CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2025
Cassazione n. 23780/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 09/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torinonel procedimento relativo aRAPISARDA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1955udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 09 settembre 2025 il Tribunale disorveglianza di Torino, accogliendo il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto inregime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ha ordinato alla direzione della Casacircondariale di Cuneo di consentire al medesimo l'acquisto, a sue spese, di unfrigorifero ove conservare i cibi acquistati in sopravvitto, da collocare nella cella osubito fuori di essa, previo isolamento delle parti elettriche e utilizzando leprocedure necessarie per le ragioni di sicurezza.Il Tribunale ha ritenuto che il diritto soggettivo del detenuto ad una sanaalimentazione, che prevede il suo diritto di cucinare cibi, comprenda anche ildiritto a conservarli in modo adeguato, conservazione che non è assicuratadall'uso delle borse termiche, in cui la temperatura sale con il passaggio delle oree con la perdita di efficacia delle mattonelle refrigeranti, potendo anche superarela soglia di 4 C°, oltre la quale è più facile la proliferazione di batteri. Secondo ilTribunale, non vi sono ragioni di sicurezza che ostino all'acquisto del frigorifero,che è stato anzi consentito da una circolare del DAP, peraltro non vincolante,essendosi accertato che i quadri elettrici del carcere di Cuneo sono sufficienti asopportare il carico aggiuntivo, che può essere previsto il pagamento da partedel detenuto dell'energia elettrica consumata, e che si possono sigillare le partielettriche e meccaniche, così come avviene per gli altri elettrodomestici.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, permezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la carenza del potere di intervento delgiudice di sorveglianza, non vertendosi in materia di esercizio di un dirittosoggettivo.L'ordinamento penitenziario non contiene norme che prevedano l'acquisto difrigoriferi, ma ai detenuti è consentito l'uso di borse-frigo, in cui la catena delfreddo è assicurata dall'inserimento di mattonelle refrigeranti; comunque èvietato ai detenuti di acquistare e detenere cibi in quantità superiore allenecessità unipersonali, e di accumularli in quantità superiore al fabbisognosettimanale. Pertanto, in assenza di una norma, non vi è alcun obbligo, perl'amministrazione penitenziaria, di mettere a disposizione dei detenuti unfrigorifero. L'amministrazione deve garantire il rispetto del diritto alla salute, cherisulta adeguatamente tutelato dalla messa a disposizione delle borse termiche,non avendo l'ordinanza impugnata accertato la loro inidoneità sotto tale profilo,idoneità più volte ritenuta sussistente da altri uffici di sorveglianza. Anche laCorte di cassazione ha ripetutamente annullato ordinanze che autorizzavanol'acquisto di un frigorifero da parte del detenuto, evidenziando che, essendocomunque assicurata la conservazione dei cibi mediante l'uso di borse termiche,quello che si voleva tutelare non era il diritto alla salute, ma l'interesse deldetenuto a tutelare tale diritto con modalità diverse da quelle, altrettanto valide,previste dall'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria.2.2. Con il secondo motivo del ricorso deduce la contraddittorietà e lamanifesta illogicità della motivazione.L'ordinanza ha reso una motivazione illogica e contraddittoria, sindacando ilmerito di una scelta discrezionale dell'[OSCURATO:PERSONA], e così esorbitando dailimiti del proprio potere.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. Il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. è diretto avalutare, ai sensi dell'art. 69-bis, comma 6, lett. b), Ord. pen., l'inosservanza, daparte dell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, di norme di legge o regolamentari dallaquale derivi al detenuto «un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti».Il diritto alla salute, anche per il detenuto sottoposto al regime di cui all'art.41-bis Ord. pen., costituisce un diritto soggettivo meritevole di tutela ai sensidell'art. 35-bis Ord. pen., così come il diritto ad una sana alimentazione, che necostituisce il corollario. E' corretta l'affermazione che tale diritto si estenda allaconservazione dei cibi, che deve perciò essere assicurata in modo idoneo esicuro. L'[OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riportato nell'ordinanzaimpugnata, anche nella Casa circondariale di Cuneo tutela tale diritto fornendoad ogni detenuto, su sua richiesta, una borsa termica in cui il mantenimento diuna temperatura non superiore ai 4 C° avviene mediante l'inserimento dimattonelle refrigeranti, che dopo alcune ore devono essere sostituite con altrepreviamente raffreddate, al fine di evitare eccessivi sbalzi di temperaturaall'interno della borsa stessa. Questa modalità di conservazione, comunementeusata anche in libertà per custodire il cibo per diverse ore al di fuori delfrigorifero, appare idonea e funzionale alle necessità dei detenuti, ai quali èvietato acquistare e conservare cibi in quantità superiore alle proprie necessitàsettimanali.L'ordinanza impugnata non afferma la sussistenza di un generale dirittosoggettivo del detenuto all'acquisto o all'utilizzo di un frigorifero, sussistenza chequesta Corte ha ripetutamente negato nelle sue pronunce, a partire dallasentenza Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 283974 secondo cui«In tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen.,è legittimo il diniego opposto dall'amministrazione penitenziaria alla richiesta deldetenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per laconservazione di cibi freschi e congelati, in luogo delle borse termiche contavolette refrigeranti, ammesse all'interno della cella, trattandosi di disposizioneorganizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto» (vedianche Sez. 1, n. 21589 del 08/02/2024, n.m.; Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024,n.m.; Sez. 1, n. 15671 del 28/03/2025, n.m., tra le molte).La sua decisione si fonda, invece, su una astratta valutazione di inidoneitàdella borsa termica ad assicurare la corretta conservazione dei cibi, in particolarese surgelati, in quanto, essendo le mattonelle refrigeranti cambiate due volte algiorno, e quindi ogni dodici ore, «è possibile si arrivi a temperature maggiori di 4gradi», temperature oltre le quali è più facile la proliferazione dei batteri.Secondo il Tribunale di sorveglianza, infatti, tale potenziale inidoneità dellamodalità di conservazione dei cibi freschi autorizzata dall'Amministrazionepenitenziaria impone l'adozione del frigorifero, non sussistendo ragioni disicurezza interna all'istituto che lo impediscano.3. L'impostazione metodologica del Tribunale è errata.L'esistenza di un diritto soggettivo non all'uso del frigorifero, ma solo ad unacorretta conservazione dei cibi freschi, impone di rispettare il poteredell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria nell'assumere le decisioni relative allemodalità di tutela del diritto sussistente, senza intromettersi nelle sue scelte. Lamagistratura di sorveglianza, infatti, una volta verificata l'inerenza della specificapretesa del detenuto ad un diritto soggettivo anche retrostante, come nelpresente caso, deve limitarsi a valutare la ragionevolezza del limite alla fruizionedel preteso diritto derivante da atti regolativi dell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria,nel senso che tali atti possono legittimamente escludere specifiche modalità difruizione di un astratto diritto soggettivo, definibili come non essenziali (si vedasul tema Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 283974, sopra citata).La valutazione, peraltro astratta, della potenziale inidoneità della modalità ditutela del diritto stabilita dall'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria non può pertantogiustificare l'intervento giurisdizionale, che è finalizzato a porre rimedio solo aduna violazione grave e attuale del diritto stesso. Il sindacato giurisdizionale devesvolgersi nel rispetto agli ambiti decisionali propri dell’azione amministrativa, equesta Corte ha sempre affermato che non è consentito al giudice sostituire lapropria, autonoma valutazione alle scelte discrezionali compiutedall’[OSCURATO:PERSONA]; in tal modo, infatti, l’autorità giudiziaria finirebbe peresercitare un inammissibile sindacato di merito sull'atto amministrativo, laddovegli è demandato, invece, soltanto l’espletamento di un sindacato di legittimità,estensibile al piano della ragionevolezza e della proporzione della sceltaamministrativa, specialmente quando essa incide su diritti fondamentali.Nel presente caso il percorso decisionale dell'ordinanza impugnata,limitandosi a considerare il tempo dell'astratta capacità di una o più mattonellerefrigeranti di assicurare la refrigerazione, non nega la possibilità per il detenuto,nel caso di esigenze di una più lunga conservazione di uno specifico cibo, diottenere una più frequente sostituzione delle mattonelle già utilizzate con altrepreviamente congelate, perfettamente in grado di svolgere la stessa inizialeazione di quelle sostituite, in modo da mantenere costante la refrigerazione deicibi fin quando devono essere cucinati e consumati. Secondo l'argomentazionedell'ordinanza stessa, infatti, ciò che renderebbe inidoneo l'uso della borsatermica sarebbe il lasso temporale che intercorre prima della sostituzione dellemattonelle refrigeranti, problematica a cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] puòfacilmente ovviare consentendo, quando necessario, una sostituzione piùtempestiva. Non tenendo conto di ciò, il Tribunale è di fatto intervenuto non atutelare il diritto soggettivo, ma a sindacare le modalità della tutela già offerta,incidendo ingiustificatamente, con una propria diversa opinione, sulle modalitàdell'adempimento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria dei compiti ad essademandati, in rapporto alle opzioni e alle possibilità organizzative e ai mezzi deiquali la stessa può disporre, e imponendo l'adozione di una modalità del tuttodiversa, senza che quella adottata dall'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria risulti inconcreto inidonea al soddisfacimento delle esigenze di tutela del diritto stesso.Infatti, sulla base delle stesse valutazioni operate dal Tribunale di sorveglianza,risulta evidente che la ritenuta inidoneità, peraltro da accertare in concretoalla natura del cibo fresco da custodire nella borsa termica e della durata di talecustodia, è palesemente insussistente di fronte alla possibilità di una piùfrequente sostituzione delle mattonelle refrigeranti.Non risulta, pertanto, che la modalità adottata dall'Amministrazionepenitenziaria per consentire al singolo detenuto la conservazione di cibi freschi osurgelati, mediante l'utilizzo di borse termiche dotate di mattonelle refrigerantida sostituire con la tempistica necessaria per il mantenimento di unatemperatura non superiore ai 4 C°, sia in sé tale da poter cagionare unpregiudizio grave ed attuale al diritto del detenuto ad una sana alimentazione.4. L'assenza di una lesione ad un diritto soggettivo del detenuto, pertanto,impone di ritenere che il Tribunale di sorveglianza ha invaso un campo diindagine estraneo al controllo da compiere in sede giurisdizionale, andandosostanzialmente a imporre alla Direzione dell'istituto una diversa modalitàorganizzativa, rispetto a quella che la stessa aveva già adottato e che non èlesiva di un diritto soggettivo. In questo modo i giudici di merito si sonoin un ambito riservato all’Autorità amministrativa, a cui spetta valutare, conriferimento alle caratteristiche di ciascun istituto, l’adeguatezza e la fattibilitàdelle possibili modalità operative, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e dellanecessità di garantire a tutti i detenuti una condizione detentiva dignitosa. Difronte ad una regolamentazione interna non arbitraria e non lesiva di alcundiritto soggettivo del singolo detenuto, bensì inerente ad aspetti di tipostrettamente logistico e organizzativo, il magistrato di sorveglianza, prima, e iltribunale di sorveglianza, poi, non hanno il potere di entrare nel meritodell’utilizzo della potestà attuativa riservata all’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata devepertanto essere annullata senza rinvio, non risultando necessario un nuovogiudizio sul punto, in relazione al complessivo accertamento di fatto giàemergente dal provvedimento esaminato. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così deciso il 21 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]