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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 14678/2026

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sa dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17/12/2010 il Tribunale di Napoli, unificati i reati dalvincolo della continuazione, escluse le contestate aggravanti, e ritenuta lacontinuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Napoli del02/11/2004 (irrevocabile il 12/10/2005), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90(capo L) e per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 di cui ai capi M), N), P), Q),R), S), T), U), v), W), X), Y), Z), A1), A2), A3), A4), e A7), dichiarando nondoversi procedere per il capo A5) ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.Con sentenza del 29/01/2021 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato laprescrizione per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, confermandol'affermazione di responsabilità per il capo L e il riconoscimento dellacontinuazione tra questo e le residue imputazioni.Con sentenza del 15/12/2022 la Corte di Cassazione ha annullato con rinviola suddetta pronuncia.

In particolare, la Suprema Corte ha accolto i primi duemotivi di ricorso relativi alla denunciata nullità della richiesta di rinvio a giudizio edel decreto che dispone il giudizio, ritenendo assorbiti i restanti motivi di ricorso.Con sentenza del 14/01/2025 la Corte di appello di Napoli, nel giudizio dirinvio, ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati di cui all'art. 73 d.P.R.309/90 contestati e ha rideterminato in anni 15 e mesi 4 di reclusione la penaper il reato associativo di cui al capo L) previo riconoscimento dellacontinuazione con i fatti già giudicati nel diverso procedimento di cui si è detto.2.

Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2, comma 4, e 157cod. pen. (quest'ultimo nella sua formulazione anteriore alla legge n. 251 del2005).

Secondo il difensore, dovendo trovare applicazione la disciplina dellaprescrizione antecedente alla legge n. 251 del 2005, il delitto di cui al capo L siera prescritto nel 2024 (se non addirittura nel 2019).2.2.

Con il secondo motivo la difesa chiede “dichiararsi l'illegittimitàcostituzionale” dell'art. 74, comma 1, 2, 3, 4 e 5 in relazione agli artt. 3, 27 e111 comma 2 Cost.2.3.

Con il terzo motivo si deduce cumulativamente “violazione dell'art. 606commi b), c), ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 521, 546 lett. c),d) ed e), commi 1, 2 e 4 e 627 comma 3 cod. proc. pen.”Alle pag. 6-13 del ricorso il difensore riporta integralmente i motivi delricorso per cassazione avverso la prima sentenza di appello del 29/01/2021.Alle pag. da 13 a 15 la difesa articola invece le censure rispetto a nuovasentenza appello, deducendo: 1) che la Corte territoriale ha affrontato solo ilmotivo relativo alla omessa comunicazione all'imputato della modificadell'imputazione in udienza preliminare ma non anche quello relativo alla omessavalutazione della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. depositata il17.1.2007 in cui la difesa “sollevava una serie di questioni di fatto e di diritto”;2) che l'imputato aveva analiticamente contestato nel primo appello la legittimitàdi numerosi decreti di intercettazione e la Corte sul punto non aveva motivato;3) che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulla sollevata eccezione di bisin idem per il capo L; 4) che la sentenza di appello era priva di motivazioneanche in ordine alla richiesta (formulata nell'atto di gravame) di derubricare ifatti nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74; 4) che sulla quantificazione dellapena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche la motivazione dellasentenza impugnata non è condivisibile, ed è insufficiente, illogica, erronea.3.

Il 09/03/2026 il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replicaalle conclusioni scritte del Procuratore generale, nella quale ha illustrato eriepilogato i motivi già articolati insistendo per il loro accoglimento.4.

Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'omessa declaratoria diprescrizione del reato maturata, a detta del ricorrente, nel 2024 (se nonaddirittura nel 2019), è manifestamente infondato.In primo luogo, va chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto daldifensore e come invece correttamente affermato dalla Corte di appello, ilGiudice di primo grado ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cuiall'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90, atteso che, nella terzultima pagina dellasentenza, si legge testualmente: “Indubbio è il ruolo di promotore svolto dalSequino [OSCURATO:PERSONA]”.

Non emerge da nessun passaggio della motivazione che ilTribunale ha considerato la fattispecie di cui all'art. 74, comma 1, come unacircostanza aggravante di quella di cui al comma 2, e ha quindi ritenuto laqualifica di capo, promotore o organizzatore (comma 1) come una circostanzaaggravante del reato base rappresentato dalla mera partecipazioneall'associazione (comma 2).

Del resto, è assolutamente pacifico in giurisprudenzache nei reati associativi (ivi inclusa l'associazione finalizzata al narcotraffico) lacondotta del promotore o del capo costituisce figura autonoma di reato e noncircostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (explurimis Sez. 1, n. 6312 del 27/01/2010, Mento, Rv. 246118-01).

Laddove poi,nella parte della sentenza dedicata alla quantificazione della pena, si legge“escluse le contestate aggravanti”, è evidente che tale espressione non può cheessere riferita alla esclusione delle aggravanti (di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90)contestate in relazione ai reati fine di cui all'art. 73; ed invero, se anche ilTribunale avesse ritenuto erroneamente il comma 2 aggravante del comma 1,non avrebbe avuto alcun senso escludere la sussistenza di una aggravante la cuiesistenza era stata affermata poche righe prima (tanto più che non si ècertamente in presenza di circostanza facoltativa per la quale l'aumento di penapuò essere discrezionalmente escluso dal giudice nonostante la sussistenza dellaaggravante).

Per le ragioni sopra esposte, il fatto che il Giudice di primo gradoha quantificato per il reato associativo di cui al capo L la pena base in anni 15 direclusione, e dunque in misura inferiore al minimo edittale (anni 20) deve essereconsiderato (come condivisibilmente ritenuto dalla Corte di appello) un errore didiritto (non più emendabile in mancanza di impugnazione del pubblico ministero)e non anche, come pretende il ricorrente, come qualificazione da parte delTribunale del ruolo di capo/promotore come semplice circostanza.Ciò premesso, va rilevato che correttamente il difensore individua, ai sensidell'art. 2, comma 4, cod. pen., nella normativa in tema di prescrizione anteriorealla legge 05/12/2005 n. 251 la disciplina applicabile ai reati contestati alSequino, sia perché gli stessi sono stati commessi sino al luglio 2004 (datadell'arresto del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui al capo A5) sia perché la nuova disciplinaintrodotta dalla citata legge è (per i reati in esame) certamente più sfavorevole.Secondo la disciplina applicabile, essendo il reato di cui al capo L punito con lapena massima di 24 anni, il termine di prescrizione, giusto il disposto dell'art.157, comma 1, n. 1 cod. pen. (nella sua previgente formulazione) è pari ad anni20 e sarebbe dunque maturato nel luglio del 2024.

Tuttavia, il difensore omettedi considerare che secondo l'art. 160 comma 3 cod. pen. (nella sua formulazionevigente all'epoca dei fatti) “la prescrizione interrotta comincia nuovamente adecorrere dal giorno della interruzione.

Se più sono gli atti interruttivi, laprescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabilitinell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà”.Nel caso in esame, la prescrizione è stata più volte interrotta dalla sentenzadi primo grado (2010), poi da quella emessa all'esito del primo appello (2021) edel secondo (2025); il termine massimo di prescrizione è dunque di 30 anni (20anni + ½) e, anche senza considerare i periodi di sospensione dei terminiprescrizionali, sarebbe maturato solo nel luglio del 2034.

E' poi appena il caso dievidenziare che, come più volte ribadito da questa Corte, in tema di successionedi leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo, nonsi può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuovalegge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe lacreazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella invigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suocomplesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, piùvantaggiosa al reo (ex plurimis Sez. 3, n. 23274 del 10/02/2004, Wanderling,Rv. 228728-01).

La previgente disciplina in materia di prescrizione,contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, va quindi applicata nellasua interezza (ivi incluso dunque l'art. 160 nella sua vecchia formulazione).Occorre infine evidenziare che, anche se si volesse per ipotesi aderireall'impostazione del difensore e quindi ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] sia statocondannato per il delitto di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, il reato nonsarebbe comunque prescritto, in quanto il termine di prescrizione massima (exart. 160, comma 3), pari a 22 anni e 6 mesi, maturerebbe solo nel gennaio2027, sicché ad oggi il reato non sarebbe comunque estinto.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse e permanifesta infondatezza.Il difensore sollecita questa Corte a sollevare la questione di costituzionalitàdell'art. 74 d.P.R. 309/90 nella parte in cui lo stesso prevede una pena edittalemassima uguale per le diverse fattispecie di reato dallo stesso contemplate aicommi 1, 2, 3, 4,

5. Tale questione è tuttavia palesemente irrilevante nel caso inesame, posto che al [OSCURATO:PERSONA], come detto, è stata applicata una pena addiritturainferiore al minimo previsto dal comma 1 e di poco superiore al comma 2.La questione, peraltro, è manifestamente infondata in quanto è stata giàsottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che l'ha ritenuta inammissibile consentenza n. 138 del 2024.3.

Il terzo motivo è inammissibile per diverse ragioni.3.1.

In primo luogo, va ribadito il principio di diritto più volte affermato daquesta Corte secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile,per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale,nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, lacontraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicatospecificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, conpuntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata, non potendo attribuirsial giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine diestrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utilescrutinio (tra le altre Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Vecchio, Rv. 264535-01).Nel caso in esame, il motivo contiene una denuncia generica, cumulativa,promiscua e perplessa di tutti i vizi contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen.,demandando a questa Corte il compito di individuare a quali punti o parti delladecisione impugnata le censure promiscuamente esposte dovrebbero riferirsi.3.2.

Parimenti inammissibile è la mera riproposizione (pag. 6-13 delricorso), mediante semplice richiamo o rinvio dei motivi proposti col precedentericorso per cassazione avverso la prima sentenza di appello (poi annullata),mancando ogni correlazione con la seconda sentenza di appello emessa nelgiudizio di rinvio.

Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che in tema diricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo"per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento adessi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare.Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistentenella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni didiritto da sottoporre al giudice del gravame.

Conseguentemente, la mancanza ditali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado digiudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez.5, n. 2896 del 09/12/1998, dep. 1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212610-01; Sez. 6, n.3006 del 22/11/1979, dep. 1980, Palomba, Rv. 144534-01, secondo la quale ilpuro e semplice richiamo al contenuto di censure presentate in una diversa fasedel giudizio, contro un provvedimento diverso dalla sentenza impugnata, noncostituisce motivo specifico perché non consente al giudice dell'impugnazione diindividuare e controllare nei suoi precisi termini la critica che si intende rivolgereal provvedimento impugnato, e neppure di identificare su quali punti delladecisione impugnata egli e chiamato ad esercitare il proprio sindacato).3.3.

Ferme restando le considerazioni che precedono, va evidenziato chenessuna della le restanti censure contenute nel motivo supera il vaglio diammissibilità.3.3.1.

Quanto alla censura sopra esposta sub 1) (omessa valutazione dellamemoria difensiva del 17/01/2007), va rilevato, non solo che la memoria non èstata né allegata al ricorso né indicata ai sensi dell'art. 165 disp. att. cod. proc.pen., ma il difensore non ha neppure dedotto quale era il contenuto della stessané ha indicato quali fossero le questioni (decisive) che ivi aveva sollevato e sullequali la Corte territoriale aveva omesso di motivare.

Peraltro, dalla lettura dellasentenza di annullamento emerge che la memoria di cui si lamenta l'omessavalutazione da parte del giudice di rinvio aveva ad oggetto solo le questionirelative alla mancata comunicazione all'imputato della modifica dell'imputazioneavvenuta in udienza preliminare e la mancata traduzione dello stesso a taleudienza.

Questioni sulle quali la sentenza impugnata (pag. 8) ha ampiamentemotivato (rilevando peraltro che la vicenda processuale si era svolta in manieraesattamente opposta a quella prospettata dal difensore), con argomenti che, inquesta sede, non sono stati neppure contestati con specifiche censure.3.3.2.

Quanto alla censura sopra esposta sub 2) (avente ad oggetto lacarenza di motivazione dei decreti che hanno autorizzato le intercettazionitelefoniche e/o la carenza dei gravi indizi idonei a legittimare il ricorso a talemezzo di ricerca della prova), va rilevato che la Corte di appello (pag. 9) hamotivato sul punto, rilevando che le intercettazioni erano state avviate sulla basedi una articolata attività di indagine e non anche (come assume il difensore) sullabase di mere informazioni confidenziali non utilizzabili.

Il motivo è peraltroinammissibile anche per altra ragione.

Ed invero, per costante e condivisibilegiurisprudenza di questa Corte nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione silamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deveillustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventualeeliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza",in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti edininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultinosufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01).Nel caso in esame, a fronte di un ampio compendio investigativo, la difesaaveva l'onere di indicare con precisione: a) quali erano i decreti di autorizzazioneillegittimi; b) quali erano gli elementi di prova a carico del [OSCURATO:PERSONA] che dalleintercettazioni non legittimamente autorizzate erano stati desunti; c) per qualeragione tali elementi erano da ritenersi decisivi.

Nulla di tutto ciò è dato rinvenirenel ricorso.3.3.3.

Quanto alla censura sub 3) (violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.),per quanto è dato comprendere, il difensore deduce: a) che i fatti per i quali ilSequino è stato arrestato il 16/07/2004 (detenzione di diversi quantitativi distupefacenti in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RuscianoBruno), già giudicati con sentenza irrevocabile, sono gli stessi di quelli di cui alcapo L; b) che, in ogni caso, nel momento in cui è stato eseguito l'arresto per ifatti del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il pubblico ministero procedente già disponeva di tutti glielementi per formulare una contestazione di associazione per delinquerefinalizzata al narcotraffico; non avendolo fatto, e avendo contestato al [OSCURATO:PERSONA] isoli reati di detenzione di droga già giudicati, era precluso all'organo requirenteformulare una nuova contestazione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90(capo L).Si tratta di argomenti totalmente destituiti di fondamento.E' di palmare evidenza che i fatti del 16/04/2004 riguardavano unicamentela detenzione di specifici quantitativi di droga in concorso con altri, e quindi nonsono in alcun modo sovrapponibili a quelli di cui al capo L, nel quale si contestaal [OSCURATO:PERSONA] di aver promosso e diretto un'associazione finalizzata al traffico distupefacenti operante, quanto meno, dal maggio del 2004, nell'ambito dellaquale sono stati posti in essere numerosi reati fine tra i quali si colloca appuntoquello del 16 luglio.

Per il resto, quanto dedotto dal ricorrente, non trovariscontro in alcuna norma del codice di procedura penale, essendo pacifico che,sulla base del medesimo materiale investigativo, il pubblico ministero puòformulare molteplici imputazioni in tempi e in procedimenti diversi, essendorimessa al suo potere discrezionale la possibilità di effettuare stralci e procedereseparatamente per le diverse imputazioni.Il motivo è quindi manifestamente infondato, sicché risulta del tuttoirrilevante che la Corte di appello non ha specificamente motivato sulla questioneposta dal ricorrente.

Ed infatti questa Suprema Corte ha costantemente ribaditoil condivisibile principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, èinammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso lasentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo diappello inammissibile "ab origine" manifesta infondatezza o inammissibilità (pergenericità, difetto di specificità o per altra causa), in quanto l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede digiudizio di rinvio, tenuto anche conto che i motivi generici restano viziati dainammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbiapronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli,Rv. 277281-01; nello stesso senso Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv.283808-01).3.3.4.

Analoghe considerazioni valgono per la censura di cui al punto 4)(avente ad oggetto la richiesta di derubricazione dei fatti nella fattispecie di cuiall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90).

Anche in questo caso, infatti, l'originariomotivo di appello era ab origine inammissibile in quanto generico; l'appellante siera infatti limitato, in poche righe, ad affermare che la derubricazione siimponeva in quanto “Svariati sono gli episodi contestati in cui, dato il riferimentoa somme di denaro di modestissimo ammontare (50 euro), ben potrebberitenersi configurato il V comma dell'art. 73 dpr 309/90”.

Peraltro, è appena ilcaso di rilevare che, già dalla lettura delle imputazioni, emerge che in molti casilo stupefacente commercializzato dal sodalizio era tutt'altro che modesto, avendoad oggetto quantitativi (ad es. 1 kg nel capo S), 2,5 kg nel capo Z)oggettivamente incompatibili con la fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74.3.3.5.

La censura di cui al punto 5) (avente ad oggetto la quantificazionedella pena e le circostanze attenuanti generiche) è inammissibile in quantoaspecifica.Per quanto riguarda la pena irrogata, si è già detto, esaminando il primomotivo che la Corte di appello ha correttamente evidenziato che il Tribunaleaveva già (erroneamente) applicato al [OSCURATO:PERSONA] una pena inferiore al minimoedittale, sicché non vi erano, per ovvie ragioni, margini per ulteriori riduzioni.Per quanto riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche ilmotivo è invece del tutto generico.

La Corte territoriale si è infatti correttamenteconformata al principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01).Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente econgrua, avendo i giudici evidenziato, da un lato, che mancavano elementipositivi che giustificassero la concessione delle attenuanti in parola, e, dall'altro,che doveva essere valorizzata (come ulteriore elemento ostativo) la gravità deifatti accertati.

Il difensore non si confronta con i sopra esposti argomenti, e, aben vedere, non ha neppure indicato quali erano gli elementi positivi(asseritamente non valutati) in forza dei quali l'imputato sarebbe statomeritevole del beneficio di legge invocato (tali non potendo certamente esserequelli prospettati, vale a dire che i coimputati giudicati in abbreviato in altroprocedimento avevano ottenuto le attenuanti generiche).4.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17/12/2010 il Tribunale di Napoli, unificati i reati dalvincolo della continuazione, escluse le contestate aggravanti, e ritenuta lacontinuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Napoli del02/11/2004 (irrevocabile il 12/10/2005), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90(capo L) e per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 di cui ai capi M), N), P), Q),R), S), T), U), v), W), X), Y), Z), A1), A2), A3), A4), e A7), dichiarando nondoversi procedere per il capo A5) ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.Con sentenza del 29/01/2021 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato laprescrizione per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, confermandol'affermazione di responsabilità per il capo L e il riconoscimento dellacontinuazione tra questo e le residue imputazioni.Con sentenza del 15/12/2022 la Corte di Cassazione ha annullato con rinviola suddetta pronuncia. In particolare, la Suprema Corte ha accolto i primi duemotivi di ricorso relativi alla denunciata nullità della richiesta di rinvio a giudizio edel decreto che dispone il giudizio, ritenendo assorbiti i restanti motivi di ricorso.Con sentenza del 14/01/2025 la Corte di appello di Napoli, nel giudizio dirinvio, ha dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati di cui all'art. 73 d.P.R.309/90 contestati e ha rideterminato in anni 15 e mesi 4 di reclusione la penaper il reato associativo di cui al capo L) previo riconoscimento dellacontinuazione con i fatti già giudicati nel diverso procedimento di cui si è detto.2. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2, comma 4, e 157cod. pen. (quest'ultimo nella sua formulazione anteriore alla legge n. 251 del2005). Secondo il difensore, dovendo trovare applicazione la disciplina dellaprescrizione antecedente alla legge n. 251 del 2005, il delitto di cui al capo L siera prescritto nel 2024 (se non addirittura nel 2019).2.2. Con il secondo motivo la difesa chiede “dichiararsi l'illegittimitàcostituzionale” dell'art. 74, comma 1, 2, 3, 4 e 5 in relazione agli artt. 3, 27 e111 comma 2 Cost.2.3. Con il terzo motivo si deduce cumulativamente “violazione dell'art. 606commi b), c), ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 521, 546 lett. c),d) ed e), commi 1, 2 e 4 e 627 comma 3 cod. proc. pen.”Alle pag. 6-13 del ricorso il difensore riporta integralmente i motivi delricorso per cassazione avverso la prima sentenza di appello del 29/01/2021.Alle pag. da 13 a 15 la difesa articola invece le censure rispetto a nuovasentenza appello, deducendo: 1) che la Corte territoriale ha affrontato solo ilmotivo relativo alla omessa comunicazione all'imputato della modificadell'imputazione in udienza preliminare ma non anche quello relativo alla omessavalutazione della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. depositata il17.1.2007 in cui la difesa “sollevava una serie di questioni di fatto e di diritto”;2) che l'imputato aveva analiticamente contestato nel primo appello la legittimitàdi numerosi decreti di intercettazione e la Corte sul punto non aveva motivato;3) che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulla sollevata eccezione di bisin idem per il capo L; 4) che la sentenza di appello era priva di motivazioneanche in ordine alla richiesta (formulata nell'atto di gravame) di derubricare ifatti nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74; 4) che sulla quantificazione dellapena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche la motivazione dellasentenza impugnata non è condivisibile, ed è insufficiente, illogica, erronea.3. Il 09/03/2026 il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replicaalle conclusioni scritte del Procuratore generale, nella quale ha illustrato eriepilogato i motivi già articolati insistendo per il loro accoglimento.4. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'omessa declaratoria diprescrizione del reato maturata, a detta del ricorrente, nel 2024 (se nonaddirittura nel 2019), è manifestamente infondato.In primo luogo, va chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto daldifensore e come invece correttamente affermato dalla Corte di appello, ilGiudice di primo grado ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cuiall'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90, atteso che, nella terzultima pagina dellasentenza, si legge testualmente: “Indubbio è il ruolo di promotore svolto dalSequino [OSCURATO:PERSONA]”. Non emerge da nessun passaggio della motivazione che ilTribunale ha considerato la fattispecie di cui all'art. 74, comma 1, come unacircostanza aggravante di quella di cui al comma 2, e ha quindi ritenuto laqualifica di capo, promotore o organizzatore (comma 1) come una circostanzaaggravante del reato base rappresentato dalla mera partecipazioneall'associazione (comma 2). Del resto, è assolutamente pacifico in giurisprudenzache nei reati associativi (ivi inclusa l'associazione finalizzata al narcotraffico) lacondotta del promotore o del capo costituisce figura autonoma di reato e noncircostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (explurimis Sez. 1, n. 6312 del 27/01/2010, Mento, Rv. 246118-01). Laddove poi,nella parte della sentenza dedicata alla quantificazione della pena, si legge“escluse le contestate aggravanti”, è evidente che tale espressione non può cheessere riferita alla esclusione delle aggravanti (di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90)contestate in relazione ai reati fine di cui all'art. 73; ed invero, se anche ilTribunale avesse ritenuto erroneamente il comma 2 aggravante del comma 1,non avrebbe avuto alcun senso escludere la sussistenza di una aggravante la cuiesistenza era stata affermata poche righe prima (tanto più che non si ècertamente in presenza di circostanza facoltativa per la quale l'aumento di penapuò essere discrezionalmente escluso dal giudice nonostante la sussistenza dellaaggravante). Per le ragioni sopra esposte, il fatto che il Giudice di primo gradoha quantificato per il reato associativo di cui al capo L la pena base in anni 15 direclusione, e dunque in misura inferiore al minimo edittale (anni 20) deve essereconsiderato (come condivisibilmente ritenuto dalla Corte di appello) un errore didiritto (non più emendabile in mancanza di impugnazione del pubblico ministero)e non anche, come pretende il ricorrente, come qualificazione da parte delTribunale del ruolo di capo/promotore come semplice circostanza.Ciò premesso, va rilevato che correttamente il difensore individua, ai sensidell'art. 2, comma 4, cod. pen., nella normativa in tema di prescrizione anteriorealla legge 05/12/2005 n. 251 la disciplina applicabile ai reati contestati alSequino, sia perché gli stessi sono stati commessi sino al luglio 2004 (datadell'arresto del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui al capo A5) sia perché la nuova disciplinaintrodotta dalla citata legge è (per i reati in esame) certamente più sfavorevole.Secondo la disciplina applicabile, essendo il reato di cui al capo L punito con lapena massima di 24 anni, il termine di prescrizione, giusto il disposto dell'art.157, comma 1, n. 1 cod. pen. (nella sua previgente formulazione) è pari ad anni20 e sarebbe dunque maturato nel luglio del 2024. Tuttavia, il difensore omettedi considerare che secondo l'art. 160 comma 3 cod. pen. (nella sua formulazionevigente all'epoca dei fatti) “la prescrizione interrotta comincia nuovamente adecorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, laprescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabilitinell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà”.Nel caso in esame, la prescrizione è stata più volte interrotta dalla sentenzadi primo grado (2010), poi da quella emessa all'esito del primo appello (2021) edel secondo (2025); il termine massimo di prescrizione è dunque di 30 anni (20anni + ½) e, anche senza considerare i periodi di sospensione dei terminiprescrizionali, sarebbe maturato solo nel luglio del 2034. E' poi appena il caso dievidenziare che, come più volte ribadito da questa Corte, in tema di successionedi leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo, nonsi può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuovalegge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe lacreazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella invigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suocomplesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, piùvantaggiosa al reo (ex plurimis Sez. 3, n. 23274 del 10/02/2004, Wanderling,Rv. 228728-01). La previgente disciplina in materia di prescrizione,contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, va quindi applicata nellasua interezza (ivi incluso dunque l'art. 160 nella sua vecchia formulazione).Occorre infine evidenziare che, anche se si volesse per ipotesi aderireall'impostazione del difensore e quindi ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] sia statocondannato per il delitto di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, il reato nonsarebbe comunque prescritto, in quanto il termine di prescrizione massima (exart. 160, comma 3), pari a 22 anni e 6 mesi, maturerebbe solo nel gennaio2027, sicché ad oggi il reato non sarebbe comunque estinto.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse e permanifesta infondatezza.Il difensore sollecita questa Corte a sollevare la questione di costituzionalitàdell'art. 74 d.P.R. 309/90 nella parte in cui lo stesso prevede una pena edittalemassima uguale per le diverse fattispecie di reato dallo stesso contemplate aicommi 1, 2, 3, 4, 5. Tale questione è tuttavia palesemente irrilevante nel caso inesame, posto che al [OSCURATO:PERSONA], come detto, è stata applicata una pena addiritturainferiore al minimo previsto dal comma 1 e di poco superiore al comma 2.La questione, peraltro, è manifestamente infondata in quanto è stata giàsottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che l'ha ritenuta inammissibile consentenza n. 138 del 2024.3. Il terzo motivo è inammissibile per diverse ragioni.3.1. In primo luogo, va ribadito il principio di diritto più volte affermato daquesta Corte secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile,per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale,nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, lacontraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicatospecificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, conpuntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata, non potendo attribuirsial giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine diestrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utilescrutinio (tra le altre Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Vecchio, Rv. 264535-01).Nel caso in esame, il motivo contiene una denuncia generica, cumulativa,promiscua e perplessa di tutti i vizi contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen.,demandando a questa Corte il compito di individuare a quali punti o parti delladecisione impugnata le censure promiscuamente esposte dovrebbero riferirsi.3.2. Parimenti inammissibile è la mera riproposizione (pag. 6-13 delricorso), mediante semplice richiamo o rinvio dei motivi proposti col precedentericorso per cassazione avverso la prima sentenza di appello (poi annullata),mancando ogni correlazione con la seconda sentenza di appello emessa nelgiudizio di rinvio. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che in tema diricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo"per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento adessi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare.Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistentenella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni didiritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza ditali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado digiudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez.5, n. 2896 del 09/12/1998, dep. 1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212610-01; Sez. 6, n.3006 del 22/11/1979, dep. 1980, Palomba, Rv. 144534-01, secondo la quale ilpuro e semplice richiamo al contenuto di censure presentate in una diversa fasedel giudizio, contro un provvedimento diverso dalla sentenza impugnata, noncostituisce motivo specifico perché non consente al giudice dell'impugnazione diindividuare e controllare nei suoi precisi termini la critica che si intende rivolgereal provvedimento impugnato, e neppure di identificare su quali punti delladecisione impugnata egli e chiamato ad esercitare il proprio sindacato).3.3. Ferme restando le considerazioni che precedono, va evidenziato chenessuna della le restanti censure contenute nel motivo supera il vaglio diammissibilità.3.3.1. Quanto alla censura sopra esposta sub 1) (omessa valutazione dellamemoria difensiva del 17/01/2007), va rilevato, non solo che la memoria non èstata né allegata al ricorso né indicata ai sensi dell'art. 165 disp. att. cod. proc.pen., ma il difensore non ha neppure dedotto quale era il contenuto della stessané ha indicato quali fossero le questioni (decisive) che ivi aveva sollevato e sullequali la Corte territoriale aveva omesso di motivare. Peraltro, dalla lettura dellasentenza di annullamento emerge che la memoria di cui si lamenta l'omessavalutazione da parte del giudice di rinvio aveva ad oggetto solo le questionirelative alla mancata comunicazione all'imputato della modifica dell'imputazioneavvenuta in udienza preliminare e la mancata traduzione dello stesso a taleudienza. Questioni sulle quali la sentenza impugnata (pag. 8) ha ampiamentemotivato (rilevando peraltro che la vicenda processuale si era svolta in manieraesattamente opposta a quella prospettata dal difensore), con argomenti che, inquesta sede, non sono stati neppure contestati con specifiche censure.3.3.2. Quanto alla censura sopra esposta sub 2) (avente ad oggetto lacarenza di motivazione dei decreti che hanno autorizzato le intercettazionitelefoniche e/o la carenza dei gravi indizi idonei a legittimare il ricorso a talemezzo di ricerca della prova), va rilevato che la Corte di appello (pag. 9) hamotivato sul punto, rilevando che le intercettazioni erano state avviate sulla basedi una articolata attività di indagine e non anche (come assume il difensore) sullabase di mere informazioni confidenziali non utilizzabili. Il motivo è peraltroinammissibile anche per altra ragione. Ed invero, per costante e condivisibilegiurisprudenza di questa Corte nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione silamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deveillustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventualeeliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza",in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti edininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultinosufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01).Nel caso in esame, a fronte di un ampio compendio investigativo, la difesaaveva l'onere di indicare con precisione: a) quali erano i decreti di autorizzazioneillegittimi; b) quali erano gli elementi di prova a carico del [OSCURATO:PERSONA] che dalleintercettazioni non legittimamente autorizzate erano stati desunti; c) per qualeragione tali elementi erano da ritenersi decisivi. Nulla di tutto ciò è dato rinvenirenel ricorso.3.3.3. Quanto alla censura sub 3) (violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.),per quanto è dato comprendere, il difensore deduce: a) che i fatti per i quali ilSequino è stato arrestato il 16/07/2004 (detenzione di diversi quantitativi distupefacenti in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RuscianoBruno), già giudicati con sentenza irrevocabile, sono gli stessi di quelli di cui alcapo L; b) che, in ogni caso, nel momento in cui è stato eseguito l'arresto per ifatti del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il pubblico ministero procedente già disponeva di tutti glielementi per formulare una contestazione di associazione per delinquerefinalizzata al narcotraffico; non avendolo fatto, e avendo contestato al [OSCURATO:PERSONA] isoli reati di detenzione di droga già giudicati, era precluso all'organo requirenteformulare una nuova contestazione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90(capo L).Si tratta di argomenti totalmente destituiti di fondamento.E' di palmare evidenza che i fatti del 16/04/2004 riguardavano unicamentela detenzione di specifici quantitativi di droga in concorso con altri, e quindi nonsono in alcun modo sovrapponibili a quelli di cui al capo L, nel quale si contestaal [OSCURATO:PERSONA] di aver promosso e diretto un'associazione finalizzata al traffico distupefacenti operante, quanto meno, dal maggio del 2004, nell'ambito dellaquale sono stati posti in essere numerosi reati fine tra i quali si colloca appuntoquello del 16 luglio. Per il resto, quanto dedotto dal ricorrente, non trovariscontro in alcuna norma del codice di procedura penale, essendo pacifico che,sulla base del medesimo materiale investigativo, il pubblico ministero puòformulare molteplici imputazioni in tempi e in procedimenti diversi, essendorimessa al suo potere discrezionale la possibilità di effettuare stralci e procedereseparatamente per le diverse imputazioni.Il motivo è quindi manifestamente infondato, sicché risulta del tuttoirrilevante che la Corte di appello non ha specificamente motivato sulla questioneposta dal ricorrente. Ed infatti questa Suprema Corte ha costantemente ribaditoil condivisibile principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, èinammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso lasentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo diappello inammissibile "ab origine" manifesta infondatezza o inammissibilità (pergenericità, difetto di specificità o per altra causa), in quanto l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede digiudizio di rinvio, tenuto anche conto che i motivi generici restano viziati dainammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbiapronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli,Rv. 277281-01; nello stesso senso Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv.283808-01).3.3.4. Analoghe considerazioni valgono per la censura di cui al punto 4)(avente ad oggetto la richiesta di derubricazione dei fatti nella fattispecie di cuiall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90). Anche in questo caso, infatti, l'originariomotivo di appello era ab origine inammissibile in quanto generico; l'appellante siera infatti limitato, in poche righe, ad affermare che la derubricazione siimponeva in quanto “Svariati sono gli episodi contestati in cui, dato il riferimentoa somme di denaro di modestissimo ammontare (50 euro), ben potrebberitenersi configurato il V comma dell'art. 73 dpr 309/90”. Peraltro, è appena ilcaso di rilevare che, già dalla lettura delle imputazioni, emerge che in molti casilo stupefacente commercializzato dal sodalizio era tutt'altro che modesto, avendoad oggetto quantitativi (ad es. 1 kg nel capo S), 2,5 kg nel capo Z)oggettivamente incompatibili con la fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74.3.3.5. La censura di cui al punto 5) (avente ad oggetto la quantificazionedella pena e le circostanze attenuanti generiche) è inammissibile in quantoaspecifica.Per quanto riguarda la pena irrogata, si è già detto, esaminando il primomotivo che la Corte di appello ha correttamente evidenziato che il Tribunaleaveva già (erroneamente) applicato al [OSCURATO:PERSONA] una pena inferiore al minimoedittale, sicché non vi erano, per ovvie ragioni, margini per ulteriori riduzioni.Per quanto riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche ilmotivo è invece del tutto generico. La Corte territoriale si è infatti correttamenteconformata al principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01).Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente econgrua, avendo i giudici evidenziato, da un lato, che mancavano elementipositivi che giustificassero la concessione delle attenuanti in parola, e, dall'altro,che doveva essere valorizzata (come ulteriore elemento ostativo) la gravità deifatti accertati. Il difensore non si confronta con i sopra esposti argomenti, e, aben vedere, non ha neppure indicato quali erano gli elementi positivi(asseritamente non valutati) in forza dei quali l'imputato sarebbe statomeritevole del beneficio di legge invocato (tali non potendo certamente esserequelli prospettati, vale a dire che i coimputati giudicati in abbreviato in altroprocedimento avevano ottenuto le attenuanti generiche).4. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 14678/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris