno presentato controricorso, ma solo memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., si denuncia la violazione o falsa applicazione della direttiva n. 77/187/CEE, degli artt. 2, 30, 31 e 45 del d. Igs. n. 165/2001, dell'art. 2112 cod. civ. e dell'art. 44 CCNL [OSCURATO:PERSONA] per il personale dirigente dell'Area 1, del 5 aprile 2001, nonché contraddittoria o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; deduce, in sintesi, che per evitare la violazione della direttiva preindicata il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare «se il trattamento complessivo goduto dal Drusco, immediatamente prima del trasferimento dal RID al MIT, fosse più favorevole» rispetto a quello attribuito dalla cessionaria e, «preso atto dell'effettivo peggioramento», accogliere la domanda «di mantenimento del trattamento economico di cui al CCNL e al contratto integrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri applicato presso il RID fino al 24.1.2008», data di immissione nei quadri del MIT; 2. il motivo, con cui si afferma che una più corretta ricostruzione in fatto del giudice d'appello avrebbe consentito di desumere la contrarietà del dictum giudiziale alla disciplina richiamata, è destituito di fondamento; - 9 n. 02385/2016 R.G. Consigliere est. Sa, ciaro come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata «male» applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass.n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, ove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e la censura è attratta inevitabilmente entro i confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che, appunto, postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (Cass. 3.5.2022, n. 13897); nella specie, parte ricorrente, lungi dall'individuare l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale a fronte di un accertamento di fatto incontestato, osserva piuttosto che, se la Corte di merito avesse verificato l'effettivo (a suo dire) peggioramento del trattamento economico complessivo del Drusco, avrebbe necessariamente dovuto, onde evitare il conflitto con la direttiva 77/187/CEE, accogliere la domanda; 3. il motivo poi, nella parte in cui evoca il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., trascura di considerare che la disposizione non può essere richiamata, ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., con un ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che conferma la decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare, invero, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado, e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v., ex multis, Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20944 del 2019; Cass. n. 268 del 2021; Cass. n.n. 02385/2016 R.G. Consigliere est. Sal • 29002 del 2021; Cass. n. 25027 del 2021) e deve ovviamente farlo nell'atto introduttivo del giudizio di cassazione, non potendo il vizio essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, c. 2, cod. proc. civ., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 cod. proc. civ., sussistendo identità di ratio - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 2018; tra le altre: Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016); 4. la sentenza impugnata si appalesa immune da censure, essendosi uniformata ai principi di diritto espressi da questa Corte (Cass. 30.9.2020, n. 20918): in realtà, per effetto del richiamato art. 2 D.L. n. 262/2006, si è verificato un passaggio di personale riconducibile alla previsione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 il quale, a sua volta, rinvia all'art. 2112 cod. civ., che comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, immediatamente applicabili al rapporto, perché la momentanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente è limitata, dal terzo comma dell'art. 2112 cod. civ., alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza, questa, esclusa nell'impiego pubblico contrattualizzato dall'operatività della disciplina dettata, quanto alla contrattazione, dal d.lgs. n. 165/2001 (cfr. fra le più recenti per l'impiego pubblico Cass. n. 6756/2020 e per l'impiego privato Cass. n. 19303/2015); ecco allora che la pretesa secondo cui il rapporto di impiego dovrebbe continuare ad essere disciplinato dalla contrattazione per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, pur dopo il passaggio alle dipendenze del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], è destituita di fondamento, perché contrasta con i principi di diritto sopra enunciati, principi che non sono stati derogati dalla previsione della conservazione dello «stato giuridico ed economico in godimento»: con detta espressione il legislatore non ha certo inteso cristallizzare (come opina il ricorrente) la disciplina dei rapporti del personale trasferito né prevedere un regime speciale rispetto a quello generale dettato dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, avendo solo perseguito l'obiettivo di ribadire la n. 02385/2016 R.G. Consigliere est. S , . aro i continuità dei rapporti, il che implica il mantenimento del livello retributivo raggiunto, dell'anzianità e della qualifica, al fine di salvaguardare la posizione già acquisita e di scongiurare mutamenti in peius del trattamento economico e della professionalità (qui non riscontrati, si noti, dal giudice d'appello); a riguardo, è stato anche perspicuamente affermato che il dipendente che transiti, come nella fattispecie, da un ente pubblico allo Stato o viceversa non ha diritto a percepire l'assegno ad personam previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art.3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, atteso che detta norma non esprime un principio di carattere generale e si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali (Cass. n. 17645/2009 e Cass. n. 19437/2018); 5. segue (or dunque) la reiezione del ricorso; le spese del giudizio di legittimità sono liquidate in favore delle Amministrazioni intimate tenendo conto dell'attività in concreto espletata, limitata al deposito della sola memoria ex art. 380 bis, comma 1, cod. proc. civ.: si consideri in proposito che in tema di rito camerale di legittimità di cui all'art. 1-bis della I. n. 197 del 2016, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa norma, anche ai ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio (tale era il ricorso oggi in esame), alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all'art.111 Cost. oltre che dell'art. 6 CEDU (cfr. Cass. n. 4906/2017 e successive conformi); 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.n. 02385/2016 R.G. Consigliere est. S sciaro P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in €. 1.500,00 per compensi professionali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ric