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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11025/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 21005/2025Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11025/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 21005/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIADELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate edifese dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.602/16/2025 depositata il 3 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 26 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 30/03/2026La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 21005/2025Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11025/2026Data pubblicazione 24/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 21005/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIADELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate edifese dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.602/16/2025 depositata il 3 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 26 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 30/03/2026La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11025/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris