CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • se • - - - e•_ A a A 14 A cle-14a-concluso-chiedeR4sle- [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca. Rigetto nel resto. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso. E' presente l'avv [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente si associa all'avv [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli artt. 10-14 I. 14/10/1974, n. 497, 23, comma 3, legge 18/4/1975, n. 110, 3 I. 110/75, 697 cod. pen., 648 cod. pen., 73 commi 1 e 4, d. P. R. 9/10/1990, n. 309. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che la sostanza stupefacente e le armi clandestine rinvenute fossero riconducibili al ricorrente, che era stato colto in possesso delle chiavi che consentivano l'apertura della struttura in legno e del box in cui erano custoditi il narcotico e le pistole nonché dell'immobile adibito a laboratorio per la produzione di marijuana. Manca però la prova che le chiavi rinvenute fossero proprio quelle della serratura della struttura in legno e del box sottostante piuttosto che chiavi solo compatibili con tali serrature. Nessun accertamento tecnico è stato infatti eseguito sulle chiavi in oggetto e sulle relative serrature. E comunque la semplice possibilità di accesso alla struttura e al box sottostante non può, con ragionevole certezza, ricondurre la detenzione dello stupefacente e delle armi all'imputato, atteso che gli stessi agenti operanti sostengono che in quello stabile erano molti gli spacciatori presenti che si avvicendavano nell'arco della giornata. Gli stessi giudicanti hanno rilevato la mancanza di esclusività dell'accesso alla struttura abusiva in legno e al box sottostante in cui sono state rinvenute le armi e lo stupefacente. Dai servizi di o.c.p. si evince che all'interno del civico 36/A si alternavano dei pusher non identificati, che si celavano dietro una folta siepe situata intorno all'inferriata, protetti, oltre che da un capillare sistema di videosorveglianza, anche dalla presenza di vere e proprie sentinelle posizionate in strada. A tutto voler concedere, le telecamere possono essere state installate dal ricorrente al fine di tutelare la sicurezza della famiglia e non, come ritenuto dai giudicanti, le attività illecite che si svolgevano in loco, considerando proprio la notoria attività di spaccio ivi esistente, riconosciuta dalla medesima Corte territoriale. E comunque la presenza di diversi pusher non consente di giungere a un giudizio di colpevolezza del ricorrente. In sede di perquisizione nell'immobile in cui l'imputato conviveva con la compagna venne rinvenuto un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, pari a 4,8 grammi lordi di marijuana, il cui principio attivo è diverso da quello della sostanza sequestrata nell'abitazione abusiva situata al piano terra e che è compatibile con un uso personale. Anche la perquisizione eseguita negli appartamenti di cui avevano la disponibilità il fratello e la sorella, che, secondo la tesi accusatoria, avrebbero concorso con l'imputato nell'attività delittuosa, non ha consentito di evidenziare alcun elemento utile, avendo avuto esito negativo. L'affermazione secondo cui le buste di plastica, contenenti denaro contante, rinvenute presso l'abitazione dell'imputato sarebbero analoghe a quelle trovate presso la struttura in legno è poi illogica, non essendo stato effettuato alcun accertamento al riguardo. L'imputato, nel corso dei lunghi ed accurati servizi di o.c.p., non è mai stato colto nell'atto di cedere sostanza stupefacente e non è mai stato visto all'interno o all'esterno della struttura abusiva. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta nella disponibilità di un altro soggetto ed erroneamente è stato attribuito al Pintus il ruolo di semplice guardiano piuttosto che di gestore dello stupefacente. Ancor più illogico l'apparato motivazionale laddove i giudici di merito riconducono all'imputato la disponibilità dell'immobile ubicato al civico 42 di Corso d'Italia, in cui, a detta dei giudicanti, vi era un laboratorio di produzione di marijuana. La tesi relativa alla sussistenza di un siffatto laboratorio è totalmente destituita di fondamento in quanto non è stata rinvenuta alcuna coltivazione di cannabis ma solo alcuni macchinari ormai in disuso. Ed anche in questo caso non è stato dimostrato che la chiave rinvenuta in possesso dell'imputato fosse proprio quella della serratura dell'immobile piuttosto che una chiave solo compatibile con la serratura. 2.1. Ingiustificatamente non sono state concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche e non è stata contenuta la pena nei limiti edittali nè è stato ridoto l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen., senza una adeguata considerazione della effettiva gravità del fatto e della reale personalità dell'imputato. 2.2. Erroneamente è stata disposta la confisca ex art. 240 bis cod. pen. dei beni che erano stati sequestrati in relazione al reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., per il quale vi è stata assoluzione. È stato dunque violato il principio del divieto della reformatio in peius, poiché la confisca ha natura sanzionatoria e dunque l'applicazione della stessa, non disposta dal giudice di primo grado, da parte della Corte d'appello, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, si sostanzia nell'applicazione di un trattamento sanzionatorio non irrogato in primo grado. 2.3. In ogni caso il giudice di appello ha disposto la confisca degli orologi e dei monili a norma degli artt. 85 bis I. stup. e 240 bis cod. pen. senza valutare quanto dedotto dalla difesa in ordine alla provenienza lecita dei preziosi in oggetto, poiché gli orologi marca Rolex erano stati ricevuti nell'anno 1990 dalla madre dell'imputato, come si evince dal verbale di investigazioni difensive redatto dalla difesa dell'imputato e prodotto agli atti, relativamente alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] junior, il quale ha chiarito che gli orologi suddetti sono stati acquistati in un'epoca assolutamente antecedente ai fatti di causa e cioè negli anni novanta. Manca dunque qualunque prova di un collegamento di tali beni con i fatti di causa, onde non vi è ragione di considerarli come provento di spaccio. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 1.1. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato la significatività probatoria del dato costituito dal possesso, da parte dell'imputato, che era stato visto accedere, con una busta in mano, alla costruzione in legno, delle chiavi degli immobili in cui sono stati rinvenuti gli strumenti atti al confezionamento e alla produzione di droga, le armi e lo stupefacente; chiavi rinvenute all'interno di un astuccio trovato nella camera da letto dell'abitazione del ricorrente. La verifica del funzionamento delle chiavi venne compiuta direttamente dagli operanti, che poterono constatare la specifica rispondenza di ogni chiave alla serratura di riferimento. Nessun altro soggetto, oltre agli imputati, nonostante l'osservazione protratta dagli operanti, è stato visto accedere alla struttura. Il collocamento dei locali nelle dirette pertinenze dell'abitazione principale del ricorrente e il sistema di videosorveglianza - aggiunge il giudice a quo - mostrano un evidente interesse personale dell'imputato rispetto a quanto contenuto in detti immobili, ai quali aveva accesso. Il ruolo assunto dal Pintus, soggetto molto anziano e di nessuno spessore criminale, è apparso piuttosto quello di un mero guardiano dei siti piuttosto che di un gestore delle gravi attività illecite che ivi si svolgevano. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 2. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla pluralità di precedenti penali a carico dell'imputato e alla gravità dei fatti, tenuto conto dell'ingente quantitativo di droga, delle armi detenute e del contesto di particolare spessore criminale emerso dalle indagini svolte. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non è, infatti, esatto quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui la confisca ex art. 240 bis cod. pen. avrebbe natura sanzionatoria. Le Sezioni unite hanno infatti ritenuto che la confisca allargata abbia natura di misura di sicurezza, sebbene atipica (Sez. U, n. 26654 del 27 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA] spa), poiché riveste una funzione di ostacolo preventivo, volto ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata (Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach; Sez. 5, n. 1012 del 29 novembre 2017,dep. 2018; Sez. 2, n. 56374 del 12/10/2018). La natura di misura di sicurezza della confisca allargata è stata confermata anche dalla Corte costituzionale, che ha posto l'accento sulle peculiarità di questo strumento finalizzato a impedire il possibile reimpiego di risorse illecitamente accumulate nel finanziamento di ulteriori attività illecite o l'investimento di esse in attività lecite, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato (Corte cost. n. 33 del 7 novembre 2017). Da ciò deriva che la violazione del divieto di reformatio in peius, lamentata dal ricorrente, potrebbe ritenersi sussistente solo qualora il giudice di secondo grado avesse applicato una misura di sicurezza nuova o più grave, contrariamente al disposto dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Ma la confisca dei beni in esame non costituisce statuizione né nuova né più grave rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado, perché essa era stata già ordinata dal Tribunale, sia pure in riferimento a un diverso titolo di reato (648 ter cod. pen.), per il quale la Corte d'appello ha assolto l'imputato. Ne consegue che il giudice di secondo grado non ha applicato una misura di sicurezza nuova o più grave ma si è limitato ad inquadrare in una diversa cornice giuridica la misura ablatoria adottata, correlandola al combinato disposto degli artt. 85 bis d. P. R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen.: norme che prevedono l'obbligatorietà della confisca, al ricorrere dei relativi presupposti, sancendo l'indefettibilità della statuizione ablatoria. E in ordine al ricorrere dei presupposti della confisca il giudice a quo ha fornito ampia motivazione, come vedremo in sede di trattazione dell'ultimo motivo di ricorso. 4. Il quarto motivo esaurisce la propria rilevanza sul piano del merito. Al riguardo, il giudice a quo ha posto in rilievo che non è emerso alcun elemento a sostegno dell'asserto relativo all'effettività dello svolgimento dell'attività lavorativa di muratore, come allegato dall'imputato. Al contrario, le condizioni di vita, sia con riferimento alla disponibilità di abitazioni e di locali, per quanto abusivi, sia con riferimento al possesso di beni mobili registrati, come emerso dalle indagini espletate, sia infine per quanto riguarda le rilevanti somme di danaro in contanti rinvenute sia nell'abitazione che nel locale in legno, oltre agli orologi di pregio e ai gioielli anch'essi di rilevante valore, consentono di ritenere che si tratti, quanto per il danaro che per gli altri oggetti in sequestro, di beni di provenienza illecita, riconducibili ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Di qui la conclusione secondo cui, in applicazione del disposto di cui all'art. 85 bis d. P. R. n. 309 del 1990, deve essere ordinata la confisca dei predetti beni ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., atteso che l'imputato non ne ha giustificato la provenienza ed è risultato comunque averne la piena disponibilità, pur laddove volesse accedersi alla tesi della formale titolarità dell'acquisto in capo alla madre: motivazione puntuale, precisa, strettamente aderente alle risultanze acquisite, pienamente idonea a dar conto dell' itinerario concettuale esperito dal giudice e perciò del tutto immune da vizi logico giuridici. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il