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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 24847/2022

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ORDINANZA sul ricorso 3726-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 479 CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 3485/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2017 R.G.N. 4120/2015; L udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al giudice del lavoro per l'accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi con [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e riconoscimento del diritto a percepire un trattamento economico in base della natura del contratto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata e la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle relative differenze retributive, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32

I. n. 183/2010 in relazione a ogni contratto a termine dichiarato nullo.

2. Il Tribunale, rilevato che tra le parti erano stati stipulati otto contratti a termine in un arco temporale compreso tra il 7/6/2004 e il 31/8/2014, riteneva fondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 c. 1-4

I. 183/2010 in relazione ai primi sette contratti (per violazione del termine di impugnativa stragiudiziale di 60 giorni e giudiziale di successivi 180, essendo scaduto il settimo contratto il 1/7/2013 e contestata la legittimità del termine stesso in sede stragiudiziale il 27/11/2013), mentre l'ultimo contratto intercorso tra le parti dal 6/9/2013 al 31/8/2014, soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. 368/2011, era ritenuto rispettoso dell'obbligo di motivazione riguardo alle ragioni tecnico organizzative sottese all'assunzione.

3. La Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla lavoratrice, dichiarava l'illegittimità dell'ultimo contratto a termine stipulato tra le parti in ragione dell'avvenuto superamento dei 36 mesi nella successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti (art. 5 c. 4 bis D.Igs. n. 368/2001) e dichiarava sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 6/9/2013, condannando la società a pagare una indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto e l'accertamento giudiziale della nullità della clausola. 4.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società con due motivi.5.

La lavoratrice resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale con unico motivo.

6. Vi sono memorie prodotte da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1 c. 4012 c. 43 della

I. 247/2007 e dell'art. 5 comma 4 bis d.lgs. 368/2001, anche in relazione agli artt. 11 e 12 delle preleggi, nonché all'accordo sindacale aziendale del 3/2/2009, dell'accordo sindacale in deroga n. 4/2010, dell'accordo sindacale in deroga 7/2010 e all'accordo n. 1/2012.

Rileva la ricorrente che la Corte non aveva considerato che i periodi relativi alla proroga del quarto contratto, al quinto contratto e relativa proroga ed al sesto contratto non potevano essere considerati nel computo, in quanto stipulati in costanza di vigenza di accordi sindacali in deroga ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 c. 4 bis D.Igs. 368/2001; la Corte, inoltre, aveva conteggiato anche il decorso dei contratti a termine nel periodo di 15 mesi previsto dalla disciplina transitoria (dal 1/1/2008 al 1/412009); non aveva considerato che la lettera b) dell'ultima disposizione citata è applicabile ai soli contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge 247/2007 (1/17/2008) e non anche ai rapporti cessati a quella data; aveva conteggiato anche i periodi relativi ai contratti non impugnati né impugnabili per intervenuta decadenza ex art. 32

I. 183/2010.

2. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo non sono stati indicati gli elementi fattuali posti a fondamento delle censure (date di inizio e di fine dei singoli contratti), sì da poter valutare la fondatezza, anche in astratto, delle stesse; la doglianza, inoltre, non è pertinente al decisum per quanto riguarda gli accordi in deroga, giacché la decisione riferisce di un ampio superamento della soglia dei 36 mesi anche senza il computo dei rapporti stipulati in base ad accordi sindacali in deroga; introduce, inoltre, questioni mai trattate nel merito con riferimento, specificamente, al punto relativo alla non computabilità del servizio prestato nell'ambito dei contratti a termine per i quali è intervenuta la decadenza ex art. 32

I. 183/2010.

Il motivo è infondato anche con riferimento al computo dei contratti cessati, avuto riguardo al principio che segue, espresso da Cass. n. 9727 del 19/04/2018 per il contenzioso postale, il quale può trovare applicazione anche nel caso in esame: "In tema di contratti a tempo determinato nel settore postale, ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di durata di trentasei mesi, vanno inclusi anche i contratti già conclusi, stipulati prima dell'aggiunta - effettuata dalla

I. n. 247 del 2007, art. 1, comma 40, - al 1:esto dell'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, del comma 4 bis, in quanto il comma 43 del medesimo art. 1

I. cit. attrae nel conteggio della durata complessiva, al fine della suddetta verifica, anche i contratti a termine già conclusi, con la conseguenza che anche per questi ultimi non v'è necessità di indicare le ragioni di apposizione del termine".

3. Con il secondo motivo del ricorso principale la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 4 bis del d.lgs. 368/2001, anche in relazione all'art. 115 c.p.c., per avere la sentenza ritenuto sussistente, con riferimento al settimo e ottavo contratto, ai fini del computo dei 36 mesi di attività previsto dalla norma richiamata, il requisito di equivalenza delle mansioni.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché mancano le allegazioni riguardo ai contratti e alle convenzioni che consentano di individuare le mansioni assegnate al lavoratore e, in ogni caso, è inammissibile perché finisce con il censurare non il criterio applicativo della norma ma il giudizio di fatto in concreto operato dalla Corte circa l'equivalenza delle mansioni.

5. Con il ricorso incidentale è dedotto messo esame di fatto decisivo riguardo alla circostanza che, con riferimento al settimo contratto a termine, prima della scadenza del termine di 180 giorni dir cui all'art. 6 c. 2

I. 604/1966 la lavoratrice aveva promosso il tentativo di conciliazione, sicché il termine per il deposito del ricorso veniva a scadere in data successiva, con la conseguenza che era stata omessa la considerazione di una consistente quota di anzianità di servizio.

6. In via preliminare si deve osservare che il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere ri-qualificato, secondo il principio di diritto in forza del quale «L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. n. 4036 del 20/02/2014, Cass. n. 26310 del 07/11/2017).

Parte ricorrente, infatti, anche se ha sussunto formalmente la critica alla sentenza impugnata nell'ipotesi di cui all' art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella sostanza l'ha poi sviluppata in termini di violazione di legge, quindi secondo la previsione di cui al n. 3 della medesima disposizione codicistica, censurando la sentenza impugnata per non aver tratto le dovute conseguenze dalla circostanza, allegata sin dal ricorso introduttivo (e dedotta in questa sede in termini di autosufficienza) dell'avere la ricorrente chiesto con lettera raccomandata 21/5/2014 lo svolgimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c., al quale la società non aveva aderito nei successivi 20 giorni, con la conseguenza che il termine per il deposito del ricorso andava a scadere decorsi ulteriori 60 giorni (cioè l'11 agosto 2014) e il ricorso, proposto il 7 agosto 2014, doveva ritenersi tempes1:ivo.

7. Il motivo, in relazione al quale l'interesse alla decisione è implicito nella possibile retrodatazione del momento di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è fondato alla luce del principio secondo cui "In tema di impugnativa del licenziamento individuale, ai sensi del riformulato art.A26 1 della

I. n. 604 del r1966, se alla richiesta di Itentativo di /f_<tconciliazione o arbitrato effettuata dal lavoratore consegue il rifiuto datoriale, che si perfeziona, senza che occorra alcuna comunicazione alla DTL o al prestatore, con il mancato deposito presso la commissione della memoria difensiva nei venti giorni successivi al ricevimento della richiesta, il lavoratore è tenuto a depositare, in virtù della previsione del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice nel termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal perfezionamento del rifiuto, senza che trovi applicazione - in ragione della natura speciale della disciplina - la regola generale della sospensione dei termini di decadenza di cui all'art. 410, comma 2, c.p.c." (Cass. n. 14057 del 23/05/2019).8.

Va rigettato, pertanto, il ricorso principale ed accolto l'incidentale, con rinvio al giudice del merito affinché decida la controversia nel rispetto del principio di diritto enunciato sub 7, provvedendo alla regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione.

9. Con riferimento alla statuizione di rigetto del ricorso principale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si ravvisano i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie l'incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d,P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso princip

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 3726-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 479 CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 3485/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2017 R.G.N. 4120/2015; L udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al giudice del lavoro per l'accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi con [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e riconoscimento del diritto a percepire un trattamento economico in base della natura del contratto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata e la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle relative differenze retributive, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 I. n. 183/2010 in relazione a ogni contratto a termine dichiarato nullo. 2. Il Tribunale, rilevato che tra le parti erano stati stipulati otto contratti a termine in un arco temporale compreso tra il 7/6/2004 e il 31/8/2014, riteneva fondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 c. 1-4 I. 183/2010 in relazione ai primi sette contratti (per violazione del termine di impugnativa stragiudiziale di 60 giorni e giudiziale di successivi 180, essendo scaduto il settimo contratto il 1/7/2013 e contestata la legittimità del termine stesso in sede stragiudiziale il 27/11/2013), mentre l'ultimo contratto intercorso tra le parti dal 6/9/2013 al 31/8/2014, soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. 368/2011, era ritenuto rispettoso dell'obbligo di motivazione riguardo alle ragioni tecnico organizzative sottese all'assunzione. 3. La Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla lavoratrice, dichiarava l'illegittimità dell'ultimo contratto a termine stipulato tra le parti in ragione dell'avvenuto superamento dei 36 mesi nella successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti (art. 5 c. 4 bis D.Igs. n. 368/2001) e dichiarava sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 6/9/2013, condannando la società a pagare una indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto e l'accertamento giudiziale della nullità della clausola. 4.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società con due motivi.5. La lavoratrice resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale con unico motivo. 6. Vi sono memorie prodotte da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1 c. 4012 c. 43 della I. 247/2007 e dell'art. 5 comma 4 bis d.lgs. 368/2001, anche in relazione agli artt. 11 e 12 delle preleggi, nonché all'accordo sindacale aziendale del 3/2/2009, dell'accordo sindacale in deroga n. 4/2010, dell'accordo sindacale in deroga 7/2010 e all'accordo n. 1/2012. Rileva la ricorrente che la Corte non aveva considerato che i periodi relativi alla proroga del quarto contratto, al quinto contratto e relativa proroga ed al sesto contratto non potevano essere considerati nel computo, in quanto stipulati in costanza di vigenza di accordi sindacali in deroga ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 c. 4 bis D.Igs. 368/2001; la Corte, inoltre, aveva conteggiato anche il decorso dei contratti a termine nel periodo di 15 mesi previsto dalla disciplina transitoria (dal 1/1/2008 al 1/412009); non aveva considerato che la lettera b) dell'ultima disposizione citata è applicabile ai soli contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge 247/2007 (1/17/2008) e non anche ai rapporti cessati a quella data; aveva conteggiato anche i periodi relativi ai contratti non impugnati né impugnabili per intervenuta decadenza ex art. 32 I. 183/2010. 2. Il motivo è inammissibile. In primo luogo non sono stati indicati gli elementi fattuali posti a fondamento delle censure (date di inizio e di fine dei singoli contratti), sì da poter valutare la fondatezza, anche in astratto, delle stesse; la doglianza, inoltre, non è pertinente al decisum per quanto riguarda gli accordi in deroga, giacché la decisione riferisce di un ampio superamento della soglia dei 36 mesi anche senza il computo dei rapporti stipulati in base ad accordi sindacali in deroga; introduce, inoltre, questioni mai trattate nel merito con riferimento, specificamente, al punto relativo alla non computabilità del servizio prestato nell'ambito dei contratti a termine per i quali è intervenuta la decadenza ex art. 32 I. 183/2010. Il motivo è infondato anche con riferimento al computo dei contratti cessati, avuto riguardo al principio che segue, espresso da Cass. n. 9727 del 19/04/2018 per il contenzioso postale, il quale può trovare applicazione anche nel caso in esame: "In tema di contratti a tempo determinato nel settore postale, ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di durata di trentasei mesi, vanno inclusi anche i contratti già conclusi, stipulati prima dell'aggiunta - effettuata dalla I. n. 247 del 2007, art. 1, comma 40, - al 1:esto dell'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, del comma 4 bis, in quanto il comma 43 del medesimo art. 1 I. cit. attrae nel conteggio della durata complessiva, al fine della suddetta verifica, anche i contratti a termine già conclusi, con la conseguenza che anche per questi ultimi non v'è necessità di indicare le ragioni di apposizione del termine". 3. Con il secondo motivo del ricorso principale la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 4 bis del d.lgs. 368/2001, anche in relazione all'art. 115 c.p.c., per avere la sentenza ritenuto sussistente, con riferimento al settimo e ottavo contratto, ai fini del computo dei 36 mesi di attività previsto dalla norma richiamata, il requisito di equivalenza delle mansioni. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché mancano le allegazioni riguardo ai contratti e alle convenzioni che consentano di individuare le mansioni assegnate al lavoratore e, in ogni caso, è inammissibile perché finisce con il censurare non il criterio applicativo della norma ma il giudizio di fatto in concreto operato dalla Corte circa l'equivalenza delle mansioni. 5. Con il ricorso incidentale è dedotto messo esame di fatto decisivo riguardo alla circostanza che, con riferimento al settimo contratto a termine, prima della scadenza del termine di 180 giorni dir cui all'art. 6 c. 2 I. 604/1966 la lavoratrice aveva promosso il tentativo di conciliazione, sicché il termine per il deposito del ricorso veniva a scadere in data successiva, con la conseguenza che era stata omessa la considerazione di una consistente quota di anzianità di servizio. 6. In via preliminare si deve osservare che il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere ri-qualificato, secondo il principio di diritto in forza del quale «L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. n. 4036 del 20/02/2014, Cass. n. 26310 del 07/11/2017). Parte ricorrente, infatti, anche se ha sussunto formalmente la critica alla sentenza impugnata nell'ipotesi di cui all' art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella sostanza l'ha poi sviluppata in termini di violazione di legge, quindi secondo la previsione di cui al n. 3 della medesima disposizione codicistica, censurando la sentenza impugnata per non aver tratto le dovute conseguenze dalla circostanza, allegata sin dal ricorso introduttivo (e dedotta in questa sede in termini di autosufficienza) dell'avere la ricorrente chiesto con lettera raccomandata 21/5/2014 lo svolgimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c., al quale la società non aveva aderito nei successivi 20 giorni, con la conseguenza che il termine per il deposito del ricorso andava a scadere decorsi ulteriori 60 giorni (cioè l'11 agosto 2014) e il ricorso, proposto il 7 agosto 2014, doveva ritenersi tempes1:ivo. 7. Il motivo, in relazione al quale l'interesse alla decisione è implicito nella possibile retrodatazione del momento di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è fondato alla luce del principio secondo cui "In tema di impugnativa del licenziamento individuale, ai sensi del riformulato art.A26 1 della I. n. 604 del r1966, se alla richiesta di Itentativo di /f_<tconciliazione o arbitrato effettuata dal lavoratore consegue il rifiuto datoriale, che si perfeziona, senza che occorra alcuna comunicazione alla DTL o al prestatore, con il mancato deposito presso la commissione della memoria difensiva nei venti giorni successivi al ricevimento della richiesta, il lavoratore è tenuto a depositare, in virtù della previsione del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice nel termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal perfezionamento del rifiuto, senza che trovi applicazione - in ragione della natura speciale della disciplina - la regola generale della sospensione dei termini di decadenza di cui all'art. 410, comma 2, c.p.c." (Cass. n. 14057 del 23/05/2019).8. Va rigettato, pertanto, il ricorso principale ed accolto l'incidentale, con rinvio al giudice del merito affinché decida la controversia nel rispetto del principio di diritto enunciato sub 7, provvedendo alla regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione. 9. Con riferimento alla statuizione di rigetto del ricorso principale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si ravvisano i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d,P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso princip