CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappre-sentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale incalce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lenotifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzodi posta elettronica certificata indicato- ricorrente -CONTROAgenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa, dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata exlege, in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi, n., 12- controricorrente -Comune di Viareggio, in persona del sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara di voler ricevere1 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoD aatlal 'piunb-blicazione 18/06/2026dirizzo di posta elettronica certificata indicato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1778/2024, depo-sitata il 24/10/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. era contitolare,unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diuna concessione demaniale situata nel Comune di Viareggio, aventead oggetto l'occupazione di una zona demaniale marittima della su-perficie di mq. 522,83, con sovrastante manufatto di proprietà delloStato, allo scopo di utilizzare la sala caffè con piccolo ristoro, saleesposizione d'arte e locale per la preparazione e distribuzione di pro-dotti fast-food.La società impugnava, a partire dal 2014, con vari ricorsi al Tar,tutti definiti, una serie di atti e ordini di introito emessi dal Comune,a seguito del mancato pagamento da parte della società dei canoni2007-2014, a titolo di conguaglio canoni, ai sensi dell'intervenutalegge in tema di canoni demaniali marittimi di cui all'art. 1, comma251, della legge n. 296 del 2006, e per gli anni 2016-2018 per intero.Veniva contestata anche la destinazione commerciale del com-pendio e la relativa superficie su cui applicare il canone demaniale.Il ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] n. 1898/2014 veniva rigettatocon sentenza n. 800 del 2018, che riteneva legittima la determina-zione della superficie commerciale in mq. 250, anziché in soli mq.65, come auto-dichiarato dai concessionari.2 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026Allo stesso modo veniva ritenuta legittima la destinazione com-merciale, come emergeva dalla stessa concessione demaniale.Il ricorso n. 764/2015 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] veniva rigettato consentenza n. 891/2018, passata in giudicato, che rigettava il paralleloricorso n. 751/2015, avverso i medesimi atti impugnati anche dallaCaffè Liberty, presentato dall'altro concessionario cointestatarioDella Maggiore.Il ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] R.G. n. 1823/2015, e i successivisette motivi aggiunti, venivano definiti con la sentenza di rigetto n.1685/2019.2. A seguito delle sentenze di rigetto di primo grado, alcune dellequali definitive, la società provvedeva al pagamento dei canoni pergli anni 2010-2018, oggetto del contenzioso definito dinanzi al TarToscana.La società non provvedeva al pagamento integrale dei canoni pergli anni successivi, 2019-2020, impugnando i relativi atti di introito.3. Ai sensi dell'art. 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, lasocietà in data 7/12/2020 rivolgeva istanza al Comune di Viareggioe all'Agenzia del demanio per la definizione agevolata del 30% di cuial comma 7 dell'art. 100.In particolare, chiedeva che tale percentuale del 30% fosse ap-plicata a tutte le somme richieste, ivi comprese quelle pagate inte-gralmente per gli anni dal 2010 sino al 2018, e non soltanto per lesomme ancora da versare a titolo di canone demaniale per gli anni2019 e 2020.Di qui l'esistenza di un credito a favore della società per euro235.965,19, a fronte del nuovo canone «agevolato» da riferire, dun-que, non soltanto alle annualità per le quali non erano stati effettuatii pagamenti, e quindi per gli anni 2019 e 2020, ma per tutti i canoni3 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026dal 2010 al 2020, ivi compresi i canoni già versati dal 2010 al 2018compreso.Di qui la richiesta di voler compensare l'importo dovuto, a frontedel nuovo canone agevolato, da riferire indistintamente a tutte leannualità dal 2010 al 2020.4. Il Comune di Viareggio in data 28/6/2021 accoglieva l'istanzadi definizione agevolata, con gli ordini di introito n. 1 e n. 2, rideter-minando, con la riduzione del 30%, unicamente il canone del 2019ed il canone del 2020, in attuazione di quanto indicato nella notadell'Agenzia del demanio del 16/4/2020.Per l'Agenzia del demanio, infatti, sulla base del disposto norma-tivo, non vi era margine per procedere alla restituzione delle sommegià introitate dallo Stato per l'uso delle pertinenze destinate ad atti-vità commerciale, né alla compensazione delle somme versate in ec-cedenza.La società non provvedeva al versamento ridotto entro il 30/9/2021.In ragione di ciò l'Agenzia del demanio, con nota del 30/10/2021,invitava il Comune di Viareggio a provvedere all'adozione degli ordinidi introito 2019 e 2020 per l'intera somma dovuta, senza la decur-tazione al 30%.5. La società proponeva citazione dinanzi al Tribunale di Firenze,chiedendo di accertare l'estensione dei benefici, ossia il pagamentodel 30%, a tutte le somme richieste nel periodo dal 2010 al 2020,con condanna dell'Amministrazione erariale alla rifusione delle som-me eccedenti, previa applicazione della compensazione della sommadovuta dalla società per le annualità 2019 e 2020, le uniche per lequali non era stato effettuato il pagamento, né parziale né integrale,mentre per gli anni dal 2010 al 2018 i pagamenti erano stati inte-4 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026grali, a seguito di rigetto del ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudiceamministrativo.6. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 482/2023, rigettava lerichieste.Chiariva che l'art. 100, comma 7, del decreto-legge n. 104 del2020 doveva essere interpretato nel senso che il 30% del dovutofaceva riferimento al complessivo importo richiesto, sicché chiavesse pagato in misura superiore al 30% non era tenuto a pagareulteriori somme.Poiché l'attrice si trovava in tale ultima situazione, avendo pagatoper il periodo 2010-2018 somme superiore al 30%, non doveva pa-gare alcunché, ma non aveva certo diritto alla restituzione e/o allacompensazione, prevedendo il comma 2 dell'art. 100 che erano «fattisalvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione».In sostanza, la norma non poteva essere interpretata nel senso«di andare a danno dello Stato, che per il solo fine di chiudere i con-tenziosi già pendenti in materia di canoni, vada a rinunciare a sommegià riscosse prima dell'entrata in vigore del decreto, che contieneuna norma speciale, da applicarsi secondo il tenore letterale dellastessa».7. Proponeva appello la società, deducendo, in particolare, l'av-venuta violazione del comma 2 dell'art. 100 del decreto-legge n. 104del 2020, in quanto tale comma non presentava alcun collegamentodiretto, formale o sostanziale, con le previsioni inerenti al beneficiodisciplinato successivi commi 7, 8, 9 e 10 del medesimo articolo.Evidenziava che la ratio della misura agevolatrice non era quelladel condono fiscale, trattandosi di una transazione ex lege, che avevaad oggetto la misura del canone inteso come corrispettivo di diritto5 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026pubblico che era dovuto al concessionario per il godimento di un benedemaniale.Vi era poi violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronunciasulla questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3della Costituzione e dell'art. 12 delle preleggi.Il beneficio doveva poi incidere anche su sanzioni ed interessi.8. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1778/2024, de-positata il 24/10/2024, rigettava l'appello, pur modificando la moti-vazione della sentenza di prime cure.Premetteva che l'Agenzia del demanio aveva effettivamente ac-colto l'istanza di definizione agevolata ex art. 100, comma 7, deldecreto-legge n. 104 del 2000, per le annualità 2019 e 2020, manon aveva consentito che le somme dovute in più per gli anni 2010-2018, pagate integralmente, potessero essere utilizzate a titolo com-pensativo.Per la società il dovuto per gli anni dal 2010 al 2020 era di euro462.921,65, comprensivo di quanto pagato - in forma integrale - pergli anni dal 2010 al 2018; la società avrebbe dunque dovuto versareeuro 138.876,50, ma, avendo versato la somma di euro 374.841,69,voleva compensare il maggior versato con quanto dovuto, chiedendola restituzione del versato in eccesso pari ad euro 235.965,19.Tale interpretazione, ad avviso della Corte distrettuale, non eracondivisibile, in quanto postulava la rimodulazione del canone con-cessorio pertinenziale, di cui al comma 2 dell'art. 100, in via retroat-tiva, con il 30% applicabile anche alle somme integralmente pagate,ipotesi, questa, non contemplata dalla norma.In realtà, il canone richiesto dal Comune di Viareggio (salvo l'e-sito del contenzioso) era il canone intero applicabile ad ogni singolaannualità per il quale era stato richiesto.6 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026Se esso era stato versato in misura inferiore al 30%, la parteinadempiente era ammessa al pagamento del 30%; se era stato ver-sato più del 30%, certamente non era ammessa la restituzione né lacompensazione, come previsto proprio dal comma 2 dell'art. 104.Questo era il significato da attribuire alla frase «sono comunquefatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione».Ciò significava che quanto versato, peraltro in inadempimento diobbligazione contratta e valida, salvo la pendenza del contenzioso,non era suscettibile di ricalcolo e restituzione.Del resto, una diversa interpretazione non sarebbe sfuggita aidubbi di legittimità costituzionale, stante la disparità di trattamentonon giustificabile: prevedere la restituzione (e non lo sconto) a chiha versato meno del dovuto, rispetto chi ha versato tempestiva-mente l'intero.Se infatti il contenzioso in corso salvava la costituzionalità delladisposizione legislativa rispetto a chi aveva tempestivamente versatol'intero, «ciò non può ovviamente valere a fondare un inammissibilesperequativo obbligo restitutorio da parte dello Stato».Il calcolo del 30% doveva essere effettuato anno per anno.La previsione poi di cui al comma 3 dell'art. 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, con riferimento alle concessioni per la nauticada diporto, ove si prevedeva la compensazione del maggior versatonegli anni antecedenti con il minor canone stabilito dalla norma,aveva efficacia retroattiva, ma riguardava una diversa fattispecie.Comunque si volesse poi qualificare la fattispecie, transazione exlege oppure condono, ciò era irrilevante.La volontà del legislatore era quella di chiudere il contenziosopendente con il riconoscimento di una pretesa economica inferiore al7 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026domandato, rispondendo alla volontà di una composizione bonariadella lite che verteva sul passato.9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà, depositando anche memoria scritta.10. Hanno resistito con controricorso sia l'Agenzia del demaniosia il Comune di Viareggio, depositando anche memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dei commi 2, 3 e 7 dell'art. 100 decreto-legge n.104 del 2020 e s.m.i. Sulla erroneità della sentenza impugnata peravere respinto il primo motivo di appello. La irrilevanza dei commisecondo e terzo dell'art. 100 D.L. n. 104/2020 s.m.i., al fine di deli-neare l'ampiezza del beneficio ex comma 7 del medesimo art. 100».La tesi sostenuta dalla società è quella per cui lo stralcio al 30%,previsto dal comma 7 dell'art. 100, si applichi a tutte le somme ri-chieste a titolo di canone demaniale marittimo, per gli anni dal 2010al 2020, ancorché già versate, avendo la società pagato interamenteil canone per gli anni dal 2010 al 2018 e restando da pagare esclu-sivamente i canoni dal 2019 al 2020.Se, dunque, il concessionario ha già pagato, per tutte le annua-lità per il periodo dal 2010 al 2020, somme superiori al 30% di quellerichieste, per poter beneficiare della definizione agevolata non do-vrebbe versare ulteriori somme.Anzi, avrebbe diritto al rimborso di quanto versato in eccesso,ovvero alla compensazione con i canoni futuri.La Corte d'appello, invece, ha ritenuto che la società, che ha ver-sato più del 30%, non è ammessa alla restituzione né alla compen-sazione, come previsto dal comma 2 dell'art. 100 della legge n. 104del 2020.8 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026Tuttavia, ad avviso della ricorrente, la motivazione della Corted'appello è erronea laddove ha ritenuto che la concessionaria abbiainvocato un'applicazione retroattiva della previsione di cui al comma2 dell'art. 100.Per la ricorrente, invece, il comma 2 dell'art. 100 avrebbe unambito applicativo completamente diverso da quello di cui al comma7 del medesimo articolo.Con il comma 2 dell'art. 100, infatti, il legislatore avrebbe intesoinnovare i criteri di calcolo del canone pertinenziale, con efficacia exnunc, mentre con il comma 7 dell'art. 100 il legislatore avrebbe in-teso regolare la composizione in via transattiva del contenzioso pen-dente e inerente alla previgente disciplina di calcolo dei canoni per-tinenziali.Il comma 2 dell'art. 100 recherebbe «una previsione del tuttoscissa e autonoma dalla previsione di cui al settimo comma». Tral'altro, il comma 2 dell'art. 100 si applicherebbe a tutti i concessionaripertinenziali, indipendentemente dal fatto che abbiano un conten-zioso pendente oppure no.Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno erronea-mente affermato che le somme già versate non sono suscettibili diricalcolo e il concessionario non ha diritto alle restituzioni e/o com-pensazioni ove abbia pagato già in misura superiore al 30%.Inoltre, il comma 3 dell'art. 100 – per i giudici di merito ‒ sarebbededicato unicamente alla riforma dei canoni dovuti per la realizza-zione e la gestione delle strutture dedicate alla nautica da diporto,mentre per la ricorrente il comma 3 prevede espressamente un mec-canismo di calcolo/restituzione/compensazione, ma esso «è applica-bile a qualunque concessionario, quand'anche non vanti alcun con-tenzioso pendente».9 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il comma 3 dell'art. 7, dunque, non rileverebbe ai fini di stabilirel'ampiezza del beneficio del comma 7.Con riferimento alla gestione di strutture dedicate alla nautica dadiporto, il legislatore avrebbe stabilito che la riforma avesse efficaciaex tunc, con conseguente operatività del meccanismo di conguagliotra canoni pregressi e canoni dal 2021 in avanti ivi previsto, indipen-dentemente dall'avere il concessionario un contenzioso pendente inmateria di canoni.Per tale ragione il comma 2 dell'art. 100 non potrebbe riflettersisull'operatività della misura deflattiva prevista dal successivo commaPertanto, le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'art. 100 nonsarebbero applicabili alla definizione agevolata prevista al comma 7del medesimo articolo.Entrambi i commi, sia il secondo che il terzo, sarebbero applica-bili alla generalità degli interessati indipendentemente dalla pen-denza del contenzioso.Tali disposizioni non possono orientare l'interpretazione delcomma 7 dell'art. 100.Sarebbe dunque fondata la richiesta della società di ottenere larestituzione e/o compensazione di quanto versato a titolo di canoneper gli anni 2010-2020 in misura superiore al 30%.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24, 51, 97, 111 Costitu-zione; violazione e falsa applicazione dei commi 2, 3 e 7 dell'art. 100decreto-legge 104/2020 s.m.i., Sotto ulteriore profilo: violazione efalsa applicazione dell'art. 1965 c.c. Sulla asserita disparità di trat-tamento che sarebbe determinata dalla estensione del beneficio exart. 100, comma 7, a tutte le somme richieste anche se già pagate.10 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026Sulla asserita irrilevanza della questione di legittimità costituzionaleposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] con il quarto motivo di appello».La Corte d'appello ha ritenuto che, ove venisse riconosciuto ildiritto della concessionaria a ottenere la restituzione e/o compensa-zione di quanto versato a titolo di canone in misura superiore al 30%delle somme richieste, si darebbe luogo ad una disparità di tratta-mento rispetto a chi ha versato per intero le somme richieste.Vi sarebbe dunque disparità di trattamento non giustificabile, nelprevedere la restituzione (e non lo sconto) a chi ha versato meno deldovuto, rispetto a chi ha versato tempestivamente l'intero.Se però il comma 7 dell'art. 100 fosse interpretato nel senso pro-spettato dei Ggiudici di merito, il concessionario totalmente morosopotrebbe conseguire uno sconto del 70%; il concessionario total-mente adempiente non potrebbe nemmeno accedere al beneficio; ilconcessionario parzialmente adempiente potrebbe accedere al bene-ficio in misura inversamente proporzionale, poiché più avrebbe pa-gato meno sconto gli verrebbe riconosciuto.Di qui la rilevanza e la non manifesta infondatezza della que-stione di legittimità costituzionale.Al contrario, sarebbe l'interpretazione delle Corti di merito a con-cretizzare una evidente disparità di trattamento tra i concessionariche hanno pagato, in tutto o in parte, i canoni, pur contestandone icriteri di calcolo, e quelli che invece, contestati i criteri di calcolo, nonhanno pagato le somme richieste a titolo di canone.Il legislatore del 2020 avrebbe così premiato i concessionari mas-simamente negligenti nel pagamento dei canoni.Il concessionario totalmente moroso potrebbe conseguire unosconto del 70% delle somme complessivamente richieste; il conces-sionario totalmente (o massimamente) adempiente non consegui-11 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026rebbe invece alcuno sconto, ancorché egli abbia contestato di voltain volta la misura del canone.Pertanto, ove venisse confermata l'interpretazione della normadei giudici di merito, sussisterebbe la questione di legittimità costi-tuzionale dell'art. 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 per dispa-rità di trattamento, irragionevolezza e illogicità, sia in relazione agliartt. 2, 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, sia in relazione all'art. 51della Costituzione.Il comma 7 dell'art. 100, inoltre, non concreta un condono di tipotributario, ma una transazione ex lege, volta a deflazionare il con-tenzioso.L'unico modo per sottrarsi all'alea dei giudizi in corso è statoquello di riconoscere il beneficio sulla totalità dei canoni contestati,ancorché pagati integralmente.I concessionari «che non hanno mai versato niente a titolo dicanoni, si troverebbero infatti a beneficiare di uno stralcio effettivosui canoni del 70%. Coloro che hanno versato canoni in tutto o inparte, vedrebbero riconoscersi così un beneficio inferiore. La totalenegligenza di alcuni verrebbe perciò premiata. Mentre i concessionaripiù diligenti sarebbero penalizzati».3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la«violazione del giudicato interno; violazione e falsa applicazione deicommi 2, 3 e 7 dell'art. 100 decreto-legge 104/2020 s.m.i., sottoulteriore profilo. Sulla asserita necessità che il 30% dei canoni og-getto di definizione agevolata venga calcolato su base annua».Il Tribunale aveva riconosciuto che, nel caso in cui il concessio-nario avesse già versato all'erario complessivamente importi pari al30% dei canoni richiesti, al fine di essere ammesso alla definizioneagevolata, non avrebbe dovuto versare all'erario somme ulteriori.12 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026Tale capo della sentenza di primo grado non sarebbe stato og-getto di appello incidentale da parte delle Amministrazioni conve-nute.La Corte d'appello avrebbe dunque violato il giudicato interno,avendo, invece, affermato che la misura del 30% del canone deveessere determinata sulle singole annualità.Perciò non sarebbe rilevante il fatto che, complessivamente, nelperiodo dal 2010 al 2020, il concessionario abbia pagato canoni inmisura eccedente il 30%.Se per la singola annualità sono state versate somme inferiori al30%, affinché detta annualità venga ammessa alla definizione age-volata, il concessionario dovrebbe comunque corrispondere all'erariole somme che residuano per raggiungere la percentuale del 30%.Nella specie, «malgrado la società [OSCURATO:PERSONA] abbia comples-sivamente pagato importi eccedenti il 30% dei canoni richiesti pertutte le annualità dal 2010 al 2020, per poter beneficiare della defi-nizione agevolata dei canoni 2019 e 2020, dovrebbe versare il 30%dei canoni richiesti per queste ultime due annualità».Inoltre, le somme eccedenti il 30% versate per le annualità an-tecedenti (2010-2018) non potrebbero essere oggetto di rimborsoe/o compensazione da parte dell'erario.Tale interpretazione della Corte d'appello non potrebbe esserecondivisa.Nella specie, poiché la società ha pagato il canone complessivoper gli anni 2010-2020 pari ad euro 461.332,64, applicando a taleimporto lo sconto del 30% alle sole annualità per il 2019 e 2020,significherebbe che: euro 374.841,69 sarebbe il canone dovuto peril periodo 2010-2018; euro 25.947,29 sarebbe il canone dovuto peril periodo 2019/2020.13 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026In tal caso la società dovrebbe comunque pagare l'87% dei ca-noni richiesti, ottenendo cioè uno sconto del 13% anziché del 70%.Ciò dimostrerebbe che il comma 7 dell'art. 100 deve essere in-terpretato nel senso che il beneficio dello stralcio si applica a tutte lesomme richieste a titolo di canone demaniale marittimo, ancorchégià versate.4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dei commi 2, 3 e 7 dell'art. 100 decreto-legge104/2020 s.m.i., Sotto ulteriore profilo: violazione e falsa applica-zione dell'art. 1965 c.c. sulla asserita incompatibilità tra finalità de-flattiva del contenzioso, perseguita dall'art. 100, comma 7, cit., econfigurabilità di obblighi restitutori da parte dell'Erario».E' erronea l'affermazione della Corte d'appello per cui la qualifi-cazione della misura agevolativa prevista dal comma 7 dell'art. 100quale transazione ex lege in luogo del condono sarebbe irrilevante.In realtà, invece, il comma 7 dell'art. 100 non disciplina una sortadi condono tributario, avente ad oggetto le morosità pregresse; alcontrario, codificherebbe una sorta di transazione ex lege, da cuiconseguirebbe, a favore dello Stato e dei concessionari, una più equi-librata rideterminazione dei canoni, ove essi siano stati tempestiva-mente contestati dai concessionari.Tale previsione va dunque letta in combinato disposto con l'art.1965 c.c.La concessionaria non poteva che procedere al pagamento delcanone per gli anni 2010-2018, in quanto dal mancato pagamentosarebbe conseguita l'automatica decadenza dalla titolarità della con-cessione.Il canone demaniale, poi, non è un tributo erariale, ma un corri-spettivo del valore oggettivamente attribuibile al bene dato in con-cessione.14 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026Si sarebbe in presenza di un negozio sinallagmatico, con due ob-bligazioni principali: l'obbligazione principale dell'Amministrazioneconcedente, che è quella di far godere al concessionario il bene de-maniale in via esclusiva; l'obbligazione principale del concessionario,che è quella di pagare alla PA concedente il corrispettivo dovuto peril godimento di tale bene e cioè il canone demaniale marittimo.Negli anni dal 2000 e 2018, la società ha pagato interamente ilcanone liquidato dal Comune di Viareggio, pur contestandone la mi-sura in sede giurisdizionale.Pertanto, la transazione codificata al comma 7 dell'art. 100 variferita all'ammontare complessivo dei canoni che sono stati conte-stati in sede giurisdizionale, senza che da tale ammontare siano de-traibili le somme che il concessionario, obtorto collo, ha pagato alsolo fine di scongiurare la decadenza dalla concessione.Alla integrale rinuncia da parte del concessionario privato al con-tenzioso inerente alla misura dei canoni dovrebbe corrispondere ri-conoscimento da parte dell'erario di uno stralcio esteso alla totalitàdei canoni contestati, anche se già versati.5. I motivi primo, terzo e quarto di impugnazione, che vannoesaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sonoinfondati.6. Devono essere affrontate due distinte questioni:1) la primadel pagamento del 30% del canone di concessione e del raggiungi-mento della relativa soglia prevista dalla legge (30%), ai sensi delloart. 100, comma 7, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche lesomme già versate, con riferimento a ciascuna annualità; 2) la se-conda attiene, invece, alla prospettazione della ricorrente in ordinealla possibilità, ove siano state versate, per l'intero periodo dal 2010al 2020, somme eccedenti il 30% dei contributi rispetto a quelli do-15 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026vuti, di ottenere tali somme in restituzione o attraverso una com-pensazione, per il pagamento dei canoni futuri, nella specie ancheper il pagamento dei canoni per gli anni 2009 e 2020, per i quali èstato omesso ogni pagamento.Strettamente connessa alla seconda questione è quella relativaalla natura giuridica dell'istituto deflattivo di cui all'art. 100, comma7, del decreto-legge n. 104 del 2020: se sia una transazione, comesostenuto dalla ricorrente, oppure un'ipotesi di condono.Nel primo caso, infatti, sarebbe anche concepibile una riduzionedel 30% sull'importo dell'intero periodo, dal 2010 al 2020, pur se lasocietà ha pagato integralmente ciascuna annualità a partire dal2010 fino al 2018, con esclusione dei pagamenti relativi agli anni2009 e 2020.Nella seconda ipotesi, invece, è chiaro che il condono è applica-bile solo per le annualità in cui non v'è stato il pagamento al 100%,mentre nella specie risulta pacificamente che per ciascuna annualitàdal 2010 al 2018 i pagamenti sono avvenuti nella loro interezza, equindi a 100%, non rendendo possibile l'applicazione del condonoper tali annualità.7. La prima questione è stata già decisa da questa Corte nelsenso che, in tema di condono previsto dall'art. 1, comma 732, dellalegge n. 147 del 2013, ai fini della determinazione della percentualedel 30% prevista da tale norma per accedere alla definizione agevo-lata del contenzioso, deve tenersi conto delle somme già versate dalcontribuente all'amministrazione, anche se il pagamento è avvenutoin epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica(Cass., sez. 1, 5/8/2024, n. 21992).Va, dunque, confermata la tesi per cui, anche con l'art. 100,comma 7, del decreto-legge n. 104 del 2020, devono essere consi-derate, per ciascuna annualità, anche le somme versate, al fine del16 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026raggiungimento della quota del 30% dei canoni dovuti, con l'appli-cazione del condono.8. Deve muoversi, quindi, da quanto già affermato da questaCorte con riferimento all'art. 1, comma 732, della legge n. 147 del2013.9. Quanto al merito, la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 732,stabilisce, testualmente: «nelle more del riordino della materia daeffettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il contenziosoderivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delleconcessioni demaniali marittime ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n.400, art. 3, comma 1, lett. b), n. 2.1), convertito, con modificazioni,dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i pro-cedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 con-cernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli inden-nizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative perti-nenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda alloente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto inte-ressato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, me-diante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al30 per cento delle somme dovute; b) rateizzato fino a un massimodi sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle sommedovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dalloente gestore».Il successivo comma prevede che «la domanda di definizione, aisensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intendeavvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lett. a) o di quelledi cui alla lett. b) del medesimo comma, è presentata entro il 28febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'in-tero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data dipresentazione della domanda di definizione…».17 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026Per questa Corte (Cass., sez. 1, 4 gennaio 2022, n. 117), standoal tenore del dettato normativo, la definizione della lite rimane con-dizionata al fatto che: i) il procedimento giudiziario sia pendente econcerna il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli inden-nizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative perti-nenze; ii) il contenzioso abbia ad oggetto l'applicazione dei criteri peril calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensidel D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 3, comma 1, lett. b), n. 2.1),convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, esuccessive modificazioni; iii) sia previamente depositata una do-manda in tal senso; iv) venga effettuato il versamento in un'unicasoluzione o rateizzato delle somme dovute (e solo nel caso di rateiz-zazione è necessaria l'approvazione del piano da parte dell'ente ge-store).Inoltre, si è chiarito (Cass. n. 21992 del 2024), in linea con lapronuncia di questa Corte n. 117 del 2022, che le somme già versatedalla società non possono non essere valutate ai fini del condono e,soprattutto, la somma da pagare va determinata come il 30% dellesomme «dovute», ossia di quelle richieste dall'Amministrazione (intal senso, sia pure con una pronuncia di inammissibilità del ricorsoper cassazione proposto dall'Agenzia del demanio per sopravvenutacarenza di interesse, vedi Cass., n. 30235 del 2023).Il dato letterale, infatti, appare insuperabile, come pure la ragio-nevolezza della disposizione, perché, secondo la diversa interpreta-zione proposta dalla Amministrazione, la società dovrebbe pagare «il30% della somma ancora dovuta e in contestazione»; sicché, nellaspecie, oltre a quanto già versato, la società doveva pagare anche il30% della differenza tra quanto richiesto dall'Amministrazione equanto la società reputava di dover pagare.18 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ma in tal caso sarebbero stati favoriti coloro che non avevanoversato alcunché, o solo in minima parte, rispetto a coloro che ave-vano versato somme maggiori.10. La medesima soluzione vale per l'art. 100, comma 7, del de-creto-legge n. 104 del 2020, ove si prevede il pagamento, in un'unicasoluzione, di un importo, pari al 30% delle somme richieste «dedottele somme eventualmente già versate a tale titolo».Pertanto, risulta chiaro che per raggiungere la soglia del 30%delle somme richieste, può farsi riferimento anche alle somme even-tualmente già versate a titolo di contributi demaniali.11. Quanto alla seconda questione, deve premettersi che, nellaspecie, l'istituto introdotto dall'art. 100, comma 7, del decreto-leggen. 104 del 2020 è stato definito come uno strumento di definizioneagevolata (c.d. condono demaniale), trattandosi di «una misurastraordinaria e di stretta interpretazione, che mira a definire, attra-verso il pagamento di una somma di danaro, il contenzioso legatoagli inadempimenti dei concessionari del demanio marittimo»; sic-ché, trattandosi di un istituto di quantificazione dei canoni, il relativocontenzioso è devoluto alla giurisdizione ordinaria (Cass., Sez. Un..,15/3/2022, n. 8475).Ciò che rileva, dunque, è proprio la caratteristica dell'istituto de-flattivo, che deve necessariamente essere interpretato in senso re-strittivo.Alla stregua delle successive considerazioni, deve confermarsi latesi interpretativa fatta propria dalla Corte d'appello nella sentenzaqui impugnata.12. Il primo elemento che depone per la tesi favorevole al Co-mune ed all'Agenzia del demanio, adottata dalla Corte d'appello, percui non può farsi luogo ad alcuna restituzione di somme o alla even-19 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026tuale compensazione con canoni futuri non pagati, giunge dal comma2 dell'art. 100 del decreto-legge n. 104 del 2020.Al comma 2 dell'art. 100 si prevede che «[a]ll'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 ilcomma 1, lettera b), punto 2.1) è sostituito dal seguente: «2.1) perle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionalie di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi delpunto 1.3)». Fermo restando quanto previsto al successivo comma4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data dientrata in vigore delle presenti disposizioni».Tale disposizione, dunque, ha carattere innovativo, essendo ap-plicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, e riguarda la determina-zione del canone per le pertinenze demaniali; il legislatore, quindi,temendo che la nuova normativa potesse in qualche misura compor-tare pagamenti in misura inferiore, con riferimento ai nuovi canoniper le pertinenze demaniali, ha ritenuto di non consentire la restitu-zione di somme già pagate, con riferimento al periodo precedente.Così si giustifica la dizione «Fermo restando quanto previsto alsuccessivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già ese-guiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni».Pertanto, il comma 2 dell'art. 100, del decreto-legge n. 104 del2020, non rappresenta una disposizione che limita la sua efficaciaesclusivamente alla modifica del canone relativo alle pertinenze de-maniali, ma esplica una valenza generale, che va a coprire anchequanto disposto dal comma 7 dell'art. 100 sopra citato.In sostanza, costituisce principio generale quello per cui, unavolta che la società ha scelto di beneficiare del condono demaniale,può pagare solo il 30% del contributo effettivamente dovuto, ma,con riferimento a ciascuna annualità, nella sola ipotesi di inadempi-20 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026mento a tale pagamento, senza poter rivendicare la restituzione disomme o la compensazione al fine di evitare i pagamenti dei canonifuturi.Il principio generale diventa quello per cui non può farsi luogo arestituzione o compensazione delle somme versate in eccedenza perciascuna annualità.Pertanto, se per un anno si è versata una somma superiore al30% del dovuto, per quell'anno non sarà dovuto alcun pagamentointegrativo, attraverso l'adesione al condono demaniale; ma non sipotrà ottenere la restituzione di quanto pagato in più né la possibilitàdi compensazione.13. Il secondo elemento che fonda la tesi della mancata restitu-zione o compensazione, poggia sul comma 3 dell'art. 100 sopra ci-tato, a mente del quale, in relazione alla gestione di strutture dedi-cate alla nautica da diporto, «[l]e somme per canoni relative a con-cessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in ec-cedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007,sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allostesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali co-stanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori prov-vedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con appli-cazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle moda-lità di compensazione di cui al secondo periodo».Se, dunque, il legislatore, all'interno di una norma che opera invia retroattiva, ex tunc, a decorrere dal 1 gennaio 2007, ha ritenutodi consentire la compensazione delle somme per canoni di conces-sioni demaniali marittime versate in eccedenza rispetto a quelle do-vute, per far fronte ai pagamenti a decorrere dal 2021, e ciò esclu-sivamente per la gestione di strutture dedicate alla nautica da di-21 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026porto, deve desumersi che tale possibilità non sia consentita per ladiversa ipotesi delle concessioni demaniali marittime con finalità tu-ristica.14. Il terzo elemento, posto a base della tesi contraria a quelladella società concessionaria, si ricava proprio dalla natura dell'istitutoagevolativo, che deve necessariamente essere interpretato in sensorestrittivo.15. Tra l'altro, nella specie, poiché le annualità dal 2010 al 2018sono state pagate integralmente, nella misura del 100%, a seguitodi contenziosi giudiziari, l'istituto agevolativo non può essere utiliz-zato per tali annualità, presupponendo evidentemente un inadempi-mento almeno parziale rispetto alle somme effettivamente dovute.Non può dunque in alcun modo condividersi la tesi della societàricorrente, che muove dall'importo complessivo dovuto per l'interoperiodo dal 2010 al 2020 in euro 461.332,64; la società applica atale importo lo sconto del 30% alle sole annualità dovute per il 2009del 2020, sicché la somma di euro 374.841,69 sarebbe il canonedovuto per il periodo 2010/2018 (pagato al 100%) mentre euro25.947,29 sarebbe il canone dovuto per il periodo 2019/2020 (pa-gato al 30%).In sostanza, la società, a fronte del dovuto di euro 462.921,65(periodo 2010-2020), ha pagato euro 374.841,69; chiede la restitu-zione di euro 235.965,16 (euro 462.921,65 meno euro 374.841,89).In tal modo la società avrebbe pagato l'87% del totale dei canonirichiesti, ottenendo cioè uno sconto del 13%, anziché del 70%.Di qui la conseguenza, sostenuta dalla società, per cui il beneficiodello stralcio al 30% deve essere applicato a tutte le somme richiestea titolo di canone decennale demaniale, anche se versate in prece-denza al 100%.22 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026Tale tesi, però, cozza contro la natura stessa dell'istituto deflat-tivo, che, quale condono demaniale, può essere applicato, per cia-scuna annualità, solo in caso di inadempimento da parte della con-cessionaria, ma non certo nell'ipotesi in cui la stessa abbia pagato il100% del canone.15.1. Ovviamente risulta impreciso il riferimento all'avvenutaformazione di un giudicato interno, come asserito dalla ricorrentecon il terzo motivo di impugnazione, in ordine all'affermazione delTribunale secondo cui, nel caso in cui il concessionario abbia già ver-sato «complessivamente» importi pari al 30% dei canoni richiesti,non avrebbe dovuto versare all'erario somme ulteriori.In realtà, né il Comune né l'Agenzia del demanio erano soccom-benti rispetto a tale affermazione, che però va esattamente intesa.In sostanza, se alcune annualità erano state integralmente pa-gate prima dell'entrata in vigore della norma speciale sul condono(nella specie anni 2010/2018), non sussisteva il presupposto dell'i-nadempimento, per cui solo i canoni 2019-2020 dovevano ancoraessere pagati a quella data, potendo così costituire base di calcoloper il computo di quanto dovuto a titolo di condono.16. Va, poi, aggiunto che, in tema di legislazione sui condoni tri-butari, è stata sempre esclusa, nel corso degli anni, ogni possibilitàdi restituzione delle somme già pagate.Questa Corte, con riferimento all'art. 16 della legge 27 dicembre2002, n. 289 (definizione delle liti fiscali pendenti), ha ritenuto chetale disposizione, dopo aver premesso che «dalle somme dovute peril condono si scomputano quelle già corrisposte prima della presen-tazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizionivigenti in materia di riscossione in pendenza di lite», stabilisce che«fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione, la definizione23 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026della controversia mediante condono non dà luogo alla restituzionedelle somme già versate» (Cass., sez. 5, 13 aprile 2012, n. 5845).Si conferma, dunque, l'orientamento di questa Corte, a SezioniUnite, per cui il condono «pone il contribuente di fronte ad una liberascelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o col-tivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso,i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrisponderequanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità diriflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sullalinea del procedimento ordinario (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2008, n.14828).17. Del resto, l'art. 1, comma 194, della legge 29 dicembre 2022,n. 197 (tregua fiscale), in relazione alla definizione agevolata dellecontroversie tributarie, stabilisce che «qualora non ci siano importida versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazionedella domanda», aggiungendo, al comma 196 dell'art. 1, che «dagliimporti dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelligià versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio», pur con la pre-cisazione che «la definizione non dà comunque luogo alla restitu-zione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quantodovuto per la definizione stessa».Tale interpretazione trova conferma anche nella circolare n. 2/Edel 27 gennaio 2023 dell'Agenzia delle entrate, che a pagina 29 chia-risce che «ai fini della definizione agevolata, dagli importi dovuti,nella misura prevista a seconda della specifica fattispecie, si scom-putano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio».18. Analogamente, l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 23 otto-bre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicem-bre 2018, n. 136, stabilisce (definizione agevolata delle controversietributarie) che «dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si24 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudi-zio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione dellesomme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto perla definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono suquelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudi-cato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente de-creto».19. Anche l'art. 39, comma 12, lettera d), del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98 (chiusura delle liti fiscali minori) è stato interpre-tato dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 48/E del 24ottobre 2011, nel senso che «nel caso in cui le somme già versate inpendenza di giudizio siano superiori a quelle dovute per la definizionel'ufficio può procedere alla sospensione dopo la presentazione delladomanda di definizione ovvero allo sgravio dopo aver accertato laregolarità della definizione».20. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricor-rente con il secondo motivo di impugnazione, in relazione alla viola-zione degli artt. 2, 3, 24, 51, 97 e 111 della Costituzione, risultamanifestamente infondata.Per la ricorrente, l'interpretazione dei giudici di merito compor-terebbe un vulnus di costituzionalità, in quanto il concessionario to-talmente moroso conseguirebbe uno sconto del 70% delle sommecomplessivamente richieste, mentre il concessionario totalmenteadempiente (nell'ipotesi, proprio la società ricorrente, che ha pagatoil 100% dei canoni demaniali dal 2010 sino al 2018) non consegui-rebbe alcuno sconto, «ancorché egli abbia contestato di volta in voltala misura del canone».Per la ricorrente, situazioni simili riceverebbero un trattamentodifferenziato, che andrebbe a premiare la parte privata «più negli-gente nei confronti della controparte pubblica».25 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ma ciò rientra, a pieno titolo, proprio nella situazione tipica diogni ipotesi condonistica, con riferimento a ciascuna annualità.La tesi della società ricorrente, ovviamente, poggia sull'assuntoche il beneficio previsto dall'art. 100, comma 7, del decreto-legge n.104 del 2020 «non concreta un condono di tipo tributario, ma unatransazione ex lege, la quale è volta a deflazionare il contenzioso ea scongiurare l'alea della totale soccombenza anche a beneficiodell'erario. L'unico modo per sottrarsi a tale alea è stato quello diriconoscere il beneficio sulla totalità dei canoni contestati, ancorchépagati».Per la ricorrente, dunque, «i concessionari che non hanno maiversato niente a titolo di canoni, si troverebbero infatti a beneficiaredi uno stralcio effettivo sui canoni del 70%. Coloro che hanno versatoi canoni in tutto o in parte, vedrebbero riconoscersi un beneficio beninferiore».In realtà, come detto, la società ha versato integralmente (al 100%) l'importo dei canoni demaniali dall'anno 2010 all'anno 2018 (siapure a seguito di ricorsi dinanzi al Giudice amministrativo), sicchéper tale annualità non poteva beneficiare in alcun modo del condonodemaniale, in quanto quest'ultimo presuppone evidentemente o ilmancato integrale pagamento o il pagamento in misura parziale, manon può certamente applicarsi a chi ha pagato per intero il canonedemaniale per la specifica annualità.La normativa applicata, però, non persegue finalità redistributiveo restitutorie, che avrebbero potuto caratterizzare una transazioneex lege.Del resto, la scelta del condono da parte del concessionario èpienamente libera, potendo, da un lato, instaurare il giudizio conten-zioso, con la possibilità di dover pagare per intero quanto dovuto alla26 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026P.A., oppure, dall'altro, rinunciare ad ogni difesa in giudizio, accet-tando l'importo nella misura ridotta stabilita dal legislatore.Questa Corte ha già ritenuto che il condono demaniale adempiealla sola funzione di consentire la richiesta su base volontaria di ade-sione alla definizione di quanto dovuto (Cass., n. 21922 del 2024).Il condono costituisce espressione di libera scelta della società,che può richiederlo o meno, nelle diverse annualità.Senza contare che le situazioni poste a confronto non sono omo-genee: il concessionario moroso può ottenere la riduzione di quantodovuto, aderendo al condono, pagando solo il 30%, ma risulta espo-sto alla revoca della concessione; il concessionario che ha provve-duto integralmente al pagamento - come la società per gli anni2010/2018 - ha invece conservato la concessione, senza correre al-cun rischio in ordine ad una possibile revoca della stessa, evitandola decadenza ex art. 47 cod. nav.21. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente Agenzia del demanio, le spese del giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre spese prenotate a de-bito.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del Comune lespese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.27 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7403/2025Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20709/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino28 RG n. 7403/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio