CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22236/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dallAvvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -ricorrente - contro I.C.T. [OSCURATO:PERSONA] in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziario previamente autorizzato, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dallAvv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dellAvv. [OSCURATO:PERSONA], alla via Toscana n. 10 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2272/2017, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , e pubblicata il 23.5.2017; OGGETTO: Omesso versamento ritenute - Anni 2011/13-Cartella ex artt. 36 bisDpr n. 600/73 e 54 bis Dpr 633/72. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. LAgenzia delle Entrate notificava il 13 ottobre 2014 alla I.C.T. [OSCURATO:PERSONA] la cartella esattoriale n. 068 2014 0090270526, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi mod. 770, ai sensi dellart. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973 e dellart. 54 bis del Dpr 633 del Dpr n. 633 del 1972, con la quale contestava il mancato versamento di ritenute Irpef, per un valore dichiarato di Euro 653.603,79, con riferimento agli anni 2011 e 2013. La società era stata ammessa il 6 giugno 2014 alla procedura di concordato preventivo, ed il concordato era stato poi omologato il 7.7.2015. 2.La contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano proponendo plurime censure, procedimentali e di merito. La CTP riteneva che, essendo stato il credito dellErario inserito nel piano concordatario, tanto garantiva adeguatamente le pretese del Fisco, che peraltro la debitrice, in concordato preventivo, non poteva onorare. In conseguenza disponeva lannullamento della cartella esattoriale impugnata. 3. LAgenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita allesito de l primo grado del giudizio sostenendo che lannullamento della cartella di pagamento comportava lannullamento della pretesa erariale, pur pienamente legittima. Inoltre, non corrispondendo al vero che lintero credito fiscale fosse stato inserito nel piano concordatario, la CTP avrebbe anzi dovuto definire lesatta quantificazione della corretta pretesa fiscale. La CTR rigettava con la sentenza richiamata in epigrafe - il ricorso dellAmministrazione finanziaria. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dellappello ha proposto ricorso in cassazione lAgenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. Ha resistitomediante controricorso lintimata società. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto laccoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dellart. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lAmministrazione finanziaria denunciala nullità della decisione adottata dal giudice del gravame, in conseguenza della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell art. 118 disp. att. del cod. proc. civ. , degli artt. 36, secondo comma, n. 4, 53, 54, e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la sentenza assunta dal giudice dellappello risulta completamente priva di un supporto motivazionale. 2. Con il secondo motivo, introdotto ai sensi dellart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lEnte impositore deducela violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. , degli artt. 160, 168 e 180 del Rd n. 267 del 1972, degli artt. 14, 25, 46 e 90 del Dpr n. 602 del 1973, dellart. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dellart. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e dellart. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per non avere la CTR rilevato che la notificazione della cartella esattoriale era attività dovuta, per lUfficio, e comunque per non avere la CTR rideterminato nel suo corretto valore la pretesa tributaria, se del caso, anziché annullarla, insieme con le sanzioni irrogate. 3. Si rileva, in via preliminare , che l a controricorrente ha lamentato la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, perché effettuata presso il domicilio eletto nello studio del procuratore-difensore nel giudizio dappello
si deve eccepire come tale notifica risulti affetta da nullità poiché effettuata alla parte personalmente e non al procuratore costituito (controric., p. Invero la notificazione è stata effettuata alla parte presso il procuratore costituito, pertanto regolarmente. Peraltro la parte non trascrive il testo della notificazione che intende contestare, e la sua critica difetta di specificità. Inoltre, la società si è costituita in giudizio ed ha svolto complete difese, con il conseguente raggiungimento dello scopo dellatto. 3.1. La società prospetta anche linammissibilità del ricorso dellAmministrazione finanziaria, perché conterrebbe un vizio motivazionale in presenza di sentenze di merito tra loro conformi (c.d. doppia conforme). La censura risulta infondata, perché lAgenzia delle Entrate contesta vizi di nullità della decisione, come si evidenzierà nel prosieguo, e di violazione di legge, e lesistenza di una doppia conforme non limita laccesso a simili critiche. 4. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso lAgenzia delle Entrate come già anticipato - denuncia la nullità della decisione adottata dal giudice dellappello perché completamente priva di un supporto motivazionale. La CTR, riassunti alcuni principi generali, scrive: Nel merito, il Collegio rileva che la previsione dellappostamento di uno specifico fondo in bilancio e che nel piano concordatario viene previsto lintegrale soddisfacimento della pretesa tributaria a titolo dimposta, nonché degli accessori, nella prospettiva di un possibile e futuro contenzioso garantisce lErario al pari di polizza fideiussoria. [OSCURATO:PERSONA], condividendo le conclusioni dei primi giudici in punto, rigetta lappello dellufficio e dichiara lillegittimità della cartella di pagamento (sent. CTR, p. III). Trattasi allevidenza di scarni, apodittici e lacunosi rilievi, che non consentono di comprendere liter valutativo seguito dal giudic e dellappello. 4.2. Questultimo afferma che lappostamento di uno specifico fondo in bilancio e la previsione nel piano concordatario dellintegrale soddisfacimento della pretesa tributaria a titolo dimposta, nonché degli accessori, nella prospettiva di un possibile e futuro contenzioso, garantisca totalmente la pretesa dellEnte impositore, ma non chiarisce perché, specie in considerazione del fatto che è la stessa CTR ad annullare contestualmente la pretesa creditoria dichiarandola illegittima, anche qui senza dire perché ritenga sia tale. Come segnalato anche dal P.M. nelle sue conclusioni, neanche risulta comprensibile il riferimento al piano concordatario. Neppure appare motivata laffermazione che il riconoscimento del debito sia riferito ad ogni pretesa tributaria, inclusi accessori, visto che lAmministrazione finanziaria contesta specificamente questo profilo, sostenendo che la pretesa tributaria risultava arbitrariamente ridotta nel concordato omologato. Anche il riferimento ad una polizza fideiussoria non risulta comprensibile. In concreto, quindi, la motivazione adottata dalla CTR è talmente incompleta e poco comprensibile, da risultare meramente apparente. 4.3. Il primo motivo di ricorso è da ritenere, perciò, fondato, e deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo. La decisione impugnata deve essere, quindi,cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché in diversa composizione - proceda a nuovo esame e a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso proposto dallAgenzia delle Entratee dichiara assorbito il secondo ;