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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1307/2022

ECLI:EU:T:2022:729
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0221_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 novembre 2022 – Italia / Commissione (causa T‑221/21) ( 1 ) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regime di aiuti per superficie – Rettifiche finanziarie – Nozione di “prati permanenti” – Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 499/2014»

1. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di diritti all’aiuto di base – Prati permanenti – Nozione – Possibilità per lo Stato membro di includere le superfici pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali – Presupposti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, art. 4, § 1, h); regolamento della Commissione n. 639/2014, artt. 7 e 8] (v. punti 43, 62, 63, 72, 73, 75, 81-83)

2. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Pagamento ai beneficiari – Termine di pagamento – Rispetto – Assenza – Pagamenti non ammissibili al finanziamento dell’Unione – Applicazione da parte della Commissione della procedura di deroga – Modifica indiretta del termine di pagamento – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, artt. 40 e 75; regolamento della Commissione n. 907/2014, art. 5) (v. punti 107, 109-113) Dispositivo 1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione, del 17 febbraio 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica italiana una rettifica forfettaria del 2%, relativa agli aiuti per superficie concessi in Italia, per un ammontare di EUR 67368272,99 per l’anno di domanda 2017. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) La Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese. ( 1 ) GU C 228 del 14.6.2021 .

62021TJ0221_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 novembre 2022 – Italia / Commissione (causa T‑221/21) ( 1 ) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regime di aiuti per superficie – Rettifiche finanziarie – Nozione di “prati permanenti” – Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 499/2014» 1. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di diritti all’aiuto di base – Prati permanenti – Nozione – Possibilità per lo Stato membro di includere le superfici pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali – Presupposti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, art. 4, § 1, h); regolamento della Commissione n. 639/2014, artt. 7 e 8] (v. punti 43, 62, 63, 72, 73, 75, 81-83) 2. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Pagamento ai beneficiari – Termine di pagamento – Rispetto – Assenza – Pagamenti non ammissibili al finanziamento dell’Unione – Applicazione da parte della Commissione della procedura di deroga – Modifica indiretta del termine di pagamento – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, artt. 40 e 75; regolamento della Commissione n. 907/2014, art. 5) (v. punti 107, 109-113) Dispositivo 1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/261 della Commissione, del 17 febbraio 2021, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica italiana una rettifica forfettaria del 2%, relativa agli aiuti per superficie concessi in Italia, per un ammontare di EUR 67368272,99 per l’anno di domanda 2017. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) La Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese. ( 1 ) GU C 228 del 14.6.2021 .
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