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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 38799/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata nonché i motivi nuovi depositati in data 23 maggio 2023.

1. Ritenuto che le censure poste da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto costituite o da mere doglianze in punto di fatto o dalla denunzia di vizi motivazionali e violazioni di legge in realtà non sussistenti.

Il ricorrente sollecita, ai fini del giudizio sul ravvedimento, l'apprezzamento dei medesimi elementi già valutati dal Tribunale che li ha giustificatamente ritenuti o non adeguatamente provati o comunque recessivi rispetto alle recenti e ripetute violazioni del regime della semilibertà del tutto incompatibili con la natura e funzione dell'invocato beneficio della liberazione condizionale, che postula quale condizione di accesso, nell'ottica della gradualità dei benefici penitenziari, il raggiungimento da parte del condannato di un livello quasi completo di perfezionamento del percorso trattamentale dì reinserimento e risocializzazione.

Quanto alla richiusa subordinata della semilibertà, al Tribunale che si è correttamente conformato alla preclusione derivante dall'irrevocabilità del provvedimento di rigetto di tale ultima misura a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, oppone l'omesso apprezzamento di alcuni elementi di prova (le indagini difensive) che, tuttavia, per essere stati allegati alla precedente istanza definitivamente rigettata non hanno in radice alcun carattere di novità idoneo a superare il giudicato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 8 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata nonché i motivi nuovi depositati in data 23 maggio 2023. 1. Ritenuto che le censure poste da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto costituite o da mere doglianze in punto di fatto o dalla denunzia di vizi motivazionali e violazioni di legge in realtà non sussistenti. Il ricorrente sollecita, ai fini del giudizio sul ravvedimento, l'apprezzamento dei medesimi elementi già valutati dal Tribunale che li ha giustificatamente ritenuti o non adeguatamente provati o comunque recessivi rispetto alle recenti e ripetute violazioni del regime della semilibertà del tutto incompatibili con la natura e funzione dell'invocato beneficio della liberazione condizionale, che postula quale condizione di accesso, nell'ottica della gradualità dei benefici penitenziari, il raggiungimento da parte del condannato di un livello quasi completo di perfezionamento del percorso trattamentale dì reinserimento e risocializzazione. Quanto alla richiusa subordinata della semilibertà, al Tribunale che si è correttamente conformato alla preclusione derivante dall'irrevocabilità del provvedimento di rigetto di tale ultima misura a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, oppone l'omesso apprezzamento di alcuni elementi di prova (le indagini difensive) che, tuttavia, per essere stati allegati alla precedente istanza definitivamente rigettata non hanno in radice alcun carattere di novità idoneo a superare il giudicato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 g
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