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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 agosto 1996

Cassazione n. 13652/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del TRIB.

LIBERTA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18.12.2025f il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip di Ragusa del 27.11.2025 di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazionefformulando un solo motivo con cui deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea interpretazione ed applicazione di legge.

Si assume che l'impugnata ordinanza si rive4 viziata sotto il duplice profilo della mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi astrattamente indiziari nonché della erronea interpretazione ed applicazione dei 1-1-, criteri di cui ,11Ertr. 273 e 274 cod.proc.pen.

In particolare, il decidente, dopo aver ricostruito quanto occorso in sede di perquisizione domiciliare ad opera dei Carabinieri di Vittoria, ed aver riportato sinteticamente quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'utilizzo della

27. •1 sostanza stupefacente rinvenuta, ha sostenuto che non vi idubbio in ordine alla gravità indiziaria circa la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto senza argomentare alcunché mentre K la sostanza rinvenuta, seppure non di modesta quantità, poteva ritenersi destinata ad uso personale.

Analogamente, si é ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base di valutazioni superficiali legate al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era indagato in altro procedimento nell'ambito del quale era stata emessa altra ordinanza di custodia cautelare.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di tassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é manifestamente infondato.

2. Va premesso che la cognizione riservata a questa Corte è limitata al complesso argomentativo offerto nel provvedimento impugnato (nel suo rapporto con la decisione assunta), del quale la Corte stessa è chiamata verificare la non manifesta illogicità (l'esistenza di argomentazioni non viziate da evidenti errori 2nell'applicazione delle regole della logica), la non contraddittorietà (l'esistenza di insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute) e la logica compatibilità con gli altri atti del processo, dotati di un'autonoma forza esplicativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o inficiare sotto il profilo logico il complesso i~argomentativo (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Rv. 233708).

Viceversa, ogni profilo afferente alla valutazione probatoria sottesa all'impianto argomentativo è estraneo al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, chiamata, per come si è detto, non già a condividere la giustificazione offerta all'ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma alla sola verifica di logicità e coerenza delle argomentazioni offerte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017).

In sintesi, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828; in senso conforme, ex plurimis, più di recente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01).

Declinati questi principi nel caso di specie, l'ordinanza impugnata x ha ritenuto la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in ragione degli elementi chiaramente individuati nell'ordinanza applicativa della misura che attestano la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto.

In particolaresi dava conto che il [OSCURATO:PERSONA], peraltro all'atto di esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, all'esito di una perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di gr. 47, 38 di cocaina in pietra / unitamente ad un bilancino di precisione ed a ritagli di cellophane e ad una macchina per il sottovuoto.

Il Tribunale del riesame con motivazione esente da aporie logiche riteneva invece priva di pregio la prospettazione difensiva secondo cui detto stupefacente era stato acquistato per uso personale, come dichiarato dall'indagato durante l'udienza di convalida dell'arresto, dovendosi, in particolare / richiamare l'ordinanza del Gip secondo cui il quantitativo della droga rinvenuta ed il suo valore economico/ alla luce delle fonti di reddito del prevenuto rendevano inverosimile la tesi della destinazione ad uso personale. 3Anche la valutazione in punto di esigenze cautelari appare logicamente motivata ravvisandosi il pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. stante la sostanziale stabilità dell'attività posta in essere dal prevenuto, come attestato dai precedenti da cui lo stesso é gravato, risultando unica misura idonea quella della custodia cautelare in carcere in ragione della detenzione della sostanza stupefacente presso la sua abitazione.

3. In conclusione il ricorso / manifestamente infondato/ va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del TRIB. LIBERTA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18.12.2025f il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip di Ragusa del 27.11.2025 di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazionefformulando un solo motivo con cui deduce la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea interpretazione ed applicazione di legge. Si assume che l'impugnata ordinanza si rive4 viziata sotto il duplice profilo della mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi astrattamente indiziari nonché della erronea interpretazione ed applicazione dei 1-1-, criteri di cui ,11Ertr. 273 e 274 cod.proc.pen. In particolare, il decidente, dopo aver ricostruito quanto occorso in sede di perquisizione domiciliare ad opera dei Carabinieri di Vittoria, ed aver riportato sinteticamente quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'utilizzo della 27. •1 sostanza stupefacente rinvenuta, ha sostenuto che non vi idubbio in ordine alla gravità indiziaria circa la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto senza argomentare alcunché mentre K la sostanza rinvenuta, seppure non di modesta quantità, poteva ritenersi destinata ad uso personale. Analogamente, si é ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base di valutazioni superficiali legate al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era indagato in altro procedimento nell'ambito del quale era stata emessa altra ordinanza di custodia cautelare. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di tassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. 2. Va premesso che la cognizione riservata a questa Corte è limitata al complesso argomentativo offerto nel provvedimento impugnato (nel suo rapporto con la decisione assunta), del quale la Corte stessa è chiamata verificare la non manifesta illogicità (l'esistenza di argomentazioni non viziate da evidenti errori 2nell'applicazione delle regole della logica), la non contraddittorietà (l'esistenza di insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute) e la logica compatibilità con gli altri atti del processo, dotati di un'autonoma forza esplicativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o inficiare sotto il profilo logico il complesso i~argomentativo (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Rv. 233708). Viceversa, ogni profilo afferente alla valutazione probatoria sottesa all'impianto argomentativo è estraneo al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, chiamata, per come si è detto, non già a condividere la giustificazione offerta all'ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma alla sola verifica di logicità e coerenza delle argomentazioni offerte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017). In sintesi, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828; in senso conforme, ex plurimis, più di recente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01). Declinati questi principi nel caso di specie, l'ordinanza impugnata x ha ritenuto la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in ragione degli elementi chiaramente individuati nell'ordinanza applicativa della misura che attestano la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto. In particolaresi dava conto che il [OSCURATO:PERSONA], peraltro all'atto di esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, all'esito di una perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di gr. 47, 38 di cocaina in pietra / unitamente ad un bilancino di precisione ed a ritagli di cellophane e ad una macchina per il sottovuoto. Il Tribunale del riesame con motivazione esente da aporie logiche riteneva invece priva di pregio la prospettazione difensiva secondo cui detto stupefacente era stato acquistato per uso personale, come dichiarato dall'indagato durante l'udienza di convalida dell'arresto, dovendosi, in particolare / richiamare l'ordinanza del Gip secondo cui il quantitativo della droga rinvenuta ed il suo valore economico/ alla luce delle fonti di reddito del prevenuto rendevano inverosimile la tesi della destinazione ad uso personale. 3Anche la valutazione in punto di esigenze cautelari appare logicamente motivata ravvisandosi il pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. stante la sostanziale stabilità dell'attività posta in essere dal prevenuto, come attestato dai precedenti da cui lo stesso é gravato, risultando unica misura idonea quella della custodia cautelare in carcere in ragione della detenzione della sostanza stupefacente presso la sua abitazione. 3. In conclusione il ricorso / manifestamente infondato/ va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
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