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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02206/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 dicembre 2019 la Corte di Appello di Catanzaro, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 e quindi in parziale riforma della sentenza del 9 novembre 2016 del Tribunale di Catanzaro resa in esito a giudizio abbreviato celebrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato rispettivamente in anni tre mesi uno giorni dieci di reclusione e euro dodicimila di multa per il primo, ed in anni due mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa per gli altri tre imputati la pena inflitta per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 atteso il trasporto di circa un chilogrammo e mezzo di eroina già suddivisa in tre involucri, altresì applicando a [OSCURATO:PERSONA] la sola interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e revocando per tutti le ulteriori pene accessorie.

2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, ciascuno articolato su un motivo di impugnazione.

3. Ricorso Habibi

3.1. Il ricorrente ha dedotto vizio motivazionale, assumendo che la brevissima distanza intercorrente tra i due veicoli coinvolti (il primo senza lo stupefacente, con la presenza a bordo del ricorrente, di Kasa e di Shaba; il secondo con lo stupefacente, condotto da [OSCURATO:PERSONA] unico occupante del mezzo) era tale da non consentire alcuna utile funzione di vedetta, in quanto non vi sarebbe stata la possibilità temporale di manovre elusive.

In ragione di ciò, il ragionamento della Corte territoriale, quanto alla comune provenienza pugliese degli occupanti, doveva considerarsi viziato.

4. [OSCURATO:PERSONA] e Kasa (avvocato [OSCURATO:PERSONA])

4.1. I ricorrenti, allegando violazione di legge e vizio motivazionale, hanno censurato la sentenza impugnata fondata in realtà sull'assioma "non poteva non sapere", non sussistendo infatti prova sicura circa la consapevolezza della presenza della droga nell'altra autovettura, ancorché condotta da un connazionale albanese proveniente dalla medesima zona di residenza, laddove la stessa ridotta distanza tra i veicoli non avrebbe consentito di porre in essere manovre diversive di emergenza.

5. [OSCURATO:PERSONA] e Kasa (avvocato [OSCURATO:PERSONA])

5.1. Quanto a Kasa, è stata ribadita l'estrema inutile vicinanza dei due veicoli, in relazione alla funzione di vedetta del veicolo privo di stupefacente.

Né la circostanza che le due vetture avessero proceduto nella medesima posiziope a partire dalla strada di collegamento con la Puglia rappresentava prova che le stesse fossero partite assieme da tale regione.

5.1.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], appariva illogica la maggiore dosimetria sanzionatoria solamente in ragione del fatto che trasportava materialmente lo stupefacente, essendo il gruppo - in tesi - animato dai medesimi interessi.

6. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO7.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va accolto, mentre i ricorsi degli altri imputati sono inammissibili.

8. In relazione alle doglianze proposte da Habibi, Kasa e Shaba (da esaminare congiuntamente attesa la sostanziale sovrapposizione delle doglianze), è anzitutto nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Ciò posto, la lettura del materiale processuale operata dalla sentenza impugnata (la quale si pone in strutturale integrazione con la prima decisione, che ha risolto nei medesimi termini la questione di penale responsabilità a titolo concorsuale, cfr. ad es.

Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303) appare logicamente esente da censura.

Per un verso risulta che solamente l'Habibi abbia tentato, in sede di giudizio d'appello, di giustificare la presenza sua e di Shaba nell'autovettura condotta dal Kasa (questi ultimi due peraltro - il Kasa ha rilasciato inizialmente solo spontanee dichiarazioni, sottraendosi pertanto a qualsivoglia confronto - si erano sempre avvalsi della facoltà di non rispondere, sì che neppure hanno riscontrato le affermazioni del coimputato, il quale a sua volta null'altro aveva inteso dichiarare in precedenza).

D'altro canto i rilievi dei Giudici del merito appaiono del tutto congrui e correttamente articolati nell'interpretare movimenti e finalità del mini-corteo di veicoli, che per centinaia di chilometri e per almeno tre ore di viaggio si era così dipanato, con le due autovetture ripetutamente osservate procedere alla medesima andatura e nella stessa posizione di marcia, la prima con tre persone a bordo e la seconda col solo guidatore [OSCURATO:PERSONA], ma con la partita di stupefacente occultata all'interno del veicolo.

Mentre le comuni provenienze degli imputati (albanese di origine e pugliese di residenza) e l'assenza di loro plausibili e riscontrate giustificazioni ad un siffatto peregrinare sulla rete stradale calabrese hanno ulteriormente rafforzato la logica conclusione che un veicolo fosse semplicemente destinato a fornire da supporto all'altro (a nulla rilevando che, in definitiva, la funzione di staffetta sia malamente naufragata, visto che l'intervento di p.g. era stato preceduto da lungo monitoraggio, tale da escludere ogni casualità nell'operazione dell'Arma e da azzerare sostanzialmente la possibilità di effettuare manovre diversive).8.1.

Le censure dei tre ricorrenti - i quali in definitiva si sono limitati a contrastare il lineare percorso argomentativo delle decisioni gravate - si presentano pertanto manifestamente infondate.

9. Per quanto invece riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la comune determinazione illecita con i coimputati - il ricorrente si è infatti doluto solamente del trattamento sanzionatorio - rende di per sé contraddittoria una più grave dosimetria della pena, tra l'altro non riconosciuta in primo grado ed invece affermata in appello sul presupposto, non dimostrato e non giustificato, di una maggiore gravità della condotta tenuta dall'odierno ricorrente.

Alla stregua pertanto dell'osservazione che precede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla misura della pena, da rideterminarsi nella comune quantificazione di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa.

10. La manifesta infondatezza delle residue impugnazioni (v. supra) non può invece che comportare l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e ,carico di ciascuno dei predetti ricorrenti, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 dicembre 2019 la Corte di Appello di Catanzaro, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 e quindi in parziale riforma della sentenza del 9 novembre 2016 del Tribunale di Catanzaro resa in esito a giudizio abbreviato celebrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato rispettivamente in anni tre mesi uno giorni dieci di reclusione e euro dodicimila di multa per il primo, ed in anni due mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa per gli altri tre imputati la pena inflitta per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 atteso il trasporto di circa un chilogrammo e mezzo di eroina già suddivisa in tre involucri, altresì applicando a [OSCURATO:PERSONA] la sola interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e revocando per tutti le ulteriori pene accessorie. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, ciascuno articolato su un motivo di impugnazione. 3. Ricorso Habibi 3.1. Il ricorrente ha dedotto vizio motivazionale, assumendo che la brevissima distanza intercorrente tra i due veicoli coinvolti (il primo senza lo stupefacente, con la presenza a bordo del ricorrente, di Kasa e di Shaba; il secondo con lo stupefacente, condotto da [OSCURATO:PERSONA] unico occupante del mezzo) era tale da non consentire alcuna utile funzione di vedetta, in quanto non vi sarebbe stata la possibilità temporale di manovre elusive. In ragione di ciò, il ragionamento della Corte territoriale, quanto alla comune provenienza pugliese degli occupanti, doveva considerarsi viziato. 4. [OSCURATO:PERSONA] e Kasa (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) 4.1. I ricorrenti, allegando violazione di legge e vizio motivazionale, hanno censurato la sentenza impugnata fondata in realtà sull'assioma "non poteva non sapere", non sussistendo infatti prova sicura circa la consapevolezza della presenza della droga nell'altra autovettura, ancorché condotta da un connazionale albanese proveniente dalla medesima zona di residenza, laddove la stessa ridotta distanza tra i veicoli non avrebbe consentito di porre in essere manovre diversive di emergenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] e Kasa (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) 5.1. Quanto a Kasa, è stata ribadita l'estrema inutile vicinanza dei due veicoli, in relazione alla funzione di vedetta del veicolo privo di stupefacente. Né la circostanza che le due vetture avessero proceduto nella medesima posiziope a partire dalla strada di collegamento con la Puglia rappresentava prova che le stesse fossero partite assieme da tale regione. 5.1.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], appariva illogica la maggiore dosimetria sanzionatoria solamente in ragione del fatto che trasportava materialmente lo stupefacente, essendo il gruppo - in tesi - animato dai medesimi interessi. 6. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va accolto, mentre i ricorsi degli altri imputati sono inammissibili. 8. In relazione alle doglianze proposte da Habibi, Kasa e Shaba (da esaminare congiuntamente attesa la sostanziale sovrapposizione delle doglianze), è anzitutto nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Ciò posto, la lettura del materiale processuale operata dalla sentenza impugnata (la quale si pone in strutturale integrazione con la prima decisione, che ha risolto nei medesimi termini la questione di penale responsabilità a titolo concorsuale, cfr. ad es. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303) appare logicamente esente da censura. Per un verso risulta che solamente l'Habibi abbia tentato, in sede di giudizio d'appello, di giustificare la presenza sua e di Shaba nell'autovettura condotta dal Kasa (questi ultimi due peraltro - il Kasa ha rilasciato inizialmente solo spontanee dichiarazioni, sottraendosi pertanto a qualsivoglia confronto - si erano sempre avvalsi della facoltà di non rispondere, sì che neppure hanno riscontrato le affermazioni del coimputato, il quale a sua volta null'altro aveva inteso dichiarare in precedenza). D'altro canto i rilievi dei Giudici del merito appaiono del tutto congrui e correttamente articolati nell'interpretare movimenti e finalità del mini-corteo di veicoli, che per centinaia di chilometri e per almeno tre ore di viaggio si era così dipanato, con le due autovetture ripetutamente osservate procedere alla medesima andatura e nella stessa posizione di marcia, la prima con tre persone a bordo e la seconda col solo guidatore [OSCURATO:PERSONA], ma con la partita di stupefacente occultata all'interno del veicolo. Mentre le comuni provenienze degli imputati (albanese di origine e pugliese di residenza) e l'assenza di loro plausibili e riscontrate giustificazioni ad un siffatto peregrinare sulla rete stradale calabrese hanno ulteriormente rafforzato la logica conclusione che un veicolo fosse semplicemente destinato a fornire da supporto all'altro (a nulla rilevando che, in definitiva, la funzione di staffetta sia malamente naufragata, visto che l'intervento di p.g. era stato preceduto da lungo monitoraggio, tale da escludere ogni casualità nell'operazione dell'Arma e da azzerare sostanzialmente la possibilità di effettuare manovre diversive).8.1. Le censure dei tre ricorrenti - i quali in definitiva si sono limitati a contrastare il lineare percorso argomentativo delle decisioni gravate - si presentano pertanto manifestamente infondate. 9. Per quanto invece riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la comune determinazione illecita con i coimputati - il ricorrente si è infatti doluto solamente del trattamento sanzionatorio - rende di per sé contraddittoria una più grave dosimetria della pena, tra l'altro non riconosciuta in primo grado ed invece affermata in appello sul presupposto, non dimostrato e non giustificato, di una maggiore gravità della condotta tenuta dall'odierno ricorrente. Alla stregua pertanto dell'osservazione che precede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla misura della pena, da rideterminarsi nella comune quantificazione di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa. 10. La manifesta infondatezza delle residue impugnazioni (v. supra) non può invece che comportare l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e ,carico di ciascuno dei predetti ricorrenti, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processu
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