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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26808/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso è formulato in maniera totalmentegenerica, non essendo sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria,perché non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e non siconiuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delleragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzatanon solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delleragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, perl'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso è formulato in maniera totalmentegenerica, non essendo sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria,perché non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e non siconiuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delleragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzatanon solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delleragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, perl'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26808/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris