Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:659
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C‑260/06 e C‑261/06
Procedimenti penali
a carico di
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour d’appel de Montpellier)
«Prodotti fitosanitari — Importazioni parallele — Procedura di autorizzazione all’immissione in commercio — Ammissibilità — Presupposti — Rispetto del principio di proporzionalità»
Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 10 luglio 2007
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 novembre 2007
Massime della sentenza
Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure d’effetto equivalente
(Artt. 28 CE e 30 CE; direttiva del Consiglio 91/414)
Uno Stato membro può subordinare ad una procedura semplificata di autorizzazione all’immissione in commercio l’importazione
parallela di un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro nel quale esso beneficia già di tale autorizzazione,
qualora l’importazione sia effettuata da un agricoltore esclusivamente per il fabbisogno della sua azienda, e l’autorizzazione
all’immissione in commercio così concessa sia specifica per ogni operatore.
Tuttavia, il principio di proporzionalità impone, per salvaguardare la libera circolazione delle merci, che la normativa in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari sia applicata limitatamente a quanto necessario per raggiungere
gli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute umana ed animale legittimamente perseguiti. Pertanto, tale autorizzazione
all’immissione in commercio non può essere subordinata alla designazione del prodotto importato con il marchio proprio dell’operatore
interessato quando quest’ultimo è un agricoltore che effettua l’importazione parallela esclusivamente per il fabbisogno della
propria azienda. Inoltre, la detta autorizzazione non può essere assoggettata al pagamento di un’imposta che non sia proporzionata
alle spese generate dal controllo o dalle formalità amministrative rese necessarie dall’esame della domanda di autorizzazione.
La valutazione forfettaria di tali spese è tuttavia ammissibile nell’osservanza del principio di proporzionalità.
(v. punti 37, 50 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
8 novembre 2007 (
*
)
«Prodotti fitosanitari – Importazioni parallele – Procedura di autorizzazione all’immissione in commercio – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto del principio di proporzionalità»
Nei procedimenti riuniti C‑260/06 e C‑261/06,
aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour d’appel
de Montpellier ([OSCURATO:PERSONA]) con decisioni 24 maggio 2006, pervenute in cancelleria il 15 giugno 2006, nei procedimenti penali
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑260/06),
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑261/06),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis, E. Juhász, J. Malenovský e T. von Danwitz (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
– per i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J.-P. Montenot, avocat;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dal sig. G. Kanellopoulos e dalla sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H. G. Sevenster, in qualità di agente;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché della direttiva del Consiglio
15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1; in prosieguo:
la «direttiva»).
2 Tali domande sono state presentate nel contesto di procedimenti penali promossi a carico dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perseguiti
per l’inosservanza della normativa francese relativa all’immissione in commercio, alla detenzione e all’uso di prodotti fitosanitari.
Contesto normativo
La disciplina comunitaria
3 Sono vietate fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in forza dell’art. 28 CE, le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi
misura di effetto equivalente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 30 CE, i divieti o le restrizioni all’importazione tra gli [OSCURATO:PERSONA]
membri che sono giustificati, in particolare, da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali
o di preservazione dei vegetali sono autorizzati a condizione che non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria,
né una restrizione dissimulata al commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
4 La direttiva introduce norme uniformi riguardanti le condizioni e le procedure di autorizzazione all’immissione in commercio
(in prosieguo: l’«AIC») dei prodotti fitosanitari, nonché la loro revisione e revoca. Essa è intesa non soltanto ad armonizzare
le norme relative alle condizioni ed alle procedure di autorizzazione relative a tali prodotti, ma anche a garantire un livello
elevato di tutela della salute umana e animale, nonché dell’ambiente contro le minacce e i rischi indotti da un uso incontrollato
di tali prodotti. La direttiva mira inoltre ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti.
5 La direttiva riguarda, in particolare, l’autorizzazione, l’immissione in commercio, l’uso e il controllo all’interno della
Comunità europea di prodotti fitosanitari sotto forma commerciale. Ai sensi dell’ art. 2, n. 10, per «immissione in commercio»
si intende qualsiasi consegna a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, esclusa la consegna per il magazzinaggio
e la successiva spedizione al di fuori del territorio della Comunità. L’importazione di un prodotto fitosanitario in tale
territorio è considerata immissione in commercio ai sensi della direttiva.
6 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio e utilizzati sul loro territorio
soltanto se il prodotto in questione è stato da essi autorizzato, conformemente alle disposizioni della presente direttiva
(…)».
7 L’art. 4 della direttiva stabilisce, in particolare, le condizioni che il prodotto fitosanitario deve soddisfare per poter
essere autorizzato. Ai sensi di questo stesso articolo, le autorizzazioni devono precisare i requisiti relativi alla commercializzazione
e all’uso dei detti prodotti e sono concesse soltanto per un periodo determinato, non superiore a dieci anni e fissato dagli
[OSCURATO:PERSONA] membri. Tali autorizzazioni possono essere riesaminate in qualsiasi momento e, in taluni casi, devono essere annullate.
Qualora uno Stato membro revochi un’AIC, ne informa immediatamente il titolare.
8 La direttiva prevede, inoltre, agli artt. 3, n. 4, e 16, un controllo specifico riguardante la classificazione, l’imballaggio
e l’etichettatura di ogni prodotto. In tal senso, l’etichettatura dell’imballaggio di un prodotto fitosanitario, ai sensi
dell’art. 16, n. 1, della direttiva, deve, in particolare, recare in modo leggibile e indelebile la denominazione commerciale
o usuale del prodotto, il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione, il numero di autorizzazione del prodotto, nonché
numerose indicazioni riguardanti il prodotto e il suo uso come, ad esempio, eventuali rischi particolari per l’uomo, gli animali
o l’ambiente, nonché le norme di sicurezza da adottare per la loro tutela, gli usi per i quali è stato autorizzato il prodotto
fitosanitario e le condizioni specifiche alle quali il prodotto può essere utilizzato nonché le istruzioni per l’uso.
9 Lo Stato membro in cui viene presentata una richiesta di AIC per un prodotto fitosanitario già autorizzato in un altro Stato
membro deve, ai sensi dell’art. 10, n. 1, della direttiva, astenersi dall’esigere, a talune condizioni e salvo eccezioni,
che vengano ripetute le prove e i controlli già effettuati.
10 Ai sensi dell’art. 17, primo comma, della direttiva:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni necessarie affinché i prodotti fitosanitari in circolazione e la loro utilizzazione
vengano sottoposti a controllo ufficiale onde accertarne la rispondenza ai requisiti della presente direttiva e, in particolare,
delle condizioni di autorizzazione ed indicazioni riportate sull’etichetta».
La normativa nazionale
11 Ai sensi dell’art. L. 253-1 del code rural (codice francese della proprietà rurale):
«Sono vietati l’immissione in commercio, l’utilizzazione e la detenzione da parte dell’utilizzatore di prodotti fitosanitari
che non godono di autorizzazione all’immissione in commercio (…)».
12 Le condizioni per il rilascio delle AIC dei prodotti fitosanitari in [OSCURATO:PERSONA] sono disciplinate dal decreto 5 maggio 1994,
n. 94‑359, relativo al controllo dei prodotti fitosanitari (JORF del 7 maggio 1994, pag. 6683), adottato per assicurare il
recepimento della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale.
13 Il decreto 4 aprile 2001, n. 2001-317, che stabilisce una procedura semplificata di autorizzazione all’immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari provenienti dallo Spazio economico europeo (JORF del 14 aprile 2001, pag. 5811), codificato negli
artt. R. 253‑52‑R. 253-55 del code rural, dispone all’art. 1 quanto segue:
«L’introduzione nel territorio nazionale di un prodotto fitosanitario proveniente da uno Stato dello spazio economico europeo
nel quale esso beneficia già di un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata in conformità alla direttiva (…),
identico ad un prodotto che sarà definito in prosieguo “prodotto di riferimento”, è autorizzata alle seguenti condizioni:
Il prodotto di riferimento deve beneficiare di un’autorizzazione all’immissione commercio rilasciata dal Ministro dell’Agricoltura
in applicazione delle disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del summenzionato decreto 5 maggio 1994.
L’identità del prodotto introdotto nel territorio nazionale con il prodotto di riferimento è valutata alla luce dei tre seguenti
criteri:
– comune origine dei due prodotti, intesa nel senso che essi sono stati fabbricati con la stessa formula chimica dalla stessa
ditta, ovvero da imprese collegate o che operano su licenza;
– fabbricazione mediante l’utilizzo delle stesse sostanze attive;
– similitudine degli effetti dei due prodotti, tenuto conto delle differenze che possono esistere al livello delle condizioni
agricole, fitosanitarie e ambientali, in particolare climatiche, legate all’uso dei prodotti».
14 Ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale 17 luglio 2001, recante applicazione del decreto n. 2001-317 (JORF del 27 luglio
2001, pag. 12091), chiunque richieda un’AIC per un prodotto fitosanitario proveniente da uno Stato dello Spazio economico
europeo deve depositare a sostegno della sua domanda un fascicolo che consta di un modulo in cui sono riportate le informazioni
elencate all’allegato di tale decreto, un progetto di etichettatura in francese del prodotto di cui si chiede l’immissione
in commercio ai fini dell’importazione parallela, nonché un’etichetta originale del prodotto o dei prodotti importati.
15 L’allegato di tale decreto ministeriale prevede che chiunque richieda un’AIC di tale prodotto fitosanitario debba fornire
a sostegno della sua domanda indicazioni relative all’identità dell’importatore, all’identificazione del prodotto importato
e del prodotto di riferimento, agli impieghi cui è destinato il prodotto oggetto della domanda, nonché all’identificazione
francese dell’importazione e alla denominazione commerciale proposta in [OSCURATO:PERSONA] per il prodotto di cui trattasi.
I procedimenti principali e le questioni pregiudiziali
16 Dalle decisioni di rinvio risulta che sono stati promossi dinanzi ai giudici francesi procedimenti penali a carico di due
viticoltori, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑260/06) e [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑261/06), cui si contesta di aver detenuto, a fini di utilizzo,
prodotti antiparassitari ad uso agricolo che non beneficiavano di AIC. Al sig. [OSCURATO:PERSONA] si contesta, inoltre, di aver utilizzato
tali prodotti e al sig. [OSCURATO:PERSONA] di avere rifiutato di procedere alla loro distruzione. In entrambi i procedimenti si trattava
di prodotti provenienti dalla Spagna.
17 Con sentenze 15 giugno 2005, il [OSCURATO:PERSONA] de grande instance de Carcassonne ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati
summenzionati e ha condannato ciascuno di essi a pagare un’ammenda di EUR 1 500 con il beneficio della sospensione dell’esecuzione.
I sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso in appello contro tali sentenze dinanzi alla Cour d’appel de Montpellier.
18 Tanto in primo grado quanto dinanzi al giudice del rinvio, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto valere che i prodotti di
cui trattasi hanno già ottenuto un’AIC in [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio di altri importatori, ovvero presentano una similitudine con
prodotti di riferimento autorizzati in tale Stato membro. Essi hanno sostenuto anche che il procedimento semplificato di AIC
e le disposizioni del code rural su cui si basano le azioni penali proposte a loro carico non si possono applicare agli agricoltori
che effettuano importazioni non a fini commerciali bensì a fini personali. Inoltre, tale procedura non sarebbe conforme al
diritto comunitario o sarebbe, quanto meno, sproporzionata a causa della sua pesantezza e del suo costo.
19 [OSCURATO:PERSONA] de grande instance de Carcassonne nonché la Cour d’appel de Montpellier hanno constatato che la procedura semplificata
di AIC, definita dal legislatore francese, ha la finalità di garantire che non siano immessi in commercio prodotti che presentano
rischi e pericoli per l’uomo, gli animali e l’ambiente. Secondo tali giudici, la detta procedura ha l’obiettivo di conciliare
il principio di libera circolazione in seno alla Comunità e la necessità di permettere a ciascuno Stato membro di vigilare
sulla tutela della salute delle persone e dell’ambiente, tenendo conto in particolare delle situazioni specifiche locali.
Essi aggiungono che la direttiva non fa alcuna distinzione tra le importazioni parallele effettuate a fini commerciali e quelle
dei singoli soggetti che sono realizzate a fini personali, per l’uso strettamente privato di questi ultimi.
20 Considerando che la soluzione delle controversie ad essa sottoposte dipende dalla compatibilità della normativa francese con
il diritto comunitario, la Cour d’appel de Montpellier ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali, formulate in termini identici in entrambi i procedimenti C‑260/06 e C‑261/06:
«1) Se, nel caso in cui uno Stato membro subordini l’importazione di un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro,
in cui il prodotto stesso goda già di un’[AIC] rilasciata ai sensi della direttiva (…), ad una procedura semplificata di [AIC],
al fine di verificare che il prodotto importato risponda ai requisiti di identità indicati dalla sentenza (…) 11 marzo 1999,
causa C‑100/96, [[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1499], lo Stato membro medesimo possa legittimamente opporre
ad un operatore tale procedura di autorizzazione semplificata quando:
– l’importatore sia un agricoltore che importi il prodotto unicamente ai fini dell’utilizzazione nella propria azienda agricola,
utilizzazione diversificata ma limitata quantitativamente, e non proceda quindi all’immissione in commercio del prodotto medesimo
nel senso commerciale di tale nozione;
– la procedura semplificata di AIC, valida quale autorizzazione all’importazione, sia personale per ogni singolo operatore/distributore
obbligato a contrassegnare il prodotto importato con il proprio marchio ed assoggettata ad una tassa di EUR 800.
2) In caso di soluzione negativa di tale prima questione, se la sentenza 26 maggio 2005, causa C‑212/03, [Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4213], relativa alle importazioni personali di medicinali da parte di privati, sia applicabile all’ipotesi dei
prodotti fitosanitari importati da agricoltori unicamente ai fini dell’utilizzazione nelle proprie aziende agricole».
21 Con ordinanza del presidente della Corte 12 luglio 2006, i procedimenti C‑260/06 e C‑261/06 sono stati riuniti ai fini della
fase scritta ed orale, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se uno Stato membro che subordina l’importazione di
un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro, nel quale il prodotto è autorizzato, ad una procedura semplificata
di AIC intesa a verificare l’identità di quest’ultimo con un prodotto di riferimento già autorizzato nel detto Stato membro
di importazione possa imporre tale procedura qualora l’operatore sia un agricoltore che importi il prodotto per i soli bisogni
della sua azienda agricola, tale procedura sia personale rispetto a ciascun operatore e gli imponga di denominare il prodotto
importato con il proprio marchio, dando luogo all’imposizione di una tassa di EUR 800.
23 Al riguardo, occorre osservare che il sistema predisposto dalla direttiva non è basato su un obbligo di mutuo riconoscimento
da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri delle AIC di prodotti fitosanitari concesse negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, bensì su un obbligo di autorizzazione
di tali prodotti rientrante nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che non sono vincolati dalle AIC concesse in un altro Stato
membro.
24 Pertanto, in forza dei principi enunciati nella direttiva, in particolare nell’art. 3, n. 1, e malgrado le norme del Trattato CE
relative alla libera circolazione delle merci, nessun prodotto fitosanitario può essere immesso in commercio e utilizzato
in uno Stato membro senza che sia stata previamente rilasciata un’AIC da parte dell’autorità competente di tale Stato, in
conformità alla direttiva. Tale requisito è valido anche qualora il prodotto di cui trattasi benefici già di un’AIC rilasciata
dall’autorità competente di un altro Stato membro, dato che la direttiva richiede che sia ottenuta un’autorizzazione preventiva
presso l’autorità competente di ciascuno Stato membro in cui tale prodotto viene immesso in commercio e utilizzato (v., in
tal senso, sentenza 17 settembre 1998, causa C‑400/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5121, punto 26).
25 Tuttavia, qualora venga presentata in uno Stato membro una domanda di AIC per un prodotto fitosanitario già autorizzato in
un altro Stato membro, il primo Stato deve, ai sensi dell’art. 10, n. 1, della direttiva, astenersi, a talune condizioni e
salvo eccezioni, dall’esigere che vengano ripetute le prove e i controlli già effettuati in tale altro Stato, consentendo
così l’economia dei tempi e dei costi necessari per raccogliere i dati richiesti.
26 Ne consegue che l’obbligo, derivante dalla direttiva, imposto all’importatore di un prodotto fitosanitario di ottenere, prima
di mettere a disposizione di terzi tale prodotto in uno Stato membro, un’AIC rilasciata in conformità alla direttiva, non
può, in linea di principio, costituire una restrizione agli scambi intracomunitari vietata dall’art. 28 CE (v., con riferimento
ai prodotti farmaceutici, sentenze 11 dicembre 2003, causa C‑322/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑14887, punti
48, 52 e 53, nonché 29 aprile 2004, causa C‑150/00, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3887, punti 56 e 57). La stessa constatazione
vale per quanto riguarda il divieto di utilizzare, nel territorio dello Stato membro di importazione, un prodotto che non
sia stato previamente autorizzato.
27 Di conseguenza, l’operatore che abbia acquistato un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro, nel quale
esso è legalmente commercializzato in forza di un’AIC concessa dall’autorità competente del detto Stato, non può importare
tale prodotto in un altro Stato membro, ai fini della sua immissione in commercio o del suo utilizzo, qualora non benefici
di un’AIC regolarmente rilasciata in tale ultimo Stato.
28 Per contro, qualora l’importazione in uno Stato membro di un prodotto fitosanitario, che beneficia di un’AIC rilasciata secondo
le disposizioni della direttiva in un altro Stato membro, costituisca un’importazione parallela rispetto ad un prodotto fitosanitario
che beneficia già di un’AIC nello Stato membro di importazione, non possono applicarsi le disposizioni della direttiva relative
alla procedura di rilascio dell’AIC (v., per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, sentenza 12 novembre 1996, causa C‑201/94,
Smith & Nephew e Primecrown, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5819, punto 21, nonché, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31). Tale situazione rientra tuttavia nell’ambito di applicazione delle disposizioni
del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.
29 [OSCURATO:PERSONA] membri devono tuttavia verificare se l’importazione di un prodotto fitosanitario che beneficia di un’AIC in un altro
Stato membro costituisca un’importazione parallela rispetto ad un prodotto che beneficia già di un’AIC nello Stato membro
di importazione, poiché sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla direttiva (v., in
tal senso, citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 33).
30 Qualora si debba ritenere che il prodotto fitosanitario sia stato già autorizzato nello Stato membro di importazione, le autorità
competenti di tale Stato devono far beneficiare il prodotto di cui trattasi dell’AIC rilasciata al prodotto fitosanitario
già presente sul mercato, a meno che non vi ostino esigenze di tutela efficace della salute dell’uomo e degli animali nonché
di tutela dell’ambiente (v., in tal senso, citate sentenze Smith & Nephew e Primecrown, punti 29 e 32, nonché [OSCURATO:PERSONA], punto 36). Pertanto, un prodotto fitosanitario immesso nel territorio di uno Stato membro mediante un’importazione
parallela non beneficia né automaticamente, né in modo incondizionato o assoluto dell’AIC rilasciata ad un prodotto fitosanitario
già presente sul mercato del detto Stato.
31 Nell’ipotesi in cui non si possa ritenere che il prodotto fitosanitario sia stato già autorizzato nello Stato membro di importazione,
quest’ultimo può rilasciare un’AIC per tale prodotto soltanto nell’osservanza delle condizioni previste dalla direttiva (v.
citate sentenze Smith & Nephew e Primecrown, punto 30, nonché [OSCURATO:PERSONA], punto 37), oppure vietare
la sua immissione in commercio e il suo uso.
32 Da quanto precede risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo di sottoporre l’importazione di prodotti fitosanitari nel loro
territorio ad una procedura di controllo, che può, come nella fattispecie, assumere la forma di una procedura cosiddetta «semplificata»
che è intesa a verificare se il prodotto necessita di un’AIC o se si deve ritenere che esso sia stato già autorizzato nello
Stato membro di importazione. Al riguardo, spetta alle autorità competenti dello Stato membro di importazione esaminare, su
domanda degli interessati, se sia possibile concedere al prodotto di cui trattasi il beneficio di un’AIC rilasciata a vantaggio
di un prodotto fitosanitario già presente sul mercato di tale Stato.
33 Tali constatazioni valgono, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 40-47 delle sue conclusioni e come affermano
sia gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno presentato osservazioni alla Corte sia la Commissione delle Comunità europee, indipendentemente
dallo scopo dell’importazione e, pertanto, esse sono applicabili anche agli agricoltori che importano prodotti per il fabbisogno
esclusivo della loro azienda.
34 Se gli agricoltori fossero dispensati dall’obbligo di sottoporsi a una procedura semplificata di AIC, la valutazione della
questione se un prodotto possa beneficiare di un’AIC rilasciata a vantaggio di un altro prodotto fitosanitario rientrerebbe
nell’ambito di responsabilità dei soli agricoltori. Orbene, da un lato, tale valutazione, alla luce di ragioni imperative
di interesse pubblico legate alla tutela della salute umana e animale, nonché dell’ambiente, ed alla luce delle considerazioni
esposte al punto 30 della presente sentenza, non può che essere onere delle autorità competenti dello Stato membro di importazione.
Dall’altro, un agricoltore non dispone in ogni circostanza degli strumenti appropriati per poter procedere a tale valutazione
in modo affidabile, al di fuori della procedura prevista a tale scopo.
35 Inoltre, una dispensa di tal genere porrebbe in discussione non soltanto il sistema istituito dalla direttiva, secondo cui
l’immissione in commercio e l’uso dei prodotti fitosanitari devono essere oggetto di previa autorizzazione, ma anche l’efficacia
del meccanismo di controllo spettante agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 17 della direttiva.
36 Ne consegue che uno Stato membro è legittimato ad esigere da una persona che intende procedere all’importazione parallela
di un prodotto fitosanitario già autorizzato sul suo territorio che tale prodotto sia sottoposto ad una procedura semplificata
di AIC, anche qualora tale importatore sia un agricoltore che importa il detto prodotto esclusivamente per il fabbisogno della
sua azienda.
37 Per quanto riguarda la conformità al diritto comunitario della concessione a titolo personale di un’AIC in seguito ad una
procedura semplificata, nonché dell’obbligo di un importatore di denominare il prodotto che costituisce oggetto di un’importazione
parallela con il proprio marchio e di pagare una tassa di EUR 800 in base a tale procedura, occorre ricordare che spetta alle
competenti autorità nazionali vegliare sulla stretta osservanza dell’obiettivo essenziale della normativa comunitaria, che
consiste nella tutela della salute umana e animale, nonché dell’ambiente. Tuttavia, il principio di proporzionalità impone,
per salvaguardare la libera circolazione delle merci, che la normativa in esame sia applicata limitatamente a quanto è necessario
per raggiungere gli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute umana ed animale legittimamente perseguiti (sentenze
10 settembre 2002, causa C‑172/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6891, punto 34, nonché 1° aprile 2004, causa C‑112/02, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3369, punto 14).
Sulla concessione individuale dell’AIC
38 Al riguardo, come l’avvocato generale ha osservato ai paragrafi 49 e 50 delle sue conclusioni e come fanno osservare i governi
olandese e finlandese, tenuto conto della pericolosità dei prodotti fitosanitari e dei rischi legati al loro uso, la necessità
di verificare in modo efficace e affidabile il rispetto dei requisiti della direttiva può giustificare il carattere individuale
della concessione di un’AIC.
39 L’obiettivo secondo cui sul territorio di uno Stato membro non può essere effettuato alcun uso dei prodotti fitosanitari senza
che questi ultimi siano stati sottoposti ad una procedura di controllo svolta dalle autorità competenti di tale Stato, in
quanto tale uso sarebbe subordinato alle condizioni previste dall’AIC, può essere garantito soltanto nel caso in cui ogni
operatore sia obbligato a sottoporsi ad una procedura semplificata di AIC, sia che esso abbia intenzione di mettere il prodotto
importato a disposizione di terzi, sia che abbia intenzione di utilizzarlo egli stesso per il proprio fabbisogno.
40 Se, nel contesto di un’importazione parallela, l’AIC fosse legata soltanto al prodotto importato e non alla persona dell’importatore,
l’onere di procedere alle necessarie verifiche incomberebbe a quest’ultimo. Orbene, il fatto di consentire agli operatori
di mettere a disposizione di terzi o di utilizzare un prodotto fitosanitario che è già stato oggetto di una procedura semplificata
di AIC senza alcun controllo preventivo potrebbe aumentare il rischio di un uso scorretto o abusivo di tale prodotto. Infatti,
da un lato, non sarebbe garantito che gli operatori effettuino verifiche affidabili intese ad accertare se ed a quali condizioni
un prodotto fitosanitario che sia oggetto di importazione parallela benefici di un’AIC rilasciata a vantaggio di un altro
prodotto. D’altro lato, neppure l’osservanza delle rigorose norme concernenti l’etichettatura e l’imballaggio dei prodotti
fitosanitari, intese, in particolare, a garantirne il corretto utilizzo, potrebbe essere efficacemente verificata dalle autorità
competenti dello Stato membro interessato.
41 Inoltre, le AIC possono essere oggetto di riesame e possono essere annullate. In tali casi, come hanno osservato sia l’avvocato
generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni sia il governo francese, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere in grado, in base ai
motivi dell’annullamento dell’AIC, di far ritirare nel più breve termine tutti i prodotti di cui trattasi presenti sul loro
territorio, il che non avverrebbe se l’AIC non avesse carattere individuale e se soltanto la prima importazione parallela
di un prodotto fosse sottoposta ad una procedura semplificata di AIC.
42 Da quanto precede risulta che è giustificato che un’AIC rilasciata nell’ambito di una procedura semplificata abbia carattere
individuale.
43 Di conseguenza, l’importatore può essere assoggettato a una procedura semplificata di AIC anche se il prodotto importato parallelamente
abbia già ottenuto l’AIC a vantaggio di un altro importatore parallelo. Tuttavia, a partire dal momento in cui l’identità
di tale prodotto con un prodotto di riferimento è stata constatata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione,
le formalità amministrative che incombono all’importatore parallelo nell’ambito della procedura semplificata di AIC non dovrebbero,
tenuto conto del principio di proporzionalità, eccedere la registrazione della domanda di AIC. Tale domanda deve contenere
l’indicazione del prodotto di riferimento, nonché l’impegno a rispettare le condizioni connesse all’utilizzo previste dall’AIC
relativa al prodotto di riferimento. L’amministrazione competente deve decidere in un termine che non ecceda quello strettamente
necessario all’esame di tale domanda. Il protrarsi di tale lasso di tempo può dipendere dalle verifiche che sono eventualmente
necessarie qualora la detta amministrazione sia in possesso di indizi che le fanno presumere che il prodotto importato parallelamente
possa essere utilizzato in condizioni diverse da quelle del prodotto di riferimento.
Sull’obbligo di designazione di un marchio
44 Per quanto riguarda l’obbligo di designare il prodotto fitosanitario oggetto di importazione parallela con il marchio dell’operatore,
il governo francese, sostenuto dal governo olandese, afferma che esso non è previsto dal diritto francese. Infatti, tale diritto
disporrebbe soltanto, ai sensi dell’allegato del decreto ministeriale 17 luglio 2001, che sia fornito a sostegno della domanda
di AIC «il nome commerciale proposto in [OSCURATO:PERSONA] per il prodotto oggetto della domanda».
45 Al riguardo, va constatato che tale obbligo, sia che si tratti della denominazione con un nome commerciale del prodotto interessato
o della designazione del medesimo con il marchio dell’operatore, non è idonea né necessaria al conseguimento degli obiettivi
di tutela della salute umana e animale, nonché dell’ambiente, in occasione di un’importazione parallela effettuata ai fini
dell’uso di un prodotto per l’esclusivo fabbisogno dell’azienda di un agricoltore.
46 Ne consegue che tale obbligo non può essere considerato giustificato da motivi di tutela della salute umana e animale, nonché
dell’ambiente, in casi come quelli di cui trattasi nelle cause principali e, di conseguenza, non può essere opposto agli interessati.
Sull’obbligo di pagare una tassa di EUR 800
47 Per quanto riguarda la tassa alla quale è assoggettato l’operatore all’atto dell’importazione parallela di prodotti fitosanitari,
riscossa in occasione di una procedura semplificata di AIC, il governo francese afferma che l’importo di EUR 800 sarebbe giustificato
dal fatto che l’amministrazione competente esamina sistematicamente ogni fascicolo ed effettua verifiche presso le autorità
competenti degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
48 Anche se è innegabile che talune verifiche presso le autorità competenti dello Stato membro di esportazione possono risultare
necessarie per valutare se un prodotto fitosanitario presenti un grado di similitudine sufficiente con un prodotto di riferimento
già autorizzato nello Stato membro di importazione, tale modo di procedere non può, in linea di massima, alla luce del principio
di proporzionalità, essere giustificato per ciascuna delle domande di AIC presentate per lo stesso prodotto, per il quale
tale autorizzazione è stata concessa ad un altro operatore. Come si è constatato al punto 43 della presente sentenza, in tal
caso, le formalità amministrative non dovrebbero, in linea di principio, eccedere la registrazione della domanda di AIC. Tuttavia,
non si può escludere che si rivelino necessarie verifiche supplementari, qualora l’amministrazione di cui trattasi abbia motivo
di ritenere che il prodotto di cui si chiede di autorizzare l’importazione parallela possa essere utilizzato in condizioni
diverse da quelle del prodotto di riferimento e i requisiti relativi all’immissione in commercio e all’uso di esso, fissati
dall’AIC concessa per tale prodotto, rischino di non essere rispettati dall’importatore parallelo. Di conseguenza, la procedura
semplificata di AIC può comportare per le amministrazioni competenti, a seconda delle formalità necessarie, costi diversi
da un caso all’altro.
49 Per quanto riguarda l’importo delle tasse cui è assoggettato l’importatore parallelo di prodotti fitosanitari, riscosse in
occasione di una procedura semplificata di AIC, esso deve essere proporzionato alle spese generate dal controllo o dalle formalità
amministrative necessarie all’esame della domanda di AIC. Tale esigenza non può tuttavia escludere una valutazione forfettaria
di tali spese, qualora il principio di proporzionalità sia rispettato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Al giudice nazionale spetta valutare
se, alla luce del complesso delle circostanze di cui alle cause principali, tale esigenza sia soddisfatta.
50 In tale contesto, occorre risolvere la prima questione del senso che uno Stato membro può subordinare ad una procedura semplificata
di AIC l’importazione parallela di un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro nel quale esso beneficia
già di tale autorizzazione, qualora l’importazione sia effettuata da un agricoltore esclusivamente per il fabbisogno della
sua azienda, e l’AIC così concessa sia specifica per ogni operatore. Tale autorizzazione non può essere subordinata alla designazione
del prodotto importato con il marchio proprio dell’operatore interessato quando quest’ultimo è un agricoltore che effettua
l’importazione parallela esclusivamente per il fabbisogno della propria azienda. La detta autorizzazione non può essere assoggettata
al pagamento di un’imposta che non sia proporzionata alle spese generate dal controllo o dalle formalità amministrative rese
necessarie dall’esame della domanda di autorizzazione. La valutazione forfettaria di tali spese è tuttavia ammissibile, nell’osservanza
del principio di proporzionalità.
Sulla seconda questione
51 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se la citata sentenza Commissione/[OSCURATO:PERSONA] possa
essere applicata alle importazioni parallele di prodotti fitosanitari effettuate da agricoltori per i soli bisogni delle loro
aziende. Tale sentenza riguarda la compatibilità con le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci di
una normativa francese relativa alle importazioni individuali, non realizzate mediante trasporto effettuato personalmente,
di medicinali oggetto di regolare prescrizione in [OSCURATO:PERSONA].
52 Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda questione sollevata dal giudice
del rinvio.
Sulle spese
53 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Uno Stato membro può subordinare ad una procedura semplificata di autorizzazione all’immissione in commercio l’importazione
parallela di un prodotto fitosanitario proveniente da un altro Stato membro nel quale esso beneficia già di tale autorizzazione,
qualora l’importazione sia effettuata da un agricoltore esclusivamente per il fabbisogno della sua azienda e l’autorizzazione
all’immissione in commercio così concessa sia specifica per ogni operatore. Tale autorizzazione non può essere subordinata
alla designazione del prodotto importato con il marchio proprio dell’operatore interessato quando quest’ultimo è un agricoltore
che effettua l’importazione parallela esclusivamente per il fabbisogno della propria azienda. La detta autorizzazione non
può essere assoggettata al pagamento di un’imposta che non sia proporzionata alle spese generate dal controllo o dalle formalità
amministrative rese necessarie dall’esame della domanda di autorizzazione. La valutazione forfettaria di tali spese è tuttavia
ammissibile, nell’osservanza del principio di proporzionalità.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.