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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33756/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso n. 3040/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto del Tribunale di Potenza depositato il 6 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Potenza, rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità maliana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; 1.1 La motivazione di tale decreto può essere così sintetizzata: sono poco credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente quanto ai motivi che lo indussero a emigrare dal Mali; le dichiarazioni rese in sede giudiziale, seppur denotanti maggiore specificità nel racconto della vicenda, presentano momenti di palese illogicità con riguardo alla scoperta della relazione intrattenuta dal ricorrente con la seconda moglie del padre;, infine, dal tenore delle dichiarazioni rese, in sede amministrativa e giudiziale, "emerge in modo chiaro la volontà di stabilirsi in Italia per ottenere un tenore di vita migliore rispetto a quello precedente"; la domanda principale è dunque da rigettare, al pari di quella di protezione sussidiaria; in particolare, alla luce del contenuto delle fonti qualificate di informazioni (nel decreto indicate), la regione del Mali (Kulogoro, nel sud del Paese) di provenienza del ricorrente non risulta caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata derivata da conflitto armato, rimanendo preoccupante la situazione solo in alcune zone del nord dello Stato, molto distanti dalla regione di provenienza del ricorrente; non vi sono poi i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, dal momento che non sono ravvisabili situazioni vulnerabili e che il ricorrente ha "effettivamente abbandonato il proprio paese d'origine esclusivamente per aver perso ogni contatto con i suoi conoscenti e familiari e per il desiderio di trovare migliori condizioni di vita e possibilità di lavoro".

2. Sidibe chiede la cassazione di tale -errre2il con ricorso contenente due motivi di impugnazione.

3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato è caratterizzato: da erronea applicazione al caso di specie dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, per non aver il giudice riconosciuto la protezione sussidiaria con riferimento tanto alla condizione soggettiva di esso ricorrente, quanto alla situazione socio-politica del Mali; da violazione del dovere giudiziale di cooperazione istruttoria per avere il Tribunale utilizzato fonti di informazioni risalenti all'anno 2015; da violazione dei parametri legali nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese da esso e da motivazione apparente e perplessa sul punto; da omessa valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007.

2. La deduzione relativa all'apparenza della parte di motivazione del decreto impugnato relativa alla non credibilità del racconto del ricorrente è manifestamente infondata, risultando sul punto specificamente indicate le ragioni della ritenuta non credibilità intrinseca del ricorrente quanto ai fatti da lui narrati.

Non vi è stata poi alcuna omissione di valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007; obliando il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità è affatto costante nell'affermare il principio secondo cui quando le dichiarazioni dello straniero sono intrinsecamente inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr., per tutte, Cass. n. 10286 del 2020).

In buona sostanza, quando il racconto delle ragioni alla base dell'espatrio è intrinsecamente non credibile non è necessario alcun ulteriore atto di istruzione per rigettare le domande testé menzionate.

Quanto al diniego della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, nel decreto impugnato fondato su specifiche fonti qualificate di informazioni dell'anno 2015, il ricorrente si limita a riprodurre, in maniera alquanto confusa, i contenuti rispettivi: di articoli di stampa, peraltro risalenti al 2015 (pagg. 14-17 del ricorso); di comunicazione, sempre dell'anno 2015, della Commissione nazionale per il diritto di asilo (pagg. 18 e 19 del ricorso); di non meglio identificato "rapporto di [OSCURATO:PERSONA] 2016" (pagg. 19-21 del ricorso); di comunicato del 25 gennaio 2016 del servizio stampa delle Nazioni Unite (pagg. 22-24 del ricorso); di rapporto dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] 2016-2017 (pagg. 25-27 del ricorso); di altre fonti di informazione sulla situazione del Mali nel 2017 (pagg. 28-41 del ricorso).

Il ricorrente però non afferma che tali documenti sono acquisiti agli atti del giudizio di merito definito dal decreto impugnato ovvero espressamente segnalati al Tribunale di Potenza nel ricorso introduttivo di tale procedimento ovvero con successiva memoria in esso depositata.

Orbene, la struttura e la funzione del giudizio di cassazione non tollerano l'ampliamento del perimetro fattuale rispetto a quello dei giudizi di merito e dunque l'indagine sull'effettiva esistenza e sul concreto contenuto delle fonti informative alternative, non indicate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio, esula dal controllo demandato alla Corte di cassazione (art. 372 cod. proc. civ.).

La censura di erronea applicazione al caso di specie dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 è dunque inammissibile.3.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa pronuncia in merito alla valutazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria; l'adozione di una motivazione illogica, apparente e perplessa sul punto da parte del giudice di merito nonché l'omessa valutazione dei documenti depositati attestanti il livello di integrazione sociale di esso ricorrente "(corsi di italiano e di partecipazione a progetti sociali)".

4. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile in quanto: si compendia nel richiamo al contenuto di principi di diritto in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità; non specifica quali allegazioni siano state fatte nel giudizio di merito a sostegno della domanda in discorso; fa riferimento al contenuto (peraltro genericamente indicato) di documenti senza specificare come e quando depositati nel procedimento di merito, con conseguente non autosufficienza della doglianza sul punto.

5. In conclusione, il ricorso è da rigettare e non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso n. 3040/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto del Tribunale di Potenza depositato il 6 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Potenza, rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità maliana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; 1.1 La motivazione di tale decreto può essere così sintetizzata: sono poco credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente quanto ai motivi che lo indussero a emigrare dal Mali; le dichiarazioni rese in sede giudiziale, seppur denotanti maggiore specificità nel racconto della vicenda, presentano momenti di palese illogicità con riguardo alla scoperta della relazione intrattenuta dal ricorrente con la seconda moglie del padre;, infine, dal tenore delle dichiarazioni rese, in sede amministrativa e giudiziale, "emerge in modo chiaro la volontà di stabilirsi in Italia per ottenere un tenore di vita migliore rispetto a quello precedente"; la domanda principale è dunque da rigettare, al pari di quella di protezione sussidiaria; in particolare, alla luce del contenuto delle fonti qualificate di informazioni (nel decreto indicate), la regione del Mali (Kulogoro, nel sud del Paese) di provenienza del ricorrente non risulta caratterizzata da una situazione di violenza generalizzata derivata da conflitto armato, rimanendo preoccupante la situazione solo in alcune zone del nord dello Stato, molto distanti dalla regione di provenienza del ricorrente; non vi sono poi i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, dal momento che non sono ravvisabili situazioni vulnerabili e che il ricorrente ha "effettivamente abbandonato il proprio paese d'origine esclusivamente per aver perso ogni contatto con i suoi conoscenti e familiari e per il desiderio di trovare migliori condizioni di vita e possibilità di lavoro". 2. Sidibe chiede la cassazione di tale -errre2il con ricorso contenente due motivi di impugnazione. 3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato è caratterizzato: da erronea applicazione al caso di specie dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, per non aver il giudice riconosciuto la protezione sussidiaria con riferimento tanto alla condizione soggettiva di esso ricorrente, quanto alla situazione socio-politica del Mali; da violazione del dovere giudiziale di cooperazione istruttoria per avere il Tribunale utilizzato fonti di informazioni risalenti all'anno 2015; da violazione dei parametri legali nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese da esso e da motivazione apparente e perplessa sul punto; da omessa valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007. 2. La deduzione relativa all'apparenza della parte di motivazione del decreto impugnato relativa alla non credibilità del racconto del ricorrente è manifestamente infondata, risultando sul punto specificamente indicate le ragioni della ritenuta non credibilità intrinseca del ricorrente quanto ai fatti da lui narrati. Non vi è stata poi alcuna omissione di valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007; obliando il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità è affatto costante nell'affermare il principio secondo cui quando le dichiarazioni dello straniero sono intrinsecamente inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr., per tutte, Cass. n. 10286 del 2020). In buona sostanza, quando il racconto delle ragioni alla base dell'espatrio è intrinsecamente non credibile non è necessario alcun ulteriore atto di istruzione per rigettare le domande testé menzionate. Quanto al diniego della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, nel decreto impugnato fondato su specifiche fonti qualificate di informazioni dell'anno 2015, il ricorrente si limita a riprodurre, in maniera alquanto confusa, i contenuti rispettivi: di articoli di stampa, peraltro risalenti al 2015 (pagg. 14-17 del ricorso); di comunicazione, sempre dell'anno 2015, della Commissione nazionale per il diritto di asilo (pagg. 18 e 19 del ricorso); di non meglio identificato "rapporto di [OSCURATO:PERSONA] 2016" (pagg. 19-21 del ricorso); di comunicato del 25 gennaio 2016 del servizio stampa delle Nazioni Unite (pagg. 22-24 del ricorso); di rapporto dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] 2016-2017 (pagg. 25-27 del ricorso); di altre fonti di informazione sulla situazione del Mali nel 2017 (pagg. 28-41 del ricorso). Il ricorrente però non afferma che tali documenti sono acquisiti agli atti del giudizio di merito definito dal decreto impugnato ovvero espressamente segnalati al Tribunale di Potenza nel ricorso introduttivo di tale procedimento ovvero con successiva memoria in esso depositata. Orbene, la struttura e la funzione del giudizio di cassazione non tollerano l'ampliamento del perimetro fattuale rispetto a quello dei giudizi di merito e dunque l'indagine sull'effettiva esistenza e sul concreto contenuto delle fonti informative alternative, non indicate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio, esula dal controllo demandato alla Corte di cassazione (art. 372 cod. proc. civ.). La censura di erronea applicazione al caso di specie dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 è dunque inammissibile.3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa pronuncia in merito alla valutazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria; l'adozione di una motivazione illogica, apparente e perplessa sul punto da parte del giudice di merito nonché l'omessa valutazione dei documenti depositati attestanti il livello di integrazione sociale di esso ricorrente "(corsi di italiano e di partecipazione a progetti sociali)". 4. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile in quanto: si compendia nel richiamo al contenuto di principi di diritto in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità; non specifica quali allegazioni siano state fatte nel giudizio di merito a sostegno della domanda in discorso; fa riferimento al contenuto (peraltro genericamente indicato) di documenti senza specificare come e quando depositati nel procedimento di merito, con conseguente non autosufficienza della doglianza sul punto. 5. In conclusione, il ricorso è da rigettare e non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13
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