CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 47647/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 22/03/2022, la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del 14/01/2021 del Tribunale di Imperia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di tentata rapina impropria aggravata e di lesioni personali aggravate. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 69, secondo comma, e 133 cod. pen. con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è manifestamente infondato in quanto il bilanciamento fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, al riguardo, la pag. 3 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Genova ha adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza delle condizioni per riconoscere la richiesta prevalenza, facendo riferimento alla potenzialità lesiva del coltello utilizzato dall'imputato per compiere al rapina e al fatto che alla presentazione spontanea del Mejbri in Questura non poteva essere riconosciuto un peso maggiore rispetto all'aggravante dell'uso della predetta arma, che avrebbe potuto provocare più gravi conseguenze dannose per la vittima), tale dovendosi ritenere anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così