CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 44859/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico, articolato motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. (e la mancata riqualificazione come ragion fattasi), nonché la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., è meramente reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese - con un apparato argomentativo coerente con il compendio istruttorio, conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte e privo di vizi logico-giuridici - e comunque manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di appello rileva correttamente che: a) l'autovettura era intestata e in uso alla persona offesa; b) non si conoscono eventuali accordi tra l'imputato e la convivente in base ai quali la macchina fosse stata solo temporaneamente messa a disposizione di quest'ultima (anzi l'ipotesi difensiva è smentita dal contenuto dei messaggi scambiati tra imputato e persona offesa); c) non può concedersi la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., a fronte di un reato plurioffensivo, in quanto la somma versata non compensa integralmente i danni a questa inferti con la sottrazione dell'autovettura (restituita con il motore fuso), né quelli morali derivanti dalle lesioni inferte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 29 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente